Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA 5 ottobre 1999, n. 455. Est. Biavati - Bartoli c. Polizia Municipale di Perugia

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Ausiliari del traffico - Competenze - Mera segnalazione delle violazioni di sosta e fermata - Sussistenza.

L'attività dell'ausiliario del traffico è circoscritta alla mera segnalazione delle violazioni di sosta e fermata, posto che l'intera procedura sanzionatoria (contestazione, anche non immediata, con relativa compilazione del preavviso, verbalizzazione e notificazione) costituisce oggetto di esplicita riserva legale a favore dei soggetti di cui all'art. 12 nuovo c.s., tra i quali i vigili urbani. (Nuovo c.s., art. 12; nuovo c.s., art. 200; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) (1).

    (1) Nel senso che non può essere legittimamente distinta la fase di rilevazione delle violazioni al codice stradale, in modo da ritenerla affidabile anche a soggetti privati, da quella della loro contestazione, riservata agli organi di polizia stradale, in quanto anche l'accertamento degli illeciti in questione è riservato, dall'art. 11 nuovo c.s., agli organi pubblici, indicati dal successivo art. 12, cfr. Tar Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 1997, n. 395, in questa Rivista 1997, 818.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ricorso depositato in data 25 maggio 1999 Bartoli Paolo proponeva opposizione al verbale n. 2666 della Polizia municipale di Perugia del 14 aprile 1999 notificato in data 25 aprile 1999 per la violazione di cui all'art. 157, quinto comma, c.s.

Assumeva il ricorrente che il verbale impugnato è stato redatto illegittimamente per carenza dei poteri degli ausiliari del traffico alla redazione del verbale e alla sua sottoscrizione, competenze e poteri questi che spettano al comando di appartenenza.

Parte convenuta non si è costituita in giudizio nei modi di cui all'art. 22 L. 689/1981.

La causa veniva istruita con produzione documentale e decisa all'udienza del 12 luglio 1999 come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura.

Con riguardo ai motivi sostanziali addotti dal ricorrente è d'uopo rilevare preliminarmente che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (Cass. 29 dicembre 1989 n. 5826; Cass. 20 maggio 1994 n. 4946), il ricorso ex art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689, ivi, ben lungi dal configurare un'impugnazione dell'atto amministrativo, introduce bensì un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa creditoria fatta valere, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente a parte opposta ed all'opponente. Venendo alla fattispecie che ci occupa, codesto giudice ritiene rilevante ai fini della decisione, alla luce della richiamata giurisprudenza, l'omesso assolvimento da parte della polizia municipale dell'onere probatorio sulla medesima gravante anche a seguito delle specifiche contestazioni della opponente. La stessa non si è infatti costituita in giudizio, non assolvendo così all'onere sulla medesima gravante di provare la pretesa fatta valere con l'impugnato verbale, né prospettando argomentazioni idonee a contrastare l'assunto giuridico su cui si fonda l'opposizione.

Ci premesso e venendo al caso de quo, a seguito dell'entrata in vigore della legge Bassanini, l'art. 17 comma 132, riconosce ai comuni, con provvedimento del sindaco, il potere di conferire «funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali», cioè ai c.d. ausiliari del traffico fermo rimanendo che «le procedure sanzionatorie amministrative sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti».

Successivamente, con circolare interpretativa del 25 settembre 1997 (a cui ha fatto seguito una posteriore del 17 agosto 1998 dello stesso tenore e contenuto), il Ministero degli interni - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha precisato:

- che i dipendenti comunali, diversi da quelli della polizia municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, terzo comma, c.s., hanno funzione di accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale;

- che detti soggetti non possono accertare violazioni del c.s. diverse da quelle ora richiamate;

- che detti soggetti non possono inquadrarsi tra quelli che svolgono funzione di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 c.s., e quindi non potranno utilizzare il segnale distintivo previsto dal quinto comma del citato articolo, anzi dovranno essere titolari di una distinta tessera di riconoscimento, che si può identificare con quella ordinariamente rilasciata dal comune da cui dipendono, e dovranno indossare uno specifico abbigliamento tale da non ingenerare confusione con gli indumenti dei soggetti indicati dall'art. 12 c.s.

In considerazione di ciò, emerge, innanzitutto, che gli ausiliari del traffico non possono essere inquadrati nella categoria dei soggetti di cui all'art. 12 c.s. che come tali sono gli unici legittimati alla redazione, e sottoscrizione, dei relativi verbali di infrazione del c.s. ai quali, proprio per la loro qualifica riconosciuta dall'art. 12, conferiscono la natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2699 c.c., facente piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Dal che dovrebbe discenderne che alla funzione di mero accertamento devono intendersi circoscritti i compiti delegati dalla c.d. legge Bassanini 127/1997 all'ausiliario del traffico, che, per la ridotta estensione dei poteri a lui conferiti ed in ossequio all'art. 17, comma 132 cit., non può procedere alla redazione e sottoscrizione del verbale conseguente all'accertamento, in quanto gli adempimenti prescritti dagli artt. 200 e 201 c.s. inerenti la contestazione, la verbalizzazione e la notificazione delle violazioni accertate spettano ai soggetti di cui all'art. 12 c.c.

Ciò in quanto:

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a) ai sensi dell'art. 203, ultimo comma, del c.s. il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo facendo piena prova, fino a querela di falso, in quanto atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.s.;

b) la circolare del Ministero dell'interno n. 66 del 17 luglio 1995 stabilendo che «il verbale di accertamento è atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti e che in questa attività valutativa opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza», riserva la massima attendibilità a quanto riferito dall'agente di polizia nel verbale, ma a condizione che lo stesso riferisca circostanze oggettive avvenute in sua presenza non potendo delegare l'onere di verbalizzare per iscritto i fatti cui l'agente accertatore ha assistito pena il venir meno della suddetta fede privilegiata di cui agli artt. 203 cit. e 2700 c.c. il tutto conformemente all'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza in materia (si veda al riguardo Pret. Treviso 25 gennaio 1995; Cass. 14 ottobre 1995 n. 10753; Cass. 27 marzo 1996 n. 2774).

Difatti la stessa Cassazione, con pronuncia a sezioni unite (25 novembre 1992 n. 12545), nel ribadire che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale suddetto fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, alla stregua della disciplina generale dell'art. 2700 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. n. 641 del 1979; n. 576/1980; n. 2226/81; n. 6628/1983; n. 3670/1988; n. 7913/1990), nonché, ovviamente, alla provenienza del documento dal P.U. e alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni), ha sancito allo stesso tempo i seguenti principi:

- nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni amministrative, è prescritta una tipica procedura di accertamento ai sensi degli artt. 13 e 15 L. 689/1981 e delle norme previste dalle singole leggi vigenti per ciascuna materia (cfr., in motivazione, sez. un. 17 giugno 1988 n. 4131);

- gli estremi dell'accertamento sono contestati immediatamente o mediante notificazione, sempre con atto scritto (Cass. n. 273 del 1981) e cioè mediante stesura di un processo verbale, quale forma necessaria di esternazione dell'atto di accertamento, che il P.U. compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione;

- l'atto pubblico deve necessariamente promanare da una pubblica potestà documentaria od attestativa di cui sia investito l'ufficiale, per cui occorre identificare uno specifico potere certificativo valido erga omnes;

- la verbalizzazione consiste in un procedimento diretto a rappresentare, ai fini di certezza, fatti, atti, eventi, operazioni in un documento che è detto «processo verbale» nell'ambito del quale si possono distinguere i verbali che costituiscono pura e semplice documentazione di fatti o atti (ad esempio, di operazioni ispettive), da quelli in cui la verbalizzazione è richiesta come esternazione necessaria di certi atti, per cui essa assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che non può considerarsi perfezionata senza la verbalizzazione;

- la verbalizzazione con carattere meramente documentale produce una certezza su quanto verbalizzato, contestabile con qualsiasi mezzo di prova, mentre la verbalizzazione che è elemento essenziale della fattispecie produce una certezza...

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