Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine801-824

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@CORTE DI APPELLO DI CATANIA 30 giugno 1999, n. 459. Pres. Cortegiani - Est. Scuto - La Rosa (avv. Bonanno) c. Tirenti (avv. Santonocito) ed altri

Mano da tenere - File parallele - Condizioni - Nel tratto stradale che precede un incrocio controllato da semaforo - Segnaletica indicante un incolonnamento predirezionale - Mancanza - Irrilevanza - Superamento dell'incrocio su file parallele - Ammissibilità - Fattispecie.

Qualora la larghezza della mezzeria stradale nel tratto che adduce ad incrocio controllato da segnale luminoso nonché l'amplissima area di manovra interessata dal crocevia siano tali da consentire la marcia dei veicoli su doppia fila parallela nel tratto precedente il semaforo, anche in assenza di segnaletica orizzontale e/o verticale indicante un incolonnamento predirezionale, è da consentire, altresì, che i medesimi veicoli superino il detto incrocio anche procedendo su due file parallele e non necessariamente accodandosi l'uno all'altro. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il concorso di colpa nella causazione di un sinistro stradale in capo a motociclista che in un incrocio, anziché accodarsi, aveva intrapreso la curva verso sinistra, affiancandosi alla sinistra di un autocarro che procedeva in parallelo). (C.s., art. 104; D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 515) (1).

    (1) Per utili riferimenti in tema di circolazione per file parallele, cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 1968, Re, in Rep. La Tribuna 1970, 211; Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 1966, Tarantini, ivi 1968, 166 e Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 1966, Dezi, ivi 1967, 110.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 5 maggio 1989 Carmela La Rosa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania Rosario Toscano e la Spa Vittoria Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante, chiedendone la loro solidale condanna al risarcimento dei danni. L'attrice, a giustificazione della domanda, esponeva che in questa città in data 26 luglio 1988 alle ore 12,15 circa la moto Suzuki 400 GSX, quadricilindrica a 16 valvole, targata CT 134288, a bordo della quale viaggiava essa come conducente e come trasportata Angela Tirenti e di cui era proprietaria, era venuta in collisione con l'autocarro Fiat 690, con guida a destra, targato n. 42842, di proprietà di Rosario Toscano, e assumeva che il sinistro si era verificato per colpa del conducente del veicolo assicurato, perché, percorrendo essa sulla estrema sinistra la semicarreggiata sud-nord della via Duca Degli Abruzzi, con alla sua destra affiancato l'autocarro, aveva, nella sua marcia in colonna, impegnato il senso di marcia ovest-est del viale Marco Polo ad andatura moderata, con l'intenzione di convertire entrambi alla loro sinistra, per immettersi nel senso di marcia est-ovest del viale, quando l'autocarro aveva improvvisamente sterzato alla sua sinistra seguendo una traiettoria più corta «a corda di cerchio», invadendo la corsia di marcia percorsa dalla moto, la quale, investita al lato dx posteriore, si era rovesciata sul fianco sinistro, venendo trascinata per circa dodici metri, in uno alle due motocicliste (essa La Rosa e la Tirenti, trasportata a bordo). Precisando che a causa del sinistro il motoveicolo era rimasto danneggiato per lire 3.290.000 e che essa, come la Tirenti, aveva subito lesioni guarite in un periodo di i.t.a. di giorni 90, di i.t.p. al 50% di giorni 30, con postumi permanenti del 20%, con conseguente inattività lavorativa e con successiva diminuzione della capacità di guadagno, che la società assicuratrice aveva accertato la stessa i.t. e una i.p. del 15% e che a causa del sinistro aveva sostenuto spese per lire 1.771.000, salve le ulteriori, precisato che il reddito percepito nel 1987 era stato di lire 54.470.673, chiedeva l'ammontare dei danni nelle somme predette, nonché quelli per la invalidità temporanea e permanente, per il danno biologico e per danni morali nella misura che sarebbe stata determinata, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese del giudizio, il tutto con clausola e con condanna della società assicuratrice alla sanzione per mala gestione.

Il Toscano rimaneva contumace, mentre la società assicuratrice si costituiva il 19 settembre 1989, chiedendo il rigetto della domanda e in subordine affermarsi un concorso di colpa e contestando ancor più in subordine l'ammontare del danno,il tutto con vittoria di spese. Rilevava che la motocicletta, proprio secondo l'assunto attoreo, aveva marciato affiancata nella via Duca degli Abruzzi alla sinistra del camion e non accodata e che dal momento dell'incidente lo stava superando sulla sinistra, venendo in collisione i due mezzi e precisamente con la parte posteriore della moto, indice del sorpasso in corsa. Rilevava, poi, che il reddito indicato lo doveva essere calcolando che la La Rosa, in conseguenza dei lamentati postumi, non avrebbe subito ridimensionamenti e contrazioni di carriera e di emolumenti, che nel periodo di invalidità temporanea aveva percepito i consueti compensi. Rilevava infine che, venuta a conoscenza del sinistro, aveva disposto nei limiti delle proprie possibilità istruttorie della pratica, bloccata dal processo penale promosso dalla La Rosa contro il Toscano.

Con separato atto di citazione rispettivamente notificato il 20, il 16 ed il 6 ottobre 1989, Angela Tirenti conveniva in giudizio davanti a questo tribunale la Spa Vittoria Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Rosario Toscano, la Spa Eurass Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la Carmela La Rosa, chiedendone la loro solidale condanna al risarcimento dei danni. L'attrice esponeva che nella superiore occasione, viaggiava a bordo della moto condotta dalla La Rosa nella corsia di sinistra della via Duca degli Abruzzi e, giunto all'incrocio con il viale Marco Polo, l'autocarro, il quale viaggiava nella corsia di destra, aveva effettuato una errata manovra di svolta a sinistra, agganciando e trascinando per parecchi metri la moto e scaraventando sul selciato le due motocicliste. Precisava che a causa del sinistro aveva subito lesioni con postumi permanenti e che era stata costretta a subire ricoveri in centri altamente specializzati sia nazionali (Legnano) che esteri (Barcellona), subendo conseguentemente inattività lavorativa e successiva diminu-Page 802zione della capacità di guadagno, nonché riportando un gravissimo stato di prostrazione per la impossibilità di continuare ad assolvere managerialmente il delicato ruolo rivestito in seno alla azienda familiare e di continuare a condurre la vita pregna di movimento (tennista e velista), cui era dedita, chiedeva l'ammontare dei danni nella somma che sarebbe emersa per rimborso spese, inabilità temporanea parziale e totale, inabilità permanente, danno biologico, danni morali, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio, il tutto con sentenza munita di clausola e a carico del responsabile e, in subordine, dei responsabili, in solido con le rispettive società assicuratrici (la Vittoria per l'autocarro e la Eurass per la moto).

Il Toscano rimaneva contumace, mentre gli altri convenuti si costituivano.

La La Rosa, costituitasi il 29 novembre 1989, esposti i fatti in modo sostanzialmente conformi alla propria citazione, chiedeva, previa riunione dei due giudizi, il rigetto della domanda assumendo che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del Toscano, unico responsabile con il suo assicuratore, il tutto con vittoria di spese.

La Vittoria, costituitasi nella udienza di prima comparizione del 20 dicembre 1989, chiedeva, previa riunione dei due giudizi, il rigetto della domanda per essere la colpa della motociclista e, in subordine, ritenersi il prevalente concorso di colpa della stessa, e, ancor più in subordine, contestava l'ammontare del danno chiedendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti della La Rosa e della Eurass per essere manlevata; il tutto con vittoria di spese.

La Eurass, costituitasi il 19 febbraio 1990, esponeva che la moto si era fermata all'incrocio, segnalando il semaforo rosso, nella corsia di sinistra della sua semicarreggiata, essendo consentito marciare a due file parallele, mentre l'autocarro si era affiancato alla stessa; dato dal semaforo via libera, la moto segnalava con il lampeggiatore la sua volontà di svoltare a sx, ma si era appena mossa che l'autocarro, improvvisamente e senza segnalazione, aveva incautamente iniziato una manovra di svolta a sinistra, e occupando la corsia impegnata dalla motocicletta, così investendola e trascinandola, prima di fermarsi, per parecchi metri. Chiedeva, associandosi alla difesa della La Rosa, svolte nell'altro giudizio, il rigetto della domanda, con vittoria di spese, contestando in subordine il quantum richiesto.

Con ordinanza 26-29 gennaio 1990 i due processi venivano riuniti.

Veniva emesso ed espletato interrogatorio formale del convenuto Toscano e prova testimoniale chiesta dalla attrice La Rosa e venivano disposte, altresì, consulenze tecniche sulla moto e medico legale sulle persone delle due attrici. Venivano prodotti documenti e in particolare copia del rapporto redatto dalla polstrada di questa città in occasione del sinistro.

Con sentenza del 21 giugno 1993 - 20 aprile 1994 il Tribunale di Catania in accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda proposta da La Rosa Carmela nei confronti di Toscano Rosario e della Spa Vittoria Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione, il 5 maggio 1989, condannava i predetti convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice La Rosa della complessiva somma di lire 71.115.645 pari alla metà delle spese sostenute, dei danni patrimoniali da inabilità temporanea totale e parziale e da inabilità permanente, del danno biologico e del danno morale, con gli interessi legali fino al soddisfo e...

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