Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1043-1067

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@TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA Sez. II, 30 luglio 2008, n. 3076. Est. Viazzi - Tornatore (avv. Pinto) c. Ministero dell'interno (Avv. gen. Stato)

Sosta, fermata e parcheggio - Parcheggio - Veicolo tamponato mentre era regolarmente parcheggiato - Rimozione - Comunicazione al proprietario - Omissione - Conseguenze - Responsabilità della P.A. - Risarcimento danni patrimoniale ed esistenziale.

Qualora venga disposta la rimozione di un veicolo, tamponato in regolare parcheggio entro gli appositi spazi consentiti, senza che ne sia data da parte della P.A. corretta comunicazione al proprietario, deve essere affermata la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni non solo patrimoniali ma anche esistenziali sopportati dal proprietario del mezzo rimosso. (C.c., art. 2043; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 397) (1).

    (1) Fattispecie singolare della quale non si rinvengono editi precedenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Premesso che con atto di citazione in data 14 marzo 2006 Tornatore Marilena conveniva in giudizio dinnanzi a questo tribunale il Ministero degli interni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non esponendo: di avere il 20 luglio 2004 posteggiato regolarmente la sua vettura Daewoo Nexia in una strada di Imperia negli appositi spazi consentiti; di aver appreso come nella notte successiva la vettura veniva coinvolta in un sinistro e rimossa dalla Polstrada di Ventimiglia in quanto gravemente danneggiata a seguito dell'urto subìto da parte di un'altra vettura che aveva perduto il controllo finendo addosso alla macchina parcheggiata; che l'autorità intervenuta aveva però omesso di avvisare la proprietaria del mezzo dell'accaduto tanto che l'attrice dopo ricerche vane presso il comando della polizia municipale di Imperia, aveva sporto denuncia di furto; che rimasta senza auto il successivo 10 settembre acquistava altro mezzo al prezzo di euro 11.350,00; che il 14 settembre riceveva una telefonata dal titolare della carrozzeria ove il mezzo incidentato era stato ricoverato che reclamava le spese di custodia nel frattempo maturate.

Che tutto ciò premesso reclamava l'attrice non solo il risarcimento per le spese di custodia sopportate ma anche un danno esistenziale quantificato in euro 5.000,00 in conseguenza dell'indebita rimozione;

che il convenuto si costituiva contestando la fondatezza della domanda attrice e solo in via subordinata chiedendo la riduzione del risarcimento per il concorso colposo della vittima che non aveva effettuato diligenti ricerche anche presso la Polstrada;

che la causa veniva quindi istruita mediante prova testimoniale;

che all'udienza infine del 4 aprile 2008 le parti precisavano quindi le loro conclusioni come in epigrafe ed il giudice, depositate le conclusionali e le repliche, tratteneva la causa per la decisione.

Ritenuto che dai fatti di causa è sicuramente emersa una condotta colposa imputabile ex artt. 2043 e 1228 c.c. all'Ente convenuto;

che in punto di fatto sono risultati pacifici sia l'avvenuto regolare posteggio del mezzo dell'attrice, sia la sua avvenuta rimozione da parte della Polstrada di Ventimiglia unitamente ad altra vettura posteggiata in sequenza, rimaste travolte nell'incidente notturno causato da un terzo veicolo che perse il controllo percorrendo tale strada (v. rapporto Polstrada agli atti);

che viceversa non è stato provato dal convenuto l'assunto meramente affermato di aver tentato di comunicare alla proprietaria l'avvenuta rimozione mediante allerta dell'operatore della sala radio e affissione di un cartello sul luogo dell'incidente;

che in punto di diritto non è emerso chiaramente in base a quale norma e potere la polizia stradale abbia disposto la rimozione del mezzo essendo lo stesso rimasto entro le righe del posteggio dopo l'urto (come emerge dalle fotografie in atti) e non intralciando dunque la circolazione, e non essendo state elevate a suo carico contravvenzioni di sorta, onde appare del tutto inconferente il richiamo della difesa del convenuto all'art. 215 comma 1 c.d.s. che disciplina la rimozione come «sanzione accessoria» ed ai termini per le notifiche da tale norma previsti;

che quindi il caso di specie, sulla base dei fatti accertati, esula completamente dalle ipotesi di rimozione di un veicolo previste dall'art. 159 c.d.s., risultando così violato il principio del neminem laedere ben potendo il giudice ordinario sindacare - vertendosi in materia di diritti soggettivi azionati contro la P.A. - i presupposti di fatto del provvedimento di rimozione adottato;

che pertanto considerandosi insussistenti tali presupposti, ovvero non rientranti in quelli che la legge prevede come legittimanti tale intervento autoritativo, la rimozione effettuata appare illegittima e, sul piano civilistico, atto illecito frutto di colpa quanto meno per imperizia;

che a ciò deve poi aggiungersi la non corretta applicazione da parte della Polstrada dell'obbligo di co-Page 1044municazione «quando possibile» previsto dall'art. 397 comma 2 Reg. c.d.s., posto che l'omessa informativa al proprietario del mezzo rimosso risulta pacifica in causa in quanto ammessa dalla stessa amministrazione convenuta (v. lettera 21 marzo 2005 Prefettura di Imperia - doc. n. 8 attrice), frutto anche qui di una gestione superficiale della vicenda, non essendo certo stato un fatto particolarmente complicato, in tempi di informatizzazione totale dei dati, rintracciare la proprietaria del mezzo;

che va quindi affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. e art. 28 Cost. dell'amministrazione convenuta, inerendo l'attività illecita posta in essere dagli agenti all'esercizio dei compiti istituzionali ad essi affidati;

che riguardo poi alle conseguenze dannose della condotta abusiva dell'amministrazione convenuta, spettano all'attrice sia i danni patrimoniali pari ad euro 438,00 per spese di custodia del veicolo (v. fattura prodotta e non contestata) sia i danni esistenziali, intesi come peggioramento della qualità della vita della Tornatore, consistito in primo luogo nella rinuncia ad un viaggio in macchina in Spagna già programmato, come dichiarato dal teste Pescarini, e negli altri disagi dedotti quali la sostituzione della serratura di casa e acquisto di altra automobile, danni equitativamente quantificabili nella somma richiesta di euro 5.000,00;

che per contro nessun concorso di colpa può essere addebitato alla Tornatore, come adombra il convenuto, per non aver interpellato la Polstrada essendo risultato un comportamento sufficientemente diligente, dato che furono interpellate, prima di presentare la denuncia di furto, due stazioni dei Carabinieri ed il Comando dei Vigili di Imperia, onde appare davvero eccessivo affermare che la parte avrebbe dovuto anche interpellare la Polstrada di Ventimiglia per un fatto accaduto ad Imperia!;

che da ultimo le spese del giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo. (Omissis).

@TRIBUNALE PENALE DI MONZA 18 luglio 2008, n. 1775. Est. Barbara - Imp. D.F. (avv. Picciché)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Rifiuto di sottoporvisi - Fatti anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 92/08 che ha reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico - Successione di leggi - Normativa applicabile - Principio del favor rei - Applicabilità.

La condotta di guida in stato di ebbrezza, in caso di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico, desumibile solo dai dati sintomatici (alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, equilibrio precario) non è sanzionabile se anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 92/08 con cui il legislatore ha reintrodotto il reato di rifiuto di sottoporsi all'esame suddetto poiché, in presenza di successione di leggi, deve applicarsi la normativa più favorevole al reo. (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2) (1).

    (1) Sentenza ben motivata che ripercorre puntualmente le modifiche sostanziali subite dall'art. 186 c.s. Qualche utile riferimento si rinviene in Trib. pen. La Spezia 16 luglio 2008, in questa Rivista 2008, che, in tema di oblazione per reato di guida in stato di ebbrezza, applica il medesimo principio di cui all'art. 2 c.p. Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modif., nella L. 24 luglio 2008, n. 125, trovasi pubblicato ivi 2008, 788.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - D.F. veniva citato a giudizio in data 20 giugno 2007 per rispondere dei reati di cui agli artt. 186 comma 2 D.L.vo 285/92 (guida in stato di ebbrezza) e 186 comma 7 D.L.vo 285/92 (rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico), fatti commessi in Monza il 21 agosto 2006.

All'udienza del 21 novembre 2007 il difensore dell'imputato chiedeva preliminarmente l'assoluzione del suo assistito per il capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo intervenuta con D.L. n. 117/07, convertito in L. n. 160/2007, la depenalizzazione della condotta di cui all'art. 186 comma 7 codice della strada, nonché l'assoluzione per il capo A) perché il fatto non sussiste; in subordine l'ammissione all'oblazione per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il P.M. si associava alla richiesta di sentenza di non doversi procedere per il capo B) e non si opponeva all'ammissione all'oblazione per il capo A).

Il Giudice ammetteva l'imputato all'oblazione per il reato di cui all'art. 186 comma 2 D.L.vo 285/92 e disponeva la separazione per il fatto di cui al capo B) (art. 186 comma 7 D.L.vo 285/92), in relazione al quale pronunciava sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p. perché il fatto non è previsto come reato.

Alla successiva udienza del 10 aprile 2008 il difensore dell'imputato chiedeva un breve rinvio per consentire al suo assistito, in condizioni di difficoltà economica, di reperire il denaro necessario a pagare la somma di 667,00 Euro oltre le spese nella procedura di oblazione. Il Giudice accoglieva l'istanza...

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