Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine633-681

Page 633

@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Ord. 16 novembre 1998. Pres. ed est. Lombardi - Ric. Albore.

Fonti del diritto - Normativa comunitaria - Rapporti con la normativa interna - Vendita di immobili in zone dichiarate di importanza militare - In favore di cittadini di uno Stato dell'Unione Europea - Autorizzazione prefettizia - Necessità - Incompatibilità.

Appare in contrasto agli artt. 6 e 52 del Trattato CE 7 febbraio 1992 la disciplina di cui all'art. 18 L. 24 dicembre 1976, n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 L. 2 maggio 1990, n. 104, laddove subordina ad autorizzazione prefettizia l'alienazione, in favore di cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, degli immobili siti in zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, e pertanto la relativa questione di interpretazione va rimessa alla Corte di Giustizia C.E. (T.I. 7 febbraio 1992; L. 24 dicembre 1976, n. 898, art. 18; L. 2 maggio 1990, n. 104, art. 9) (1).

    (1) Si rimanda a Trib. Napoli 27 maggio 1998, in questa Rivista 1999, 117.


(Omissis). - Letto il reclamo proposto in data 22 giugno 1998 dal dr. Alfredo Albore, notaio in Forio, avverso il decreto del Tribunale di Napoli 1260/98 del 20 maggio 1998, che ha respinto il ricorso del predetto notaio contro il diniego del conservatore dei registri immobiliari di Napoli di procedere alla trascrizione della compravendita di due immobili, siti in Barano d'Ischia, in favore dei cittadini tedeschi Heller Uwe Rudolf, nato a Wurzburg il 17 agosto 1962, e Kraas Rolf Adolf, nato ad Hannover il 28 gennaio 1938, in quanto acquistati da stranieri e non essendo stato preceduto l'atto dall'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 18 L. 24 dicembre 1976 n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 L. 2 maggio 1990 n. 104; autorizzazione necessaria, ai sensi del primo comma dell'art. 9 cit., per essere ubicati gli immobili in zona del territorio nazionale dichiarata di importanza militare;

rilevato che il secondo comma dell'art. 9 L. 104/90 dispone che «l'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla L. 3 giugno 1935 n. 1059, modificata dalla L. 22 dicembre 1939 n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana»;

rilevato che il provvedimento impugnato ha disatteso la richiesta del notaio ricorrente di disapplicazione della norma citata in favore dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, di cui alla previsione del trattato CE del 7 febbraio 1992, ratificato dall'Italia con L. 3 novembre 1992 n. 454, in base alla considerazione, in sede di interpretazione della norma, del carattere esaustivo dell'elencazione dei soggetti che possono acquistare immobili nelle zone di interesse militare, senza l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 2 L. 1095/35 e successive modifiche ed integrazioni, onde non è possibile l'interpretazione analogica o estensiva della disposizione citata, e d'altro lato, in base alla affermata esigenza che quando «una fonte normativa eterodeterminata e proveniente da ordinamenti sovranazionali trovi spazi di diretta applicazione sul nostro territorio, regolando materie disciplinate in modo difforme da norme interne, che tale fonte sia applicata, ragionevolmente, nel ricorso delle sole circostanze per le quali esse sono state previste, e per i soli fini stabiliti dalla norma internazionale», facendone derivare il convincimento che la cittadinanza dell'Unione non è da confondere con le prerogative derivanti ai singoli dal possesso della cittadinanza all'interno di ciascuna nazione e che tra i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione non rientra la facoltà di acquistare beni immobili dovunque siti nel territorio dell'Unione, senza limiti e controlli di alcun genere derivanti dalla nazionalità originaria del compratore;

ritenuto in contrario, in linea di principio, che le norme comunitarie non costituiscono fonte di diritto eterodeterminato, bensì alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, un ordinamento autonomo, ma coordinato e comunicante con quello dei singoli Stati aderenti al trattato dell'Unione, che si sovrappone a quello interno, determinando, ai sensi del disposto di cui all'art. 11 Cost., la disapplicabilità delle norme di diritto interno che risultino incompatibili con quelle dell'ordinamento comunitario; che, in relazione alla fattispecie in esame, l'art. 18 L. 898/76 come modificato dall'art. 9 cit., di cui il ricorrente contesta l'applicabilità nei confronti dei cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea (Germania), appare in contrasto con l'art. 6 del trattato, che vieta discriminazioni fondate sulla cittadinanza, nella sua correlazione con i successivi disposti di cui agli artt. 52 (libertà di stabilimento) e 67 (libertà di circolazione di capitali). E, infatti, l'Alta corte di giustizia CE ha già interpretato l'art. 6 del trattato nel senso che esso «prescrive, negli Stati membri, la perfetta parità di trattamento tra le persone che si trovano in una situazione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione (sent. 2 ottobre 1997, causa C-122/96); che analogo ed autonomo contrasto è, altresì, ravvisabile tra l'art. 18 e l'art. 52, cit., del trattato, realizzandosi, in concreto, la libertà di stabilimento in qualsiasi luogo dell'Unione mediante la paritetica possibilità concessa ai cittadini di ciascuno Stato membro di acquistare o prendere in locazione immobili nel territorio di un altro Stato aderente al trattato. Né la disparità di trattamento di cui all'art. 18, per la sua genericità ed estensione, appare ispirata dalle ragioni che consentono la deroga di cui all'art. 56 dello stes-Page 634so trattato (motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica);

