Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine101-156

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@CORTE DI APPELLO DI TORINO 4 settembre 1998, n. 946. Pres. Vitrò - Est. Troiano - Rosso Brignone (avv. Bascone) c. condominio Via Assarotti 1 in Torino (avv. Amerio).

Parti comuni dell'edificio condominiale - Impianto di riscaldamento - Soppressione - Delibera assembleare - Adottata con la maggioranza di cui alla L. n. 10/1991 - Nullità.

La delibera con la quale l'assemblea condominiale decida esclusivamente la soppressione tout court dell'impianto termico centralizzato, ma non anche la sua trasformazione in impianti individuali a gas, adottata con la semplice maggioranza delle quote millesimali di cui alla L. n. 10/1991 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), è affetta da nullità, stante la non riconducibilità della stessa nell'ambito delle delibere privilegiate quanto alla non necessità dell'unanimità dei consensi, di cui alla legge citata. (L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) (1).

    (1) La presente pronuncia ha riformato la sentenza di prime cure Trib. Torino 19 ottobre 1994, n. 7963, in questa Rivista 1994, 828.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1991, Rosso Brignone Maria, esponendo di essere proprietaria di un appartamento nell'edificio sito in Torino, via Assarotti n. 1, impugnava la delibera con la quale l'assemblea straordinaria del 25 novembre 1991 aveva deciso a maggioranza la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi, assumendