Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine279-314

Page 279

@CORTE DI APPELLO DI MILANO 22 maggio 1998, n. 1444. Pres. Novità - Est. Tavassi - Ferrario (avv.ti Felisari P. e Felisari M.) c. Condominio Viale Tibaldi n. 3, in Milano (avv.ti Gramellini e Romoli).

Innovazioni della cosa comune - Decoro architettonico - In ferriate anti-intrusione - Installazione sui balconi comuni - Delibera assembleare - Nullità per violazione del secondo comma dell'art. 1120 c.c. - Esclusione - Condizioni.

Non è affetta da nullità per violazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c., la delibera assembleare riguardante l'installazione di inferriate anti-intrusione sui balconi comuni, laddove pur esistendo un pregiudizio estetico, questo risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini. (C.c., art. 1120) (1).

    (1) Nel senso che è lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che pur arrecandolo, si accompagni ad un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità, v. Cass. 15 maggio 1987, n. 4474, in questa Rivista 1987, 478 e App. Milano 14 aprile 1989, ivi 1989, 705. In dottrina, cfr. S. MAGLIA, Note in tema di alterazione del decoro architettonico, ivi 1994, 146 e E. CORRADI, Le opere pregiudizievoli al decoro architettonico, in L'amm. 1993, n. 4, 17.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1052 del 30 gennaio 1995, rigettava la domanda dell'attore Stefano Ferrario tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera della assemblea condominiale del 29 aprile 1992, relativamente al punto n. 1, del condominio di v.le Tibaldi n. 3 in Milano, riguardante l'installazione di in ferriate di sicurezza anti-intrusione sui balconi comuni, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, l'ing. Ferrario proponeva appello lamentando il difetto di motivazione della sentenza medesima, in quanto i primi giudici non avevano, a suo dire, esposto efficacemente le ragioni del rigetto delle pretese attoree e della richiesta di C.T.U. sul deturpamento estetico del palazzo.

Concludeva l'appellante chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata nulla la delibera della assemblea condominiale del 29 aprile 1992 nel punto in cui era stata approvata l'installazione dell'inferriate di cui si è detto, e per l'effetto di tale nullità fosse condannato il condominio a rimettere in pristino i luoghi, eliminando quindi le inferriate oggetto del contendere.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione della consulenza tecnica volta ad accertare l'alterazione o meno del decoro architettonico dell'edificio e la limitazione dell'uso dei balconi da parte dei condomini.

Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 29 novembre 1995, si costituiva il condominio di v.le Tibaldi n. 3, il quale contestava le domande di parte attrice ritenendole infondate in fatto ed in diritto.

Il condominio chiedeva altresì il rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'appellante, ed in particolare della C.T.U.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, all'udienza del 24 marzo 1998 la causa era rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La Corte non ritiene necessario disporre un'ulteriore istruttoria volta ad accertare se le inferriate collocate sui balconi comuni alterino o meno il decoro architettonico dell'edificio; va rigettata la richiesta già proposta in primo grado dall'appellante di disporre C.T.U. sull'estetica del palazzo, perché dalla documentazione prodotta dalle parti nessun dubbio sussiste sulle modalità di costruzione delle inferriate e sulla loro scarsa incidenza sull'estetica della facciata. Le inferriate, oggetto della delibera, non interrompono la linearità e semplicità delle strutture, ma si limitano, come emerge dall'ampia documentazione prodotta dalle parti, a prolungare verso l'alto le ringhiere preesistenti sul balconcini.

Nel merito questa Corte non può che confermare la sentenza di primo grado in quanto non ravvisa da parte della delibera in oggetto alcuna violazione del disposto dell'art. 1120 c.c., come sostenuto invece dall'appellante.

La motivazione della decisione del giudice di primo grado ha, altresì, supposto l'effettiva esistenza di un pregiudizio estetico nel senso indicato dall'attore, ma ha ritenuto che lo stesso così modesto e trascurabile da escludere un eventuale pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento estetico ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti condomini, vittime di numerosi e documentati furti.

La pericolosità di questi balconcini (per quanto riguarda l'intrusione negli appartamenti da parte di malviventi) risulta confermata dal comportamento dello stesso attore nel momento in cui, molti anni prima che venissero montate le inferriate, aveva sprangato e serrato con chiavistelli la porta di accesso del balconcino in questione, delle cui chiavi risultava essere l'unico possessore (eccezion fatta per il custode al quale erano state affidate per le pulizie); ad oggi risulta che a seguito della collocazione di dette inferriate il Ferrario ha fatto rimuovere i sopra descritti accorgimenti, che limitavano effettivamente il «godimento» del ballatoio da parte dei condomini.

