Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine511-525

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@PRETURA CIVILE DI PALERMO Sez. IV, 27 marzo 1998. Est. Piziali - Grifò (in proprio) c. Sindaco di Palermo

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - Perfezionamento - Condizioni.

Con riguardo al perfezionamento della procedura di notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice stradale, gli artt. 141 e 143 c.s., così come l'art. 201 nuovo c.s., nella parte in cui affermano, che «comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli o dal P.R.A. o dalla patente di guida», non implicano la conseguenza che debbano ritenersi valide anche notifiche effettuate a questi indirizzi, ma non andate a buon fine. (Nuovo c.s., art. 201; c.s., art. 141; c.s., art. 143) (1).

    (1) V. la citata Cass. civ. 15 maggio 1992, n. 5789, in questa Rivista 1992, 819. Contra, nel senso che la notifica di una contravvenzione stradale di intestatario del documento di circolazione è valida, perché eseguita nel luogo risultante dal P.R.A., anche quando non abbia avuto la consegna dell'atto all'interessato o ad altra persona idonea, per trasferimento del primo ad altra abitazione, v. la risalente Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 1965, Della Giovanna, in Il nuovo codice della strada, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999, 1260.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il proprio ricorso il signor Grifò Santo ha proposto opposizione avverso il provvedimento di iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento n. 296300081405, relativi ad una sanzione per violazione al codice della strada.

A fronte della cartella esattoriale opposta il ricorrente ha contestato il provvedimento di iscrizione a ruolo, affermando di non aver mai ricevuto alcuna contestazione della violazione per la quale la p.a. ha provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo.

L'amministrazione, costituendosi in giudizio, ha rilevato che la notifica del verbale avvenne al recapito indicato al P.R.A., presso il quale il ricorrente risultò trasferito, per cui, anche in forza del parere del Consiglio di Stato n. 1070/97 deve ritenersi che la procedura di notifica si è regolarmente perfezionata.

Al proposito, come è già stato affermato da questo giudice in più occasioni, deve osservarsi che il procedimento in materia di irrogazione di sanzioni amministrative si scompone in due fasi: una prima in cui si procede all'accertamento dell'infrazione ed alla sua contestazione; una seconda in cui l'autorità amministrativa preposta al controllo sul determinato settore della vita sociale turbato dalla violazione riscontrata stabilisce la conseguente sanzione.

In questo procedimento la contestazione è un momento essenziale, onde evitare che il potere sanzionatorio si eserciti senza consentire al cittadino di avere contezza delle ragioni giustificatrici della sanzione irrogata e di poter approntare le proprie difese.

Per questa stessa ragione la regola ordinaria prevede che la contestazione sia contestuale all'infrazione e che il cittadino abbia la facoltà di far inserire a verbale le proprie osservazioni in ordine all'infrazione addebitatagli (v. specificamente l'art. 200 c.s.).

Solo in casi eccezionali la legge ammette che la contestazione non sia fatta contestualmente, ma venga comunicata all'autore dell'infrazione successivamente, mediante notifica.

Questa facoltà, tuttavia, ristretta entro limiti temporali perentori proprio per evitare contestazioni mosse a distanza di tempo tale da impedire al cittadino di organizzare adeguatamente le proprie difese, resta una facoltà eccezionale, come prova la circostanza riscontrabile nell'art. 210 c.s., per il quale «i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata» debbono essere esposti nel verbale.

Di conseguenza, nel momento in cui l'organo accertatore procede alla contestazione mediante notifica si espone ai rischi conseguenti ai vizi del procedimento stesso, nel senso che tutte le volte in cui si verifichi una situazione tale da impedire, secondo le norme ordinarie in materia di notifica degli atti giudiziari, di ritenere che il destinatario sia stato posto nelle condizioni di avere conoscenza dell'atto notificato, la contestazione dovrà ritenersi come non effettuata.

Gli artt. 141 e 143 del vecchio codice della strada - applicabili nel caso di specie - così come l'art. 201 del nuovo codice, nella parte in cui affermano, in maniera pressoché identica, che «comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli o dal P.R.A. o dalla patente di guida», non implicano la conseguenza che debbano essere tenute per valide anche notifiche effettuate a questi indirizzi, ma non andate a buon fine.

Quando risulta dall'annotazione apposta dal dipendente dell'ufficio postale, o dallo stesso agente di polizia municipale, che il destinatario è «sloggiato» o «sconosciuto» o «trasferito», nessuna finzione giuridica di conoscenza della contestazione può operare ed è, quindi, onere dell'amministrazione effettuare altre ricerche al fine di perfezionare la notifica e realizzare la contestazione. Salvo avvalersi, nel caso di impossibilità, della procedura di notifica prevista per gli irreperibili (art. 140 c.p.c.).