ritenuto che l'evidenziato contrasto interpretativo tra organi giurisdizionali, avendo anche il procuratore generale fatte proprie le argomentazioni del provvedimento impugnato, rende necessario investire in via pregiudiziale l'Alta Corte di Giustizia CE, ai sensi dell'art. 177 del trattato, della questione della compatibilità dell'art. 18 L. 898/76, come modificato dall'art. 9 L. 104/90, con le norme citate del trattato medesimo; (Omissis).

Per questi motivi, propone in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del trattato istitutivo della Comunità Europea la questione interpretativa di cui alla motivazione che precede e sospende nelle more il procedimento. (Omissis).

I

@TRIBUNALE DI FIRENZE 16 giugno 1999, n. 232. Pres. ed est. Stanzani - Corsini (avv. Mori) c. Piccoli (avv. Berti).

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento - Maggior danno - Limitazione - Art. 6, sesto comma, L. n. 431/1998 - Interpretazione autentica - Esclusione - Irretroattività.

La maggiorazione del venti per cento dell'ultimo canone, così come prevista dall'art. 1 bis D.L. n. 551/1988, non quantifica l'entità dell'indennità di occupazione in maniera risarcitoria esaustiva, né in senso contrario può invocarsi l'art. 6, comma sesto, L. n. 431/1998, disposizione che nulla autorizza a qualificare come precetto di interpretazione autentica, con conseguente efficacia della stessa in via retroattiva. (D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 1 bis; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1).

II

@TRIBUNALE DI MILANO 29 aprile 1999. Pres. Piombo - Est. Torti - Albarello (avv. Carbonaro) c. Tola (avv. Russi).

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento - Maggior danno - Limitazione - Art. 6, sesto comma, L. n. 431/1998 - Interpretazione autentica - Retroattività - Giudizi in corso - Applicabilità.

Poiché la disciplina di cui al comma sesto dell'art. 6 L. n. 431/1998 costituisce atto di c.d. interpretazione autentica, finalizzata a chiarire l'ambito di operatività del principio della limitazione del risarcimento dei danni per ritardata consegna dell'immobile locato, essa si applica retroattivamente e, quindi, anche nei giudizi in corso, senza porsi in contrasto con la regola di carattere generale di cui al comma quinto dell'art. 14 legge cit. (C.c., art. 1591; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14) (2).

III

@PRETURA DI BOLOGNA Ord. 4 maggio 1999. Est. Verardi - Barattini (avv. Spizzica) c. Vedruccio (avv. Morelli).

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento - Maggior danno - Limitazione - Art. 6, sesto comma, L. n. 431/1998 - Interpretazione autentica - Retroattività - Giudizi in corso - Applicabilità.

L'art. 6, comma sesto, L. n. 431/1998 in tema di quantificazione forfettaria del risarcimento dovuto dal conduttore a titolo di maggior danno per il ritardo nel rilascio dell'immobile ha, sebbene con il limite del giudicato, efficacia retroattiva né alcun ostacolo a tale interpretazione può essere tratto dal disposto dell'art. 14 L. n. 431/1998. (C.c., art. 1591; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14) (3).

IV

@PRETURA DI FIRENZE Ord. 17 marzo 1999. Est. Palasciano - Nocentino (avv. Chiodi) c. Sileo (avv. Mastelloni).

Danni per ritardata restituzione della cosa locata - Risarcimento maggior danno - Limitazione - Art. 6, sesto comma, L. n. 431/1998 - Interpretazione autentica - Retroattività - Giudizi in corso - Applicabilità.

L'art. 6, comma sesto, L. n. 431/1998, relativo alla limitazione del risarcimento del danno subito dal locatore dopo la cessazione del rapporto locativo in conseguenza della mancata riconsegna del bene locato, costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 14, comma quinto, avente efficacia anche per il passato. (C.c., art. 1591...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT