Giurisprudenza di Merito

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA 11 dicembre 2007, n. 1451. Est. De Bellis - Imp. Mecja Skender.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Configurabilità di reato - Esclusione - Configurabilità di illecito amministrativo - Fondamento. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Possibilità di ritenere sussistente il reato in base ad indizi sintomatici dello stato di ebbrezzaEsclusione. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Rifiuto dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico - Conseguenze a seguito della novella dell'art. 186 c.s. - Applicabilità dell'art. 2 c.p. alle condotte poste in essere prima del 4 agosto 2007 - Ammissibilità.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 186, comma 7, nuovo c.s., introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007 n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro. (Nuovo c.s., art. 186) (1).

Il novellato comma 2 dell'art. 186 nuovo c.s., nel sanzionare come reato la guida in stato di ebbrezza, determina la pena con riferimento al tasso alcolemico rilevato dalla polizia giudiziaria, prevedendo tre distinte fasce di pena a seconda che il tasso alcolemico accertato oscilli tra determinate percentuali, con la conseguenza che non si può più, come ritenuto dalla pregressa giurisprudenza, prescindere dalla effettuazione dell'accertamento alcolimetrico per ritenere sussistente la fattispecie penale, perché altrimenti non si saprebbe quale sanzione applicare tra le tre alter- nativamente previste dal testo normativo. Pertanto la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, non è punibile nemmeno sotto il profilo della guida in stato di ebbrezza, pur in presenza di indici sintomatici di tale stato, perché il fatto non sussiste. (Nuovo c.s., art. 186) (2).

Per effetto della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), essendo più favorevole al reo la disciplina dettata dall'art. 186, comma 2, nuovo c.s., attualmente vigente, non è più punibile la condotta di colui che, fermato alla guida di auto- vettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, qualora tale condotta sia stata posta in essere prima del 4 agosto del 2007 e l'agente venga sottoposto a processo penale successivamente a tale data. (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 2) (3).

    (1) In senso assolutamente conforme, si veda la recente sentenza della prima sezione della Cassazione penale del 23 novembre 2007, n. 43405, inedita.

    (2, 3) Nulla in termini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto di citazione in data 7 giugno 2007 il pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di Mecja Skender quale imputato dei reati descritti in epigrafe.

All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Si procedeva poi all'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. ed ammessi con ordinanza.

Il pubblico ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All'esito questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine ai reati ascritti, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Il teste Marco Piro, in servizio alla Polizia di Stato, ha riferito come l'imputato, fermato alla guida di autovettura, presentasse chiara sintomatologia di stato di ebbrezza, ed in particolare guidasse a zig zag e avesse alito vinoso, e come l'imputato, richiesto di sottoporsi ad esami per verificare il suo stato di ebbrezza, rifiutasse ogni esame.

Ci si deve ora chiedere se la condotta accertata dalla polizia giudiziaria sia ancora punibile a seguito delle modifiche apportate al testo dell'art. 186 del co- dice della strada a seguito dell'emanazione del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge 2 otto- bre 2007 n. 160, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».

È innanzitutto pacifico che la condotta di rifiuto a sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, prevista dal settimo comma dell'art. 186 codice della strada, non sia più prevista dalla legge come reato, costituendo ora illecito amministrativo.

In forza dell'art. 2 del codice penale, dovendosi applicare la norma più favorevole al reo, l'imputato deve Page 300 essere mandato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Più complessa è la questione della sussistenza del reato di cui all'art. 186 comma 2 codice della strada in assenza di accertamento alcolimetrico dello stato di ebbrezza.

In passato la giurisprudenza si era pronunciata più volte nel senso che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo potesse essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una «prova legale», il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'«etilometro», sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente (così, ex plurimis, da ultimo Cass., sez. 4, sent. n. 38438 del 27 giugno 2006, Comi). Si era anzi ritenuto che il giudice potesse anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisse una motivazione logica ed esauriente (Cass., sez. 4, sent. n. 32961 del 9 giugno 2004, Massacesi). Si trattava d'altronde di un orientamento giurisprudenziale che aveva trovato a suo tempo l'avallo delle Sezioni unite della Cassazione (S.U., sent. n. 1299 del 27 settembre 1995, Cirigliano).

Si facevano allora le seguenti considerazioni: - la fonte primaria del precetto penale in esame è una norma facente parte di una legge, distinta rispetto alla fonte secondaria dei regolamenti che servono a disciplinarne l'attuazione e l'esecuzione onde passare alla concreta applicazione della legge stessa; detti ultimi regolamenti non sono idonei ad imporre condotte o prescrizioni o divieti ad essa dissonanti, e tanto meno contrari, che sarebbero illegali;

- la previsione regolamentare di uno strumento e di un sistema per la determinazione della concentrazione alcolica espirata da un conducente di veicolo, già solo per questo non può deflettere dal principio-base cui è informato il codice di rito penale, circa il libero convincimento del giudice penale che può accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prove purché non sia contrario a divieti di legge e, come tale, inutilizzabile (art. 191, comma 1 c.p.p.);

- nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissentire pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in motivazione;

- le norme di cui all'art. 192 c.p.p. ne danno, ex adverso, conferma, dato che introducono, per la prova indiziaria e per le chiamate in correità, regulae iuris che servono a porre un limite a quel presupposto principio di libera valutazione, al fine di evitarne gli abusi;

- ne dà ulteriore conferma l'art. 193 c.p.p. là dove precisa che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza (che qui non interessano);

- pertanto la indicazione, nell'art. 379 del regolamento del codice della strada, del mezzo con cui può essere accertata nell'individuo-conducente la concentrazione alcolica, non può derogare dal libero convincimento del giudice, non astretto da prove legali e che è abilitato a ritenere raggiunta la prova sullo stato di ebbrezza attraverso qualsiasi mezzo e senza presumptio iuris et de iure; va poi sottolineato che la norma regolamentare sopra indicata ha come destinatario non il giudice bensì l'agente od ufficiale di polizia giudiziaria che interviene sul posto e che, per la necessaria immediatezza dell'accertamento nei confronti di chi - mentre guida - versa in provvisorio stato di alterazione psicofisica derivante da alcool (accertamento cui può comunque assistere il difensore, senza diritto a previo avviso, ai sensi dell'art. 356 c.p.p.) ha la facoltà, non il dovere, (sempre che sia già fornito dei mezzi necessari e funzionanti) di procedervi con apposita strumentazione non invasiva della sfera di integrità fisica e di autodeterminazione del soggetto e che, pertanto, non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale in rap- porto agli artt. 13 e 32 Cost. in quanto con essa non si attua un trattamento sanitario ma un controllo sulla persona consentito dall'art. 354, terzo comma c.p.p.; la norma, altresì, serve a dare giuridico fondamento alla spesa pubblica necessaria per l'acquisto dell'apparecchiatura da fornire agli organi di polizia giudiziaria;

- ulteriore conferma della non necessità che all'accertamento dell'ebbrezza si addivenga solo con l'etilometro può trarsi dalla constatazione che il...

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