Questo giudice, peraltro, è a conoscenza della circolare del Ministero dell'interno n. M/2413/26 del 17 dicembre 1997, con la quale, sulla scorta dell'autorevole parere del Consiglio di Stato n. 1070/97m del 28 maggio 1997, si afferma che l'art. 201, comma 3, c.s. dovrebbe essere letto nel senso che esso considera come validamente compiute anche le notifiche non andate a buon fine, purché effettuate al domicilio risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli o dal P.R.A. o dalla patente di guida.

Ma una simile interpretazione, malgrado l'autorevolezza della fonte, non trova nessun supporto.

Il Consiglio di Stato, infatti, nel predetto parere segnala un'assunta differenza di disciplina tra il codice della stradaPage 512 abrogato, nel quale non era contenuta la locuzione per cui le notificazioni eseguite ai domicili predetti si «intendono validamente eseguite», e la nuova disposizione, rilevando che questa differenza dovrebbe esplicitare la precisa volontà del legislatore di far ritenere compiute tutte le notifiche agli indirizzi citati, indipendentemente dalla loro validità secondo le norme generali. Questa osservazione, tuttavia, trascura di considerare che il testo poi trasfuso nel nuovo codice era già contenuto nel codice abrogato, essendovi stato introdotto per effetto della legge n. 122 del 1989, art. 22, cosicché la novità della disciplina dovrebbe, al più, farsi risalire a quella data e non già al nuovo codice; con la conseguenza, però, che quell'«ultima giurisprudenza formatasi sull'art. 141», cui accenna il Consiglio di Stato, in realtà si formò proprio in relazione all'art. 141 nel testo equivalente all'art. 201 c.s. vigente (vedi in particolare Cass. n. 5789 del 13 maggio 1992).

Ma vi è di più, l'interpretazione letterale dell'art. 201 c.s. consente di cogliere, al di là di ogni dubbio, il senso della locuzione in analisi.

Il legislatore, infatti, ha affermato che le notificazioni eseguite presso i recapiti risultati dal P.R.A. o dall'archivio esistente presso la M.C.T.C. ecc. «comunque si intendono validamente eseguite» per specificare, questo sì in deroga alla disciplina codicistica richiamata altrimenti dalla stessa norma, che la notifica non deve avvenire necessariamente nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c.

L'art. 201, comma 3, c.s., in conclusione deroga all'art. 139 c.p.c., il quale prevede quali unici recapiti nel quale possono farsi le notifiche, il luogo di residenza o il luogo in cui il destinatario ha il proprio ufficio.

D'altro canto, se si volesse insistere nel ritenere questa interpretazione non letterale e si volessero anche superare ragioni di ordine sistematico, quali la considerazione che il regime delle nullità delle notifiche trova il suo riferimento nel codice di procedura civile per espresso rinvio operato dall'art. 201 c.s., l'unica soluzione sarebbe di contestare la legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo dell'art. 24 Cost., in quanto considerare come perfezionata ogni notifica, purché effettuata nei luoghi sopra indicati, anche se in questi luoghi il destinatario risulti sconosciuto oppure trasferito, oppure anche se in questi luoghi l'atto venisse consegnato ad un soggetto non identificabile (ipotesi di nullità prevista dall'art. 160 c.p.c. che secondo l'impostazione che qui si contrasta sarebbe anch'essa una nullità non opponibile all'amministrazione), vorrebbe dire travolgere palesemente ogni diritto di difesa, in quanto il cittadino sarebbe privato della facoltà di azionare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento in ragione di una assoluta finzione di conoscenza; realizzando, in sostanza, una sorta di perdita di diritto di difesa come sanzione per non aver provveduto a comunicare il proprio mutamento di indirizzo.

La natura del rito e della controversia suggeriscono l'opportunità di una compensazione totale delle spese del procedimento (Omissis).

I.

@PRETURA PENALE DI REGGIO EMILIA Sez. dist. di Correggio 5 febbraio 1998. Est. Losavio - Imp. Maliyadde Gedera

Patente - Rilasciata all'estero - Straniero residente da oltre un anno in Italia - Patente in corso di validità - Violazione amministrativa - Sussistenza.

Lo straniero residente da oltre un anno in Italia che circoli con patente di guida rilasciata dal Paese di origine ancora in corso di validità, è soggetto solo a sanzione amministrativa, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 136, settimo comma, nuovo c.s. e non la fattispecie penalmente rilevante di guida senza patente. (Nuovo c.s...

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