Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine325-344

Page 325

@CORTE DI APPELLO CIVILE DI LECCE 14 maggio 1997, n. 111. Pres. Fedele - Est. Lanzo - Marucci (avv. Rando) c. Carnevale (avv. Santacroce) ed altri

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Impresa cessionaria - Citazione - Contenuto - Formale enunciazione della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia - Necessità - Esclusione - Condizioni.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione la citazione, per la liquidazione dei danni, dell'impresa cessionaria ai sensi dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 non è indispensabile che contenga la formale enunciazione della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia ove dall'atto, nonostante l'esistenza di improprietà terminologiche emerga inequivocabilmente la veste nella quale la stessa impresa è stata chiamata in giudizio (C.p.c., art. 163; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4) (1).

    (1) In argomento v. Cass. civ., sez. un., 4 luglio 1985, n. 4043, in Arch. civ. 1986, 668; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 1985, n. 4042, in questa Rivista 1986, 114; App. civ. Perugia 16 gennaio 1988, n. 2, ivi 1988, 441; Trib. civ. Firenze 28 settembre 1990, n. 1739, ivi 1991, 675 e Trib. civ. Lodi 30 novembre 1987, n. 340, ivi 1988, 453.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 22 aprile 1983 Umberto Marucci conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Endemiro Carnevale, Pietro Pisino e Teresa Alessandrini ed esponeva che il 12 luglio 1978, mentre percorreva, alla guida della sua Fiat 131 tg. Roma UO-7471, la strada Taranto-S. Giorgio Jonico, su un tratto di deviazione provvisoria, era stato investito nella fiancata sinistra dalla Ford tg. TA 207813 condotta dal Carnevale, il quale, procedendo in senso contrario e a velocità sostenuta, aveva invaso la corsia di sinistra spettante alla Fiat 131, che successivamente, quando era già ferma, era stata tamponata dalla Fiat 128 tg. LE 235466, di proprietà della Alessandrini e condotta dal Pisino, che procedeva, a sua volta, a velocità sostenuta e senza il rispetto della distanza di sicurezza. A causa della nuova collisione la Fiat 131 aveva subito ulteriori danni e il Marucci aveva riportato notevoli lesioni personali. Pertanto l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti.

Teresa Alessandrini e Pietro Pisino si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda precisando che la macchina del Marucci, sorpassando il loro autoveicolo in curva, si era scontrato con l'autovettura del Carnevale, proveniente in senso opposto, dopo aver invaso la mezzeria di pertinenza dello stesso Carnevale e il tamponamento si era verificato per la repentina manovra del Marucci di rientro della propria corsia; in via riconvenzionale chiedevano, altresì, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, compresi quelli subiti dalla figlia minore Carla.

Anche Endemiro Carnevale si costituiva e, contestate le modalità del sinistro rappresentate dal Marucci, sostenava che questi aveva eseguito un incauto sorpasso in curva invadendo la corsia di marcia opposta percorsa a velocità moderata dallo stesso Carnevale, il quale chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risacimento dei danni.

Nel corso del giudizio le parti chiedevano ed ottenevano di chiamare in garanzia le rispettive società di assicurazione per la responsabilità civile.

La Card Spa, citata dall'attore quale impresa delegata per il Fondo di garanzia per la Spa Siarca in liquidazione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo impresa delegata ai sensi della L. n. 990/1969, bensì impresa cessionaria ai sensi della L. 24 novembre 1978, n. 738; eccepiva inoltre la prescrizione dei diritti del Carnevale, del Pisino e dell'Alessandrini; sosteneva che le domande riconvenzionali erano improponibili per mancanza ed irritualità delle lettere raccomandate previste dall'art. 22 della L. n. 990/1969 e dall'art. 8 della L. n. 738/1978; nel merito assumeva che il sinistro si era verificato per colpa del Carnevale che aveva invaso la mezzeria percorsa dal Marucci e per colpa del Pisino che, procedendo a forte velocità, non aveva rispettato la distanza di sicurezza; aggiungeva che i danni non erano provati. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di garanzia, nonché il rigetto delle domande riconvenzionali.

L'Italica Spa, compagnia assicuratrice del Carnevale, chiedeva, da parte sua, il rigetto della domanda, dovendo la responsabilità esclusiva per l'incidente essere addebitata al Marucci, che aveva effettuato un sorpasso in curva a velocità non consentita.

La Sida Spa, infine, assicuratrice della Alessandrini, dedotta la colpa esclusiva dell'attore Marucci nella causazione del sinistro, chiedeva ugualmente il rigetto della domanda.

Il processo veniva quindi riunito con un'altra causa promossa da Riccardo Sgaramella nei confronti del Marucci e della Card Spa allo scopo di ottenere il risarcimento del danno per le lesioni subite, viaggiando a bordo dell'autovettura dello stesso Marucci, nello stesso incidente avvenuto il 12 luglio 1978.

Durante l'istruzione erano assunti gli interrogatori formali di Marucci, del Pisino e della Alessandrini. Espletata la prova testimoniale, veniva effettuata una Ctu con riferimento ai danni lamentati dal Marucci e dallo Sgaramella; era, quindi, disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale concernente i fatti di causa, procedimento conclusosi con sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela.

Con sentenza 28 febbraio 1989 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda di garanzia del Marucci e la domanda dello Sgaramella verso la Card Spa; rigettava la domanda del Marucci verso il Carnevale; condannava il Marucci al pagamento in favore del Carnevale della somma di lire 5.049.519; condannava il Pisino, la Alessandrini e la Sida Spa al pagamento in favore del Marucci della somma di lire 4.850.395; condannava il Marucci al pagamento in favorePage 326 della Alessandrini della somma di lire 346.192; condannava in solido il Marucci, il Pisino e la Alessandrini al pagamento in favore dello Sgaramella della somma di lire 20.156.116, facendo obbligo alla Sida Spa di tenere indenni i predetti Pisino e Alessandrini da tale pagamento, per il rapporto di garanzia assicurativa.

Ha proposto appello con citazione notificata il 12 febbraio 1990 Umberto Marucci lamentando, in primo luogo, che il tribunale erroneamente ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della società Card, che sarebbe stata convenuta senza l'indicazione della qualifica di impresa cessionaria del portafoglio della Siarca: indipendentemente dalla formulazione della chiamata in giudizio la citazione aveva raggiunto il suo scopo in quanto la società Card non era stata citata in proprio ma «nella espressa qualità di designata per il Fondo di garanzia ex lege n. 990/1969 per la Spa in liquidazione Siarca». Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza del tribunale che ha escluso il suo diritto di essere manlevato in quanto gli competeva soltanto il diritto di insinuarsi nel passivo della Siarca. Nel merito, quindi, col terzo motivo di gravame il Marucci sostiene che non è accettabile la conclusione dei primi giudici in ordine alla responsabilità concorsuale tra lo stesso Marucci e la Alessandrini, il cui autoveicolo, viaggiando a forte velocità, era andato a cozzare contro la macchina del Marucci ormai già ferma per la precedente collisione.

Lamenta, infine, l'appellante che i suoi danni fisici sono stati liquidati «senza tener conto dei più gravi postumi sofferti».

Si sono costituiti sia Endemiro Carnevale che la sua compagnia assicuratrice L'Italica Spa chiedendo entrambi il rigetto dell'impugnazione, ritenuta infondata in fatto e in diritto.

La Card Assicurazioni si è costituita ed ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto di appello, non eseguita personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. in quanto non era stata in precedenza notificata la sentenza impugnata; rileva, altresì, che l'impugnazione non è stata proposta anche nei confronti del Commissario lqiuidatore della Siarca Assicurazioni; presente nel primo grado del giudizio. Nel merito assume che nulla può essere riconosciuto al Carnevale, al Pisino e alla Alessandrini sia per la responsabilità su di essi ricadente sia per la carenza di prova del danno.

Insiste, infine, la società Card sia nella eccezione di prescrizione di tutti i diritti azionati, eccezione proposta sin dal primo scritto difensivo dinanzi al tribunale, sia nella eccezione di improponibilità delle domande riconvenzionali del Carnevale, del Pisino e della Alessandrini per mancanza delle raccomandate previste dall'art. 22 della L. n. 990/1969 e dall'art. 8 della L. n. 738/1978.

Anche la società Sida si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Marucci e formulando appello incidentale teso ad ottenere l'affermazione della responsabilità esclusiva, per il sinistro in questione, dello stesso Marucci, che pertanto dovrebbe essere condannato alla restituzione sia della somma di lire 8.260.000 da lui percepita sia della somma di lire 34.500.000 già erogata a Riccardo Sgaramella.

Con ordinanza collegiale del 15 giugno 1992 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Spa Siarca, il quale si è costituito e, precisato che con sentenza del 6 novembre 1990 del Tribunale di Milano era stato già approvato il concordato proposto ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 5 ottobre 1994 si è costituita la Spa Milano Assicurazioni in virtù del trasferimento del complesso aziendale assicurativo della Card, facendo proprie tutte le conclusioni della stessa Card.

Il processo è stato anche interrotto per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT