Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine713-735

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@TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA 5 marzo 1999, n. 182. Pres. ed est. Fanile - El Ouni ed altra (avv.ti Guagnellini e Galli) c. Soc. Norditalia (avv. Grappi) ed altro

Giurisdizione civile - Straniero - Condizione di reciprocità - Onere probatorio dello straniero - Mancata prova - Conseguenze - Reiezione della domanda - Fattispecie in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.

L'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 prel. per il cittadino straniero, pur traendo fondamento da norme di legge (straniere) si pone come fatto costitutivo della domanda e deve essere provato dalla parte, sottraendosi, quale dato di fatto, al principio jura novit curia e restando sottoposto al principio dell'onere della prova. (Nel caso di specie un cittadino tunisino veniva convenuto per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale). (Prel., art. 16; c.c., art. 2697) (1).

    (1) Analogamente, nel senso che l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione, v. Cass. civ. 20 dicembre 1995, n. 12978, in Arch. civ. 1996, 1190. In tal senso v. anche Cass. civ. 1 marzo 1984, n. 1442, in questa Rivista 1984, 761. Si segnalano, invece, in senso contrario Cass. civ. 7 giugno 1990, n. 5454, in Arch. civ. 1991, 479 e Trib. civ. Siena 9 febbraio 1993, n. 56, in questa Rivista 1993, 627. Secondo la prima pronuncia, dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi con l'art. 24, primo comma, della Costituzione si deduce che allo straniero, non diversamente che al cittadino, è riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16 citato, non è soggetto alla condizione di reciprocità posto da detta norma. Quanto alla seconda decisione, essa rileva in quanto afferma che anche un cittadino straniero, e senza necessità di alcuna prova positiva della sussistenza della condizione di reciprocità con l'ordinamento giuridico dello Stato di cui è cittadino, è ammesso a godere del diritto al risarcimento dei danni. Infine si rinvia a Cass. civ., sez. un., 6 agosto 1990, n. 7935, in Rep. La Tribuna 1992, 673, la quale ha sancito che, nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Gli attori, tutti pacificamente cittadini tunisini, hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il loro rispettivo figlio e fratello Ouni Imed Ben Chedli nonché la compagnia di assicurazioni Norditalia Spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte di altro figlio e fratello, Samir Ben Chedli El Ouni, deceduto mentre si trovava, quale trasportato, sull'autovettura condotta dal convenuto, uscita di strada.

Quest'ultimo rimaneva contumace, mentre Norditalia Spa, costituitasi, svolgeva varie eccezioni di rito e di merito, chiedendo il rigetto della domanda.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti, la causa passava in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 1997 sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Premesso che non c'è contestazione sulla responsabilità del convenuto in ordine alla determinazione del sinistro, occorre innanzitutto esaminare le eccezioni sollevate dalla convenuta Norditalia in via preliminare.

Al riguardo deve essere respinta l'eccezione di nullità della procura alla lita. Infatti, essendo indiscussa (anche fra le parti) la facoltà del cittadino straniero di ricorrere alla tutela giurisdizionale italiana senza la limitazione della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 prel., la forma della procura non può che essere regolata, ai sensi dell'art. 27 prel., all'epoca vigente (e dell'art. 1 L. 28 gennaio 1971 n. 267 - di ratifica della convenzione italo-tunisina 15 novembre 1967 in materia di assistenza giudiziaria), dalla lex fori, con la sola eccezione della procura rilasciata all'estero, che non può rivestire le forme di cui all'art. 83 terzo comma c.p.c. per la mancanza di potere certificativo da parte del procuratore fuori dal territorio nazionale. Non avendo dunque la convenuta provato che la procura alle liti da parte degli attori è stata rilasciata all'estero, la stessa deve considerarsi pienamente valida.

La domanda deve peraltro essere respinta nel merito. A norma dell'art. 16 prel., già citato, il cittadino straniero è ammesso a godere dei diritti civili riconosciuti al cittadino italiano a condizioni di reciprocità. L'esistenza di tale condizione, per costante giurisprudenza, si pone come fatto costitutivo della domanda, e perciò deve essere provato dalla parte. Pur trattandosi di norme di legge (straniere), invero, queste rilevano non come tali, ma come elemento di fatto, e perciò si sottraggono al principio jura novit curia, per soggiacere al principio generale dell'onere della prova.

Nella specie tale prova non è stata fornita dagli attori (ed è appena il caso di notare l'irrilevanza, ai fini di cui si discute, della già citata convenzione italo-tunisina del 15 novembre 1967, avente tutt'altro oggetto, nonché l'inconferenza, per quanto già si è detto, del richiamo all'art. 46 della medesima per quanto riguarda l'acquisizione della normativa straniera), i quali solo in comparsa conclusionale (e dunque tardivamente, come eccepito da controparte) hanno (per vero implicitamente) formulato istanza in tal senso.

Ma la domanda va respinta anche nei confronti dell'altro convenuto. Infatti non è stata fornita la prova della nazionalità di Ouni Imed Ben Chedli, né questa risulta altrimenti dagli atti, cosicché il collegio si trova nell'impossibilità di valutare l'applicabilità anche nei suoi confronti (ove cittadino italiano) della condizione di cui all'art. 16 prel. cit.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (Omissis).

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@TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA 16 luglio 1998, n. 1710. Pres Ziniti - Est. Gaudioso - Battisodo (avv.ti Scota e Palazzetti) ed altra c. Soc. Assicurazioni Prudential (avv. Benini) ed altri

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria - Debito di valore - Danno derivante dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario - Liquidazione - Criterio. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - Liquidazione - Criterio - Triplo della pensione sociale - Applicazione automatica - Esclusione - Importo minimo di riferimento - Sussistenza. Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Mala gestio - Ritardo nell'adempimento - Responsabilità nei confronti dell'assicurato - Estensione - Differenze.

In tema di debito di valore, la liquidazione del c.d. danno da ritardo deve assumere quale base di calcolo non già l'equivalente monetario del danno rivalutato al momento della liquidazione, bensì la somma liquidata all'epoca del fatto illecito rivalutata, di mese in mese, da tale data fino a quella in cui è emessa la pronuncia. (C.c., art. 1223; c.c., art. 2056).

La liquidazione equitativa del danno biologico in base al triplo della pensione sociale deve comprendere la maggiorazione sociale, ciò sia in relazione alla modestia dell'importo della pensione semplice, sia alla convinzione che la monetizzazione della lesione del danno alla salute non possa tradursi in un importo inferiore al reddito legale presunto. (L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4).

In ipotesi di c.d. mala gestio l'assicuratore risponde nei confronti del proprio assicurato, anche oltre i limiti del massimale, del danno arrecato allo stesso con la sua condotta colposa, per un importo che si determina con la maggiore somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'assicurato è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato. Nel caso, invece, di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria l'assicuratore è tenuto al pagamento, a favore del danneggiato ed oltre l'entità del massimale, dell'ulteriore danno concretantesi negli interessi moratori e nell'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c. (C.c., art. 1176; c.c., art. 1223; c.c., art. 1224).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato, in data 30 dicembre 1986, agli eredi di Romagnoli Francesco impersonalmente ed a Bonora Valeria in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Romagnoli Sandro, in data 28 dicembre 1986 alla ditta Rottami Industriali Srl, ed in data 3 gennaio 1987 alla Assicurazione Prudential Spa, Battisodo Giorgio e la ditta B. e C. di Battisodo e Carloni Snc, in persona dei suoi legali rappresentanti, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale le suddette persone per sentirle condannare al risarcimento dei danni tutti subiti nell'incidente sotto descritto.

A tal fine esponevano che, il giorno 27 febbraio 1986 verso le ore 18,30, l'attore, alla guida dell'autovettura Mercedes PS 286993 (di proprietà della Snc B. e C. di Battisodo e Carloni), percorreva, a modesta andatura e regolarmente a destra, la strada denominata via Riccardina, in località Budrio, con direzione Mezzolara-Budrio, quando l'autofurgone Mercedes BO 525501, di proprietà della ditta Rottami Industriali Srl e condotto da Romagnoli Francesco, proveniente dalla opposta direzione, improvvisamente invadeva la corsia percorsa dalla Battisodo, andando a scontrarsi frontalmente con la sua automobile, che, a seguito del violentissimo urto, finiva fuori strada sul lato destro.

L'attore sig. Battisodo sosteneva di avere, in conseguenza al sinistro, riportato gravi lesioni -...

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