Né può dirsi che la funzione dei terrazzini risulti mutata o limitata dalle inferriate: terrazzini, infatti, hanno quale scopo quello di consentire l'accesso agli scarichi dei rifiuti (scarichi che, nonostante la loro esistenza sia stata negata dall'odierno appellante, risultano ben visibili dalle foto in atti) e di dare luce ed aria alle scale. Ora l'accesso dalle scale non risulta minimamente impedito, come non è impedita la fruibilità dello spazio esterno.

Neppure può dirsi impedita la vista, alla quale tiene tanto il Ferrario, dovendosi tuttavia osservare che l'affaccio non rientra nella funzione tipica di questi spazi, tanto più ove, come nello stabile di cui è causa, ciascun appartamento sia dotato di balconi propri.

Page 280

Il richiamo al secondo comma dell'art. 1120 c.c. più volte invocato dall'attore a sostegno delle proprie tesi, non risulta puntuale alla fattispecie in esame: la norma si riferisce alle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, non comprendendosi quale altro uso vorrebbe fare il Ferrario dei ballatoi, dal momento che la loro funzione non è certo quella di luogo di conversazione od intrattenimento, come giustamente ha già fatto notare nella sua sentenza il tribunale.

La pronuncia di primo grado merita integrale conferma, dovendo l'appellante subire il carico delle spese in base al principio della soccombenza processuale.

Tali spese sono liquidate nella somma di lire 6.580.000, di cui lire 4.600.000 per onorari, lire 1.800.000 per diritti e lire 180.000 per esborsi, oltre Iva e CPA ex art. 11 legge 576/80, se ed in quanto dovuti (Omissis).

@CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 17 gennaio 1998, n. 27. Pres. Cantagalli - Est. Spina - Condominio via Turri 45, Scandicci (avv. Taddei) c. Balloni ed altri (avv. Chiarelli).

Parti comuni dell'edificio condominiale - Impianto di riscaldamento - Riscaldamento centralizzato - Sostituzione con impianti autonomi - Quorum deliberativi.

La sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio con impianti autonomi è stata configurata dal legislatore del 1991 quale semplice modificazione, per la cui messa in opera è sufficiente la deliberazione assembleare con la maggioranza dei 2/3 del valore dell'edificio; diversamente, la normativa previgente configurava la variazione stessa come radicale trasformazione della cosa comune nella destinazione strutturale ed economica, per la quale si richiedeva la deliberazione all'unanimità. (L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 8; L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26; c.c., art. 1120; c.c., art. 1136).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 16 novembre 1989 Luciano Balloni, Giancarlo Palmieri, Dario Evangelisti, Luisa Campai e Mario Fontanelli, proprietari ciascuno di una unità immobiliare nell'edificio sito a Scandicci al n. 45 della via Turri, convenivano avanti al Tribunale di Firenze l'amministratore del condominio per sentire dichiarare la nullità della deliberazione con la quale il 25 ottobre 1989 la maggioranza dell'assemblea, nonostante il loro dissenso, aveva deciso l'installazione di impianti autonomi di riscaldamento a gas metano nei singoli appartamenti in sostituzione dell'impianto centralizzato. Instauratosi il contraddittorio, il condominio convenuto resisteva alla domanda sostenendo la legittimità della deliberazione in quanto adottata con la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio previsto dal quinto comma dell'art. 1136 c.c. per le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120.

Il tribunale con sentenza emessa il 6 luglio - 15 novembre 1993, rilevato che nelle more del giudizio era intervenuta la legge 9 gennaio 1991, n. 10, il cui art. 26 consente espressamente le deliberazioni di trasformazione degli impianti centralizzati in impianti unifamiliari adottate a maggioranza delle quote millesimali, dopo avere espressamente dichiarato di aderire all'opinione di gran parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale, ancora prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'approvazione della deliberazione di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in tanti impianti di riscaldamento autonomi, non era necessaria l'unanimità dei consensi ma era sufficiente la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio prevista dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., dichiarava la nullità della deliberazione assembleare del 25 ottobre 1989.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il condominio di via Turri n. 45 in Scandicci, in persona del suo amministratore, con atto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT