Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine161-165

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@TRIBUNALE PENALE DI TRENTO 13 novembre 2007. Est. Forlenza - Imp. Olaru Dumitru (avv. Mattei)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Etilometro - Necessità - Esclusione - Entrata in vigore della L. 2 ottobre 2007, n. 160 - Possibilità di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici - Sussistenza.

Anche dopo l'entrata in vigore della L. 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), lo stato di ebbrezza di un conducente può essere provato, in mancanza dell'accertamento con etilometro, dalle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori. (Nella fattispecie il giudice de quo ha affermato la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sulla base dei dati sintomatici del conducente quali: l'alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati e luci di, l'eloquio sconnesso, gli sbalzi di umore, la difficoltà di deambulazione, circostanze che avevano reso impossibile praticare l'alcoltest). (Nuovo c.s., art. 186; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1).

    (1) Giurisprudenza costante della S.C. nel senso di ritenere che lo stato di ebbrezza del conducente possa essere provato da qualsiasi elemento sintomatico della ebbrezza e non necessariamente e unicamente attraverso l'etilometro. Ex plurimis, v. Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2006, Coni, in questa Rivista 2007, 515; Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2004, Ciacci, ivi 2005, 1079 e Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2004, P.M. in proc. Massacesi, ivi 2005, 400. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, trovasi pubblicato ivi 2007, 1219 e la Circ. (Min. trasp.) 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9, con la quale sono state fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. predetto, ivi 2007, 1351.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Olaru Dumitru, cittadino moldavo, è stato tratto a giudizio, avanti questo tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - preveduto dall'art. 186, secondo comma, D.L. 30 aprile 1992 n. 285 - accertato in Trento il 24 dicembre 2004.

Il processo, celebrato nella dichiarata contumacia del giudicabile, è stato definito sulla base delle risultanze emergenti dalla comunicazione di notizia di reato ed allegati, atti probatoriamente rilevanti perché acquisiti al giudizio sul consenso delle parti, reso a norma dell'art. 554 quarto comma c.p.p.

Riferisce la Polizia stradale di Trento (comunicazione notizia di reato dd. 24 dicembre 2004) che alle ore 01,10 del giorno 24 dicembre 2004, una pattuglia automatizzata effettuò il controllo dell'autovettura targata AD 223 YR che procedeva lungo la via Giusti con i fari spenti e zigzagando vistosamente. Il conducente, identificato nell'imputato Olaru Dunitru, «evidenziava un alito fortemente alcolico, occhi arrossati e lucidi, sproloquio con sbalzi improvvisi di umore, difficoltà di coordinamento nei movimenti e precario equilibrio. Causa il suo stato, Olauro Dumitru non era in grado di effettuare il controllo con apparecchio etilometrico» (p. 2 della comunicazione notizia di reato della polstrada).

Lo stato di ebbrezza alcolica in cui viaggiava l'imputato risulta dimostrato in concreto da alcuni dati sintomatici principali, costituiti dall'alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati e lucidi, l'eloquio sconnesso, gli sbalzi di umore, la difficoltà di deambulazione e l'impossibilità fisica finanche di poter praticare l'alcoltest. Si aggiungano, a completare il quadro, la guida nottetempo a fari spenti e zigzagando. Sono tutti elementi di fatto, di inequivoco significato probatorio, atti a pervenire alla conclusione che l'imputato guidava l'autoveicolo certamente in condizione di alterazione alcolica, anzi addirittura di ubriachezza piena.

Richiamandosi alla legge 2 ottobre 2007 n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), il difensore dell'imputato nega che possa oggi avere ingresso l'accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza, necessitando sempre l'alcoltest.

L'argomento difensivo, circa la non punibilità della cosiddetta «ebbrezza sintomatica», non è da condividersi.

È noto che, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 370 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (cosiddetto «etilometro»). A fondamento di questo criterio ermeneutico sono indicati due capisaldi ineludibili del sistema processualpenale, e cioè il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova e il divieto di prove legali. Ex multis: Cass. 27 giugno 2006 n. 38438: «Lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 279 Reg. c.s.Page 162 (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una prova legale, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente».

La norma incriminatrice principale...

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