Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine347-351

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@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA Decr. 20 febbraio 2008. Est. Vignera - Ric. M.M

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Permessi - Ex art. 30, comma 2, ord. pen. - Presupposti - Evento grave - Pericolo di recisione definitiva del rapporto affettivo tra detenuto e prole minorenne - Ammissibilità.

Anche in applicazione dell'art. 9, comma 3, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, l'evento familiare di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso a mente del secondo comma dell'art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato dal concreto pericolo di recisione definitiva del rapporto personale ed affettivo tra il detenuto e la prole minorenne, alla quale il giudice minorile abbia vietato di visitare il padre in carcere. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30) (1).

    (1) Nulla esattamente in termini. Si veda Trib. sorv. di Torino 28 marzo 2007, in Juris data, n. 5/2007, ed. Giuffrè, secondo cui l'evento di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso a mente dell'art. 30 comma 2, ord. pen., è determinato soltanto da situazioni comportanti la necessità di intervenire nella vita libera per scongiurare effetti pregiudizievoli per il condannato o per un suo familiare.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - M.M. sta scontando una pena di anni 16 di reclusione per il reato di omicidio volontario.

Il predetto è padre di una bambina (M.M.) nata il (Omissis).

All'epoca dell'arresto del M. (avvenuto il 23 giugno 2003), quindi, la figlia aveva appena due anni.

In conseguenza della condanna in esecuzione, M.M. deve considerarsi sospeso dall'esercizio della potestà genitoriale ex art. 32, comma 2, c.p.

Pertanto, ogni decisione riguardante la minore (ivi compresa la valutazione sulla conformità con l'interesse della stessa di una perpetuatio dei suoi rapporti personali con il genitore detenuto) spetta attualmente a soggetti diversi dal padre, che nella fattispecie sembrano individuarsi nei Servizi Sociali del Comune di (Omissis) in virtù del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Genova in data 24 marzo 2003 (così si evince dalla relazione di sintesi dell'11 luglio 2007).

Con successivo provvedimento del 23 luglio 2003, nondimeno, il Giudice minorile «disponeva esplicito divieto di accesso della minore presso strutture carcerarie» (v. la stessa relazione di sintesi).

In conseguenza di tutto ciò il M. non intrattiene più rapporti personali con la figlia dal momento del suo arresto: ergo, da circa 5 anni.

Tale situazione appare:

a) illogica, non comprendendosi la ragione del divieto frapposto dal Tribunale per i minorenni ad incontri tra padre e figlia in ambiente carcerario [infatti: 1) nel caso sub iudice non appariva configurabile alcuna concreta «controindicazione» promanante dalla persona del M., considerato pure che al momento del suo arresto egli viveva insieme con la figlia presso l'abitazione dei propri genitori (v. relazione di sintesi là dove sta scritto: «Il Tribunale per i minorenni di Genova ha rilevato l'opportunità di un intervento a tutela di M., affidandola in data 24 marzo 2003 ai Servizi Sociali del Comune di (Omissis), perché la mantenessero inizialmente collocata presso i nonni paterni, ove già viveva...; nella stessa dimora all'epoca risiedeva anche il soggetto»); 2) la tenerissima età della bambina (la quale all'epoca, avendo appena 2 anni di età, difettava sicuramente di senso critico e/o della capacità di percepire il «disvalore» della struttura ospitante il padre) era assolutamente ostativa all'insorgenza di un qualsivoglia (e del tutto ipotetico) suo trauma o stress di natura psicologica; 3) la (di per sè apprezzabilissima esigenza di tutelare l'integrità psichica della prole, se ispirasse l'operato della generalità dei Giudici minorili e/o degli organi di tutela dei minori in modo del tutto astratto (prescindendo, cioè, dalle caratteristiche del caso concreto: come sembra essere successo nel caso in esame) si risolverebbe in una recisione dei rapporti con i figli coinvolgente la pressoché totale popolazione carceraria avente prole minorenne e, quindi, in una vera e propria... pena accessoria non prevista dalla legge];

b) contraria all'art. 9, comma 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla legge 27 maggio 1991 n. 176), che recita: «Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo» (sembra inutile precisare che ai sensi del successivo comma 4 rilevante agli effetti de quibus è pure la separazione costituente «il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento» ecc.);

c) causa indiretta nella fattispecie di un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità (vietato dall'art. 27, comma 2, Cost.), avendo il suindicato di-Page 348vieto reso di fatto impossibile al M. (anche in conseguenza della circostanza che il medesimo non può beneficiare di permessi premiali ex art. 30 ter ord. penit., espiando una pena per un reato ostativo ex art. 4 bis ord. penit.) ogni rapporto personale e/o affettivo con...

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