Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine79-85

Page 79

@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO Ord. 22 ottobre 2008. Pres. Burzio - Est. Vignera - Ric. S.G.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Sanzione alternativa alla detenzione - Presupposti - Attualità della detenzione.

L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto misura alternativa alla detenzione, presuppone che al momento della sua esecuzione lo stato detentivo del destinatario sia ancora attuale. (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16) (1).

    (1) Si vedano Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2007, Arab, in questa Rivista 2007, 1073 e Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2004, Nefzi, ivi 2005, 643, secondo le quali la figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, L. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra condanna penale.


IN DIRITTO. - Premesso che: - il 22 luglio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disponeva l'espulsione di S.G.J.M. ex art. 16, comma 5, D.L.vo 286/1998;

- avverso tale provvedimento il S.G. ha proposto tempestiva opposizione, contestando sostanzialmente la sussistenza delle condizioni ex art. 13 D.L.vo 286/ 1998 (in quanto titolare di permesso di soggiorno) ed invocando la ricorrenza nella fattispecie della condizione ostativa all'espulsione divisata dall'art. 19, comma 2, lettera c), stesso D.L.vo (in quanto padre naturale e convivente di una bambina avente cittadinanza italiana);

- sennonché, il 10 settembre 2008 l'opponente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena;

- conseguentemente, è venuto a mancare nella fattispecie il presupposto della misura de qua, rappresentato dall'essere il suo destinatario uno straniero condannato e detenuto in esecuzione della pena;

- del resto, «poiché l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 D.L.vo. 25 luglio 1998 n. 286 è una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare» (così Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 518, Reda, in Riv. Pen., 2004, 1032): e, quindi, a fortiori ai soggetti che abbiano già interamente espiata la pena detentiva;

P.Q.M. annulla l'impugnato provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli in data 22 luglio 2008.

@TRIBUNALE DI LA SPEZIA Sez. riesame, ord. 14 ottobre 2008. Pres. Perazzo - Est. De Bellis - Imp. Castelluccia.

Armi e munizioni - Armi giocattolo - Armi soft-air Idoneità alla trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del reato di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 5 L. 18 aprile 1975, n. 110, consistente nella fabbricazione dell'arma giocattolo con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentono la successiva trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo, l'alterazione del giocattolo e l'eliminazione del tappo rosso, è necessario che tale trasformazione avvenga senza modifiche radicali dell'oggetto. Ciò non può affermarsi nel caso di armi soft-air (destinate a giochi di simulazione militare) che - essendo costruite con pezzi in plastica e in materiale metallico, ottone o zama, tutti con caratteristiche di scarsa resistenza a calore e pressione - sono inidonee a sopportare le forze fisiche (pressione e calore) che si producono quando viene sparato un proiettile con un'arma vera, a meno di una rilevante sostituzione di pezzi dell'arma giocattolo con altri idonei a sopportare le forze fisiche in gioco. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 5) (1).

    (1) Si veda Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 1984, Prati, in Cass. pen. 1986, 133, secondo cui la fattispecie criminosa prevista dall'art. 5, commi 4 e 6, L. n. 110/75 ha natura di reato proprio che, avendo come condotta tipica la violazione delle prescrizioni del comma 4 del citato art. 5 da parte dei soggetti obbligati all'osservanza di esse, esige per la sua sussistenza che l'agente abbia la qualità di fabbricante che realizza giocattoli aventi l'aspetto di arma, quale che sia la dimensione o il livello dell'attività svolta. Riportiamo il testo dell'art 5, commi 4 e 6 della legge n. 110/1975: Art. 5. (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). (Omissis).


I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o ilPage 80 lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. (Omissis).

Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 2.582. (Omissis).

IN FATTO: - la polizia giudiziaria (Guardia di Finanza e S.V.A.D. La Spezia) procedeva a controllo della merce presente in un container introdotto tramite il porto della Spezia sul territorio dello stato italiano;

- all'interno del container erano presenti vari modelli di armi c.d. "soft-air", qualificabili dunque come armi giocattolo;

- si notava tuttavia che talune di queste armi presentavano il tromboncino spegnifiamma di colore rosso posto all'estremità della volata amovibile e non fisso, come previsto per legge; in alcune confezioni oltre al tromboncino rosso amovibile era presente un tromboncino di colore brunito;

- la p.g. riteneva dunque che fosse violata la normativa che prevede che le armi giocattolo debbano essere munite di tappo rosso inamovibile;

- si osservava inoltre che dette armi giocattolo avevano una consistenza simile per peso e materiale di costruzione ad armi vere;

- si nominava pertanto un ausiliario di p.g. (esperto di armi ed esplosivi) il quale attestava che le predette armi giocattolo erano suscettibili di essere trasformate in armi vere;

- si identificava l'indagato Leandro Castelluccia, quale legale rappresentante della società Evolution International srl, società risultata essere l'importatore in Italia della merce;

- la polizia giudiziaria procedeva infine in data 4 settembre 2008 al sequestro delle armi giocattolo presenti nel container (n. 1.323 armi lunghe e n. 150 armi corte);

- il Pubblico Ministero convalidava il sequestro in data 6 settembre 2008, ravvisando il reato di cui all'art. 5 commi 4 e 6 legge 110 del 1975;

- in data 22 settembre 2008 il Pubblico Ministero emetteva decreto di perquisizione della sede e delle unità locali della società Evolution International srl;

- la polizia giudiziaria eseguiva detto decreto in data 25 settembre 2008, procedendo presso la sede della società al sequestro di documentazione (dichiarazioni di importazione, stampe del partitario clienti e fornitori) e presso l'unità locale sita in Vimodrone al sequestro di ulteriori 866 armi gocattolo "soft-air" aventi le stesse caratteristiche di quelle già sequestrate in La Spezia;

- veniva anche sentito a sommarie informazioni testimoniali Sergio Castelluccia, dipendente della società, il quale riferiva che le armi erano dotate di tromboncino amovibile in quanto destinate in gran parte a mercati esteri, in stati la cui legislazione non imponeva l'apposizione del tappo rosso; nel caso le armi fossero destinate al mercato italiano si procedeva alla fissazione del tromboncino rosso; il teste riferiva inoltre di non ritenere che l'attività di importazione-esportazione della società rientrasse fra le condotte di fabbricazione e commercializzazione sanzionate penalmente; il teste affermava inoltre che le armi giocattolo erano state sottoposte all'esame della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi che ne aveva escluso l'attitudine a recare danno alla persona;

- proponevano tempestivo riesame contro tutti i sequestri i difensori dell'indagato, riservando di esporre i motivi del riesame in udienza;

- in udienza i difensori insistevano nel riesame, sostenendo che:

  1. l'attività dell'indagato non è né di produzione né di vendita al dettaglio delle armi giocattolo (le uniche condotte sanzionate dall'art. 5 commi 4 e 6 della legge 110 del 1975);

  2. l'importazione non è comunque atto di messa in commercio della merce;

  3. le armi giocattolo c.d. "soft-air" non sono trasformabili in armi vere;

  4. le armi "soft-air" sono state dichiarate inoffensive dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi;

- venivano altresì esibite al Tribunale armi "softair" del tipo in sequestro;

- veniva inoltre prodotta consistente documentazione, relativa alle prove di tiro effettuate con le armi "soft-air" in sequestro ed alle pratiche amministrative relative alle predette armi nonché una consulenza tecnica sulle caratteristiche delle armi sequestrate,

IN DIRITTO: - in sede di riesame il Tribunale deve esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT