Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine423-441

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 8 ottobre 1998, n. 312. Est. Scarpa - Flauto (avv. Caiazzo) c. Esposito ed altro (n.c.)

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Proposizione dell'azione nei confronti della società in liquidazione e dell'impresa designata - Sentenza di condanna - Valore di mero accertamento - Opponibilità all'impresa designata.

In seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, deve ritenersi ritualmente instaurato il giudizio proposto nei confronti della stessa società, in persona del commissario liquidatore, e dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, ai sensi dell'art. 20 L. n. 990/1969, in rappresentanza del fondo di garanzia delle vittime della strada, posto che ciò non preclude il conseguimento di una sentenza di condanna, pienamente efficace nei confronti dell'impresa designata a rappresentare il Fondo, ancorché si tratti di pronuncia operante nei confronti della società in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante il divieto di azioni esecutive a suo carico. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25) (1).

    (1) V. le citate Cass. civ. 29 novembre 1995, n. 12394, in questa Rivista 1996, 443; Cass. civ. 25 luglio 1995, n. 8092, in Arch. civ. 1996, 638; Cass. civ. 4 giugno 1993, n. 6275, ivi 1994, 439 e Cass. civ. 26 ottobre 1989, n. 4417, in questa Rivista 1990, 310.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Flauto Matteo - premesso che in data 7 agosto 1988 mentre era a bordo della propria Vespa 50, era stato investito da autovettura Renault 5 tg. NA/H95222, condotta da Forma Andrea e di proprietà di Esposito Pasquale; che la collisione tra i veicoli si era verificata giacché il Forma aveva eseguito una manovra di sorpasso ed era stato costretto ad un repentino rientro verso destra per evitare lo scontro con le autovetture provenienti nell'inverso senso di marcia; che all'esito del sinistro aveva subito lesioni multiple, con postumi invalidanti, e danni aveva subito anche il proprio motoveicolo; che per dieci mesi gli era stato impossibile svolgere la sua attività di falegname; che vanamente aveva chiesto il risarcimento a norma dell'art. 22 L. n. 990/1969; che un primo giudizio vertente sul sinistro di causa era stato promosso e trattato davanti al Tribunale di Salerno, ma non era stato tempestivamente riassunto all'esito della interruzione prodottasi per la liquidazione coatta amministrativa della Comitas spa; tanto premesso - ha convenuto davanti al Tribunale di Nocera Inferiore proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché l'assicuratrice Comitas spa in liquidazione coatta amministrativa, le Generali Assicurazioni per il fondo di garanzia, l'Ina e la Toro Assicurazioni quale impresa designata, per sentir dichiarare la responsabilità del Forma in ordine alla causazione dell'incidente e per sentir condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni provocati. Non si costituivano i convenuti Esposito, Forma, Ina e Generali Assicurazioni, restando perciò contumaci. Si costituiva invece ritualmente la Toro spa, che opponeva il difetto di legittimazione passiva, per essere essa designata unicamente all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 9 L. n. 39/77. Si costituiva anche la Comitas, che eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria e resisteva alle domande dell'attore. Non venivano avanzate deduzioni istruttorie, ritenendosi dall'attore esaurienti le risultanze probatorie del giudizio estinto. All'udienza del 27 maggio 1998 le parti provvedevano alla precisazione delle conclusioni e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Deve premettersi che il giudizio, in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore Comitas spa, è stato ritualmente proposto nei confronti della stessa società, in persona del commissario liquidatore, e dell'impresa Generali Assicurazioni spa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 20 L. n. 990/1969, in rappresentanza del fondo di garanzia delle vittime della strada: ciò non preclude il conseguimento di una sentenza di condanna, pienamente efficace nei confronti dell'impresa designata a rappresentare il Fondo, ancorché si tratti di pronuncia operante nei confronti della società in liquidazione quale mera pronuncia di accertamento del credito, stante il divieto di azioni esecutive a suo carico (cfr. Cass. 29 novembre 1995 n. 12394; Cass. 25 luglio 1995 n. 8092; Cass. 4 giugno 1993 n. 6275; Cass. 3 luglio 1990 n. 5793; Cass. 26 ottobre 1989 n. 4417).

Va invece esclusa la legittimazione passiva della Toro Assicurazioni, quale impresa designata a norma dell'art. 9 D.L. n. 857/1976 a provvedere all'assistenza tecnica del commissario liquidatore nell'assolvimento del compito di liquidazione dei danni cui è stato autorizzato.

Parimenti va esclusa la legittimazione in proprio ad assumere la qualità di parte processuale Ina - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - assumendone la funzione di rappresentante ex lege l'impresa designata, nei cui confronti deve essere pronunciata l'eventuale sentenza di condanna, quale legittimata in proprio a resistere all'azione risarcitoria proposta dal danneggiato (arg. da Cass. 16 aprile 1996 n. 3565).

Ancora in via preliminare, va osservato che il fascicolo di parte attrice, ritirato al momento della rimessione della causa per la decisione all'udienza del 27 maggio 1998, non risulta depositato al momento previsto per il deposito della comparsa conclusionale (ovvero entro il 26 luglio 1998), a norma degli artt. 169 comma 2 e 190 bis c.p.c., bensì solo in data 28 settembre 1998. Il termine di deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. è invero dichiarato espressamente perentorio, e pertanto la conseguente decadenza - che involge in forza del richiamo operato dall'art. 169 c.p.c. anche la restituzione del fascicolo di parte - appare rilevante d'ufficio, giacché disposta pure in vista di un ordinato svolgersi della causa (arg. da Cass. 12 agosto 1997 n. 7516). Ciò comporta l'impossibilità di tener conto come fonte diPage 424 prova, ai fini della presente decisione, dei documenti contenuti in quel fascicolo.

Si è già evidenziato come il presente giudizio non abbia conosciuto alcuna fase istruttoria, avvendo l'attore solo invocato il meccanismo di conservazione delle prove assunte nel giudizio estinto sviluppatosi davanti al Tribunale di Salerno e però tenuto nei confronti unicamente dell'Esposito, del Forma e della Comitas spa, ora diversamente rappresentata in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa. Appare appropriato servirsi delle prove assunte nel precedente giudizio, desumendole dal relativo fascicolo d'ufficio acquisito in seguito all'istanza di parte, tenendo conto della loro natura e conservandone l'efficacia di prova piena (cfr. Cass. 24 aprile 1980 n. 2762). Tuttavia, la regola di conservazione delle prove assunte nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 comma 3 c.p.c., opera solo nei limiti oggettivi e soggettivi dell'identità dell'azione, e non perciò nei confronti degli altri attuali convenuti che non parteciparono a quel primo giudizio. Trattandosi per questi ultimi di risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio tra altre parti, le medesime vanno considerate come semplici indizi idonei solo a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972).

Venendo all'eccezione di prescrizione formulata in sede di costituzione dalla coobbligata solidale Comitas in l.c.a., occorre osservare come l'atto di citazione introduttivo del giudizio estinto fu notificato alla Comitas il 14 agosto 1989, mentre la messa in mora fu notificata il 6 giugno 1994 e la citazione relativa al presente giudizio è stata notificata alla medesima condebitrice il 12 marzo 1996. In proposito, si rammenta che l'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., pur non incidendo sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cass. 18 dicembre 1996 n. 11318). D'altra parte, in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore; tuttavia, laddove il reato sia estinto per amnistia, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ipotesi di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, in due anni, a decorrere dalla data del decreto presidenziale di amnistia (Cass. 21 maggio 1996 n. 4677). In difetto di altri atti interruttivi, ovvero di effetti interruttivi permanenti legati alla pendenza di un giudizio (cfr. anche Cass. 20 settembre 1996 n. 8367), essendo il provvedimento di amnistia contenuto nel D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 entrato in vigore lo stesso 12 aprile 1990, all'atto della costituzione in mora del 6 giugno 1994 il diritto al risarcimento del danno risulta effettivamente già prescritto, e perciò prescritta l'azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, attesa l'equiparazione dei termini voluta dall'art. 26 L. n. 990/1969.

D'altra parte, però, l'eccezione di prescrizione fatta valere dalla condebitrice solidale Comitas in l.c.a. non opera in favore degli altri convenuti litisconsorti che non la hanno fatta propria (Cass. 21 maggio 1977 n. 2132).

Ciò premesso, l'istruzione probatoria del giudizio estinto consentì di ricostruire le precise modalità dell'incidente di causa. In particolare, nel materiale di prova rientrano elementi idonei a stabilire in concreto che...

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