Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine437-446

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA 25 gennaio 2008, n. 83. Est. De Bellis - Imp. Mineo

Circostanze del reato - Aggravanti - Minorata difesa pubblica o privata - Condizioni - Status di extra-comunitario irregolare sul territorio nazionale - Insufficienza - Fattispecie.

La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) è integrata quando si sfruttino situazioni di debolezza fisica o psichica (patologica) della parte offesa, ma non anche quando ci si approfitti del basso livello culturale della parte offesa, e dunque nemmeno per il solo fatto che la parte offesa del reato sia un extracomunitario irregolare sul territorio nazionale. (Nel caso di specie la condotta incriminata è consistita nel chiedere del denaro da parte del datore di lavoro a cittadini extracomunitari irregolari da lui impiegati, asserendo che tale denaro serviva per procedere alle pratiche di regolarizzazione degli stessi sul territorio nazionale, e nel consegnare ai predetti extracomunitari copie di domande di regolarizzazione e di versamento su conto corrente postale delle somme consegnategli, non avanzando in realtà nessuna domanda ed intascando il denaro). (C.p., art. 61) (1).

    (1) Conforme la citata Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 1994, Grillo, pubblicata per esteso in questa Rivista 1995, 1190. Si veda anche Cass. pen., sez. I, 28 marzo 1997, Scorza, ivi 1997, 760, secondo la quale la circostanza in questione non richiede che la situazione di minorata difesa sia stata ad arte ricercata od indotta, ma solo che il colpevole tragga coscientemente ed obiettivamente vantaggio delle circostanze favorevoli all'incontrastato sviluppo della propria condotta illecita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - (Omissis).

Il teste e parte offesa Diop Mauhamadou R.B.M. (non costituito parte civile) riferiva di aver lavorato alcuni giorni per la ditta dell'imputato. In quel periodo era possibile istruire pratiche per il rilascio di permessi di soggiorni a cittadini extracomunitari che già si trovavano irregolarmente come clandestini in Italia e lui aveva consegnato in più occasioni all'imputato la somma complessiva di Euro 2.600. Il Mineo gli aveva consegnato copia della domanda di permesso di soggiorno e delle ricevute di pagamento in conto corrente postale delle somme che si dovevano versare all'atto della presentazione della domanda di sanatoria. Il teste aveva poi mostrato tali documenti in Prefettura ma i funzionari gli avevano detto che tali documenti erano falsi. Il teste aveva poi avuto modo di contattare il Mineo e di condurlo da un sindacato, ove avevano raggiunto una conciliazione, cui peraltro il Mineo non ottemperò successivamente.

Il teste e parte offesa Diouf Babacar riferiva di aver lavorato per la ditta dell'imputato. In quel periodo era possibile istruire pratiche per il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari che già si trovavano irregolarmente come clandestini in Italia e lui aveva consegnato in più occasioni all'imputato la somma complessiva di Euro 1.750. Il Mineo gli aveva consegnato copia della domanda di permesso di soggiorno e delle ricevute di pagamento in conto corrente postale delle somme che si dovevano versare all'atto della presentazione della domanda di sanatoria ed anche una copia della sua carta di identità. Il teste aveva poi mostrato i documenti relativi alla pratica di regolarizzazione (domanda e bollettini) in Prefettura, ma i funzionari gli avevano detto che tali documenti erano falsi.

Il teste e parte offesa Diallo Abdoulaye riferiva di aver lavorato per la ditta dell'imputato. In quel periodo era possibile istruire pratiche per il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari che già si trovavano irregolarmente come clandestini in Italia e lui aveva consegnato in più occasioni all'imputato la somma complessiva di Euro 1.750. Il Mineo gli aveva consegnato copia della domanda di permesso di soggiorno e delle ricevute di pagamento in conto corrente postale delle somme che si dovevano versare all'atto della presentazione della domanda di sanatoria. Il teste aveva poi mostrato tali documenti in Prefettura ma i funzionari gli avevano detto che tali documenti erano falsi.

Il teste Franca Grassi, in servizio alla Polizia di Stato, riferiva che i tre cittadini extracomunitari si recavano nel suo ufficio e si accertava che non era stata presentata dall'imputato alcuna domanda di regolarizzazione per gli stessi. L'imputato era peraltro effettivamente titolare di una ditta (la Medil Immobiliare) ed aveva presentato ventisei domande di regolarizzazione di extracomunitari, ma non per le tre parti offese di questo processo.

Il Pubblico Ministero produceva copia delle domande di regolarizzazione delle parti offese e dei bollettini di pagamento in conto corrente nonché copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto fra l'imputato e Diop Mauhamadou R.B.M. (documento quest'ultimo importante anche perché se ne trae una certa identificazione dell'imputato).

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Alla luce dell'istruttoria svolta, si può ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La condotta consistita nel chiedere a cittadini extracomunitari del denaro, asserendo che tale denaro serviva per procedere alle pratiche di regolarizzazione degli stessi sul territorio nazionale, e nel consegnare ai predetti extracomunitari copie di domande di regolarizzazione e di versamento su conto corrente postale delle somme consegnategli, non avanzando in realtà nessuna domanda ed intascando il denaro, integra senz'altro il reato contestato.

Si ritiene insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., in quanto il solo fatto che le persone offese del reato siano cittadini extracomunitari irregolari non vale ad integrare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa.

Tale circostanza, infatti, sussiste quando si sfruttino situazioni di debolezza fisica o psichica (patologica) della parte offesa (Cass. sez. I, 21 giugno 1991 n. 6846), ma non anche quando ci si approfitti del basso livello culturale della parte offesa (Cass. sez. II, 10 ottobre 1994 n. 10531), e dunque nemmeno per il solo fatto che la parte offesa del reato sia un extracomunitario irregolare sul territorio nazionale.

Sussiste invece la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. in quanto l'imputato ha commesso il fatto approfittando della fiducia che le parti offese avevano in lui riposto a causa dell'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Appare congrua l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contestati nella rubrica, sussistendo medesimo disegno criminoso e continuità temporale tra i fatti oggetto del presente giudizio.

La situazione personale dell'imputato - gravato da precedenti penali - non lascia indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

Deve essere applicato aumento di pena per la recidiva contestata.

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata al fatto pare quella di mesi nove di reclusione e Euro 600 di multa (pena base mesi sei di reclusione e Euro 300, aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 a mesi sette e Euro 400, aumento per la recidiva a mesi otto e Euro 500, ulteriore aumento nei termini predetti ex art. 81 cpv. c.p.).

Non sussistono, attesi i precedenti penali dell'imputato, i presupposti di cui all'art. 164 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi negativa con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono, avuto riguardo al titolo di reato e alla data di commissione del fatto, i presupposti per l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 241/2006.

A seguito della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, deve essere altresì accolta la richiesta di risarcimento danni presentata dalle parti civili costituite in dibattimento (Diouf Babacar e Diallo Abdoulaye), dovendosi ritenere accertato che la condotta penalmente rilevante dell'imputato abbia cagionato alle parti civili dei danni civilisticamente rilevanti.

L'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento non ha tuttavia offerto elementi di prova per provvedere anche ad una liquidazione del danno subìto dalle parti civili, per cui le parti vanno rimesse innanzi al giudice civile per un'esatta determinazione di tale danno (richiesto dal difensore delle parti civili in Euro 20.000 per ciascuna parte civile in considerazione dei danni morali ed esistenziali subìti).

Si può tuttavia fin da ora ritenere provata una parte del danno subìto dalle parti civili, e precisamente la somma di Euro 1.750 a favore di Diouf Babacar e di Euro 1.750 a favore di Diallo Abdoulaye (ovvero il denaro consegnato da ciascuna delle parti civili all'imputato), per cui in tale misura l'imputato può essere condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Alla pronuncia di sentenza di condanna a carico dell'imputato, segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.026 più spese generali nella misura del 12,50%, Iva e Cpa come per legge.

In ordine alla quantificazione di tale somma si osserva che, liquidandosi gli onorari del difensore delle parti civili in misura che, avuto riguardo a natura e difficoltà della causa, appare equo determinare in misura prossima alla media fra mini e massimi delle tariffe forensi, allo stesso spettano:

- onorari per la costituzione di parte civile nella misura di Euro 150;

- onorari per le conclusioni nella misura di Euro 150;

- onorari per la partecipazione a tre udienze, a Euro 50 per singola udienza;

- onorari per attività probatoria in...

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