Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine511-516

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@TRIBUNALE DI PERUGIA 26 gennaio 2009. Est. Monaco - Imp. Di Sarno

Bellezze naturali (Protezione delle) - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Violazione - Reato ex art. 181, D.L.vo 42/2004 - Natura di reato di pericolo presunto - Conseguenze.

Il reato di cui all’art. 181 D.L.vo 42/2004 ha natura di fattispecie formale e di pericolo presunto, disegnata per assicurare la funzione prodromica di governo e tutela del territorio: ciò non esclude che, pur dovendosi prescindere dalla ravvisabilità di una concreta lesione apportata al paesaggio ed all’ambiente, al giudice è riservata la verifica se la condotta accertata, oltre che in astratto corrispondente alla fattispecie tipica, incida in misura apprezzabile sull’assetto territoriale ambientale per farne discendere la conseguenza dell’effettiva sottoposizione dell’intervento al preventivo vaglio dell’autorità preposta alla tutela dei beni protetti. (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) (1).

    (1) Si veda Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2004, Coletta, in questa Rivista 2005, 1231, la quale – nel confermare che il reato attualmente previsto dall’art. 181 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, è un reato di pericolo astratto che non richiede un effettivo pregiudizio per l’ambiente –, trae la conseguente conclusione che non sono penalmente rilevanti solo le condotte che si prospettano inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e dell’ambiente in quanto la fattispecie tutela l’ambiente in via anticipata, sanzionando la violazione degli adempimenti formali, quali la richiesta di autorizzazione, che devono assicurare che la P.A. preposta al controllo sia posta in condizioni di svolgere tale funzione in maniera efficace e tempestiva. Infine, per Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2007, Arcamone, ivi 2008, 201, il parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla autorità amministrativa competente fa cessare il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, atteso che in tal caso le conseguenze del reato paesaggistico, che consistono nell’offesa all’equilibrio del paesaggio, vengono ad essere escluse dal citato parere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con decreto di citazione diretta del 22 marzo 2007, Di Sarno Irma, attuale giudicanda, veniva citata a giudizio, per rispondere dei reati a lei ascritti in epigrafe.

Al dibattimento, celebrato nella contumacia dell’imputata, venivano escussi i testi indotti dal Pubblico Ministero e dalla Difesa e veniva acquisita la documentazione – anche fotografica – in atti.

In esito alla discussione, il Pubblico Ministero chiedeva l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; la difesa si associava alla conclusione rassegnata dalla Pubblica Accusa.

Ritiene questo Giudicante che le emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio conducano ad assolvere la Di Sarno dalle imputazioni a lei contestate perché il fatto non costituisce reato.

Dalle dichiarazioni dei testi Billi Stefano, Caravaggi Marco e Leombruni Carmen e dalla documentazione anche fotografica agli atti è emerso quanto segue.

L’imputata Di Sarno, quale legale rappresentante della società Distillerie G. Di Lorenzo, conseguiva il permesso a costruire e l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 151 D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 (provvedimento n. 1813 del 8 ottobre 2003) ai fini dell’installazione di un cancello automatico in Perugia Via della Distilleria numero 11 ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

A seguito di un accesso sui luoghi eseguito in data 30 marzo 2004, i tecnici del comune di Perugia Settore Ambiente e Territorio – geometri Stefano Billi e Marco Caravaggi – constatavano che l’intervento di installazione del cancello in discorso era stato avviato in modo difforme rispetto al progetto autorizzato quanto all’ubicazione dell’opera posizionato più a monte di circa metri 4,50 rispetto ai grafici allegati; al momento del sopralluogo, risultavano essere stati apposti i soli sostegni laterali del cancello ed il binario di scorrimento dello stesso (teste Caravaggi).

A seguito dell’esito dell’accertamento, il Comune di Perugia settore Ambiente e Territorio Unità Operativa Concessioni edilizie emetteva l’ordinanza numero 14 del 5 maggio 2004 agli atti, con la quale ordinava alla società Distillerie G. Di Lorenzo la sospensione immediata dei lavori edilizi intrapresi.

Faceva seguito alla notifica dell’ordinanza di sospensione la comunicazione, ad opera della società Distillerie G. Di Lorenzo, con cui si rappresentava che le opere edilizie autorizzate con il provvedimento richiamato n. 1813 sarebbero state eseguite in conformità alla suddetta concessione e che, quindi, il cancello sarebbe stato riposizionato più o valle così come indicato nei grafici allegati al permesso di costruire.

Le successive verifiche intraprese dagli Uffici tecnici Comunali portavano tuttavia a riscontrare che l’opera, di seguito eseguita in conformità del titolo rilasciato e quindi osservando l’ubicazione del cancello come riportata nei grafici del progetto assentito, finiva con occupare, parzialmente la strada pubblica; con un sopralluogo del 28 luglio 2005, si accertava, infatti,Page 512 che il cancello, posizionato questa volta come previsto nei grafici autorizzati, veniva a ricadere nel tratto finale della strada comunale (cfr. teste Leombruni; teste Caravaggi e relazione del 1º agosto 2005 agli atti «a seguito di approfondimento eseguito sulla base delle cartografie catastali ed ortofotocarta reperite in data successiva ai pareri formulati dalle unità operative interessate, è emerso che lo stesso, così come autorizzato, ricade su strada comunale ed una piccola parte della stessa è inglobata nell’area di proprietà delle distillerie»).

Proprio a seguito dell’acquisizione degli esiti della verifica, la società committente si determinava a ripresentare nuova domanda di rilascio di altro titolo abilitativo in modo che il cancello in discorso venisse installato sì da occupare integralmente la proprietà privata (cfr. teste Leombruni e Mommi).

Orbene, alla luce delle esposte emergenze probatorie, la giudicanda va assolta da entrambe le imputazioni a lei mosse perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al reato urbanistico, deve rammentarsi che dell’illecito contravvenzionale comunque si è chiamati a rispondere solo ove sia configurabile quanto meno l’elemento soggettivo della colpa riferibile all’agente.

Il fondamento unitario della responsabilità colposo deve ravvisarsi nel rimprovero al soggetto per avere realizzato involontariamente il fatto di reato attraverso la violazione di regole di condotta, fatto che egli però poteva evitare mediante l’osservanza, che poteva da lui pretendersi, di tali regole. Versandosi nella materia urbanistica si richiede che l’evento prodotto, di cui si è chiamati a rispondere, sia conseguenza di una condotta dell’agente che, non osservando le limitazioni e statuizioni contenute nella disciplina regolamentante l’attività edificatoria, finisca con il pregiudicare la riserva pubblico di programmazione territoriale. Ma, appare evidente che, laddove ci trovi di fronte ad un’illegittimità formale e sostanziale di una regola, di una prescrizione confluita nell’atto amministrativo adottato, tanto vale ad escludere la colpa dell’agente.

È quanto verificatosi nell’ipotesi sub iudice.

Con il permesso a costruire n. 1813 dell’8 ottobre 2003, era stato autorizzato l’intervento di installazione del cancello in modo che l’opera fosse parzialmente ricadente sulla strada pubblica con consequenziale inclusione nell’area privata della società committente di una porzione della sede stradale e ciò in violazione delle normative dettate in materia di zone di rispetto della strade pubbliche. L’osservanza puntuale di quanto previsto nel progetto assentito avrebbe, in altri termini, determinato una situazione antigiuridica, evenienza che in effetti poi si verificava (come accertato dai tecnici comunali) allorquando la società Distillerie Di Lorenzo provvedeva a ricostruire l’opera in conformità dei grafici di cui al titolo abilitativo.

Solo in un secondo momento e dopo ulteriori...

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