Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine997-1012

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sez. II, 13 maggio 1999, n. 88. Pres. Russo - Est. Scarpa - Annunziata (avv. Esposito) c. Soc. Maeci Assicurazioni (avv.ti Gallo e Lo Presti) ed altra

Responsabilità civile - Solidarietà - danno subito da minore incapace di intendere o volere - Risarcimento chiesto dal genitore esclusivamente in rappresentanza del minore - Colpa concorrente del genitore per non averlo sorvegliato - Ineccepibilità - Ragioni.

Qualora il genitore del minore danneggiato in seguito a sinistro stradale agisca per il risarcimento dei danni subiti dal figlio incapace di intendere e di volere esclusivamente in rappresentanza di questi e non in proprio, non può essergli eccepito il concorso di colpa per non aver sorvegliato il minore medesimo ex art. 2047 c.c., avendo il danneggiato diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido a norma dell'art. 2055 c.c. (C.c., art. 2047; c.c., art. 2055) (1).

    (1) Principio consolidato. In tal senso, cfr. Cass. civ. 24 maggio 1997, n. 4633, in Arch. civ. 1998, 357; Cass. civ. 4 giugno 1994, n. 5619, ivi 1995, 589 e Cass. civ. 11 aprile 1986, n. 2549, ivi 1986, 839.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione per l'udienza del 22 gennaio 1998 Annunziata Alfonso, genitore esercente la potestà su Annunziata Rosa, ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Sarno n. 148/1997 emessa in data 23 agosto 1997, conseguente alla domanda dal medesimo proposta per il risarcimento dei danni alla persona subiti dalla minore in seguito all'investimento subito da autoveicolo di proprietà di Moncada Maria operante manovra di retromarcia, allorché la minore Rosa trovavasi a bordo di una bicicletta. L'appellante contesta al provvedimento impugnato di aver ingiustamente considerato, nell'eziologia del sinistro, la pari responsabilità della Moncada, per la pericolosa manovra di retromarcia compiuta senza cautele, e dello stesso Annunziata Alfonso, che aveva consentito che la piccola, di appena otto anni, giocasse con la bicicletta in una via aperta al transito veicolare. Si deduce nell'atto di gravame, onde soppesare la responsabilità addebitata al genitore, che la traversa ove avvenne l'incidente è percorsa solo dai residenti per raggiungere le proprie abitazioni; d'altra parte, si ricorda che, avendo l'attore agito nella sola qualità di rappresentante della figlia minore, non potrebbe alla danneggiata opporsi il concorso di colpa del genitore. All'esito della notifica dell'impugnazione ordinata dal tribunale con ordinanza del 23 gennaio 1998, restava contumace Moncada Maria, mentre la Maeci Assicurazioni si costituiva, sosteneva la generale infondatezza dell'impugnazione e proponeva appello incidentale per la condanna dell'attore alle spese di primo grado.

Le parti precisavano poi le conclusioni all'udienza davanti al collegio del 12 febbraio 1999, provvedendosi alla decisione a norma dell'art. 352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La cognizione del giudizio di appello - che non è iudicium novum con effetto devolutivo generale - resta circoscritta alle sole questioni dedotte dagli appellanti, principale ed incidentale, attraverso l'enunciazione di specifici motivi ex art. 342 c.p.c.

Ciò premesso, è agevole emendare la sentenza impugnata rievocando il consolidato principio secondo cui, qualora il genitore del minore danneggiato agisca per il risarcimento dei danni subiti dal figlio incapace di intendere e di volere esclusivamente in rappresentanza di questi (come dichiarato da Annunziata Alfonso in domanda) e non in proprio, non può essergli eccepito il concorso di colpa per non aver sorvegliato il minore medesimo ex art. 2047 c.c., avendo il danneggiato diritto all'intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili in solido a norma dell'art. 2055 c.c. (così, tra le tante, Cass. 24 maggio 1997 n. 4633; Cass. 9 giugno 1994 n. 5619; Cass. 11 aprile 1986 n. 2549). Non ha invece il primo giudice fatto riferimento ad una colpa della minore che abbia assunto il ruolo di causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso.

Non è perciò giustificata la riduzione alla metà dell'importo risarcitorio (liquidato dal primo giudice in complessive lire 7.410.000) riconosciuto alla minore Rosa per effetto dell'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento di omessa vigilanza imputato al genitore.

Circa la quantificazione dei danni operata dal giudice di pace, essa non appare oggetto di impugnazione. Ed infatti, l'appellante fa richiesta di somma, seppur di poco, superiore a quella liquidata in prime cure, ma la essenziale specificità dei motivi di impugnazione esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata venissero contrapposte quelle dell'appellante volte ad incriminare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono, sicché alla parte volitiva dell'appello avrebbe dovuto accompagnarsi una parte argomentativa, invero sul punto mancante, che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice.

La sentenza impugnata dà atto peraltro dell'avvenuta corresponsione da parte dell'assicuratrice in favore di Annunziata Alfonso nel febbraio 1996 della somma di lire 5.000.000, trattenuta in acconto sulla maggior pretesa. Non sarebbe corretto detrarre quanto già pagato a titolo di acconto dalla somma globalmente dovuta valutata all'attualità; appare allora preferibile rivalutare l'acconto versato in lire 5.300.000, con riferimento agli indici di svalutazione vigenti al momento di questa liquidazione definitiva.

La somma di lire 2.110.000 determinata per il danno spettante alla minore Rosa, detratto l'acconto rivalutato di lire 5.300.000, è indicata in valori monetari attuali. Può farsi ricorso al tasso degli interessi al 5% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione, pure per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 353/1990) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 5% annuo dovran-Page 998no calcolarsi anno per anno nell'arco del suddetto ritardo con riferimento ai singoli momenti in cui la somma, originariamente stimabile con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo (16 settembre 1995, momento di insorgenza dell'obbligo risarcitorio), si è incrementata via via nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti Istat (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Avuto riguardo all'esito finale della lite, su cui influisce l'accoglimento della proposta impugnazione, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio con condanna dei soccombenti convenuti. Ciò assorbe la pronuncia sull'appello incidentale relativo alle spese di primo grado (Omissis).

@PRETURA CIVILE DI PORDENONE 19 ottobre 1999, n. 189. Est. Binotto - Bazzana c. Prefetto di Pordenone (n.c.)

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria disposta dal prefetto ex art. 223 nuovo c.s. - Avvio del procedimento amministrativo - Comunicazione ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 - Omissione - Conseguenze.

L'ordinanza con la quale il prefetto abbia disposto la sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 nuovo c.s. è illegittima nel caso di omessa comunicazione dell'avviso del procedimento amministrativo al diretto interessato. (Nuovo c.s., art. 223; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 8) (1).

    (1) Nel senso che l'omessa comunicazione di cui all'art. 7 L. n. 241/1990 non può configurare una mera irregolarità procedimentale, atteggiandosi a vera illegittimità invalidante la successiva attività procedimentale, ivi compreso, ovviamente, il provvedimento finale, v. Tar Liguria 4 marzo 1995, n. 178, in questa Rivista 1995, 1182, con nota di M. CABIANCA, La sospensione della patente tra la L. n. 241/90 e la normativa del codice stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato nella cancelleria della Pretura circondariale di Pordenone il 28 ottobre 1997, Bazzana Danilo proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 2037/S/97-PAT. emessa dal Prefetto di Pordenone il 22 settembre 1997 (a lui notificata il 24 ottobre 1997), con la quale veniva disposta nei suoi confronti la sospensione provvisoria della validità della patente di guida di categoria B n. VE 2075181 (rilasciata dal Prefetto di Venezia il 3 novembre 1976) per il periodo di giorni quindici, quale sanzione amministrativa accessoria alla commissione del reato di lesioni personali lievi con violazione delle norme del c.s. (art. 145, quarto e decimo comma), esponendo quanto segue:

- l'ordinanza impugnata è stata emessa sulla base del rapporto n. 820/287-96 redatto il 29 gennaio 1997 dalla polizia stradale di Pordenone in relazione ad un incidente stradale verificatosi il 6 dicembre 1996 in territorio del Comune di Sesto al Reghena, che aveva visto coinvolti i veicoli condotti dal Bazzana e da tale Tiepolo Mauro, quest'ultimo rimasto ferito, in cui si addebitava al predetto Bazzana di avere omesso di dare precedenza nell'immettersi da una laterale in via Bernava;

- il provvedimento sarebbe da considerarsi nullo e comunque illegittimo per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90.

La Prefettura di Pordenone infatti non ha mai comunicato all'odierno ricorrente l'inizio del procedimento amministrativo sfociato nel provvedimento impugnato, contravvenendo ad un preciso obbligo imposto dalla legge al fine di porre i destinatari dell'azione amministrativa nelle condizioni di far conoscere le proprie ragioni all'amministrazione, onde permettere a quest'ultima - nei procedimenti inerenti ad attività discrezionali - di meglio effettuare la comparazione...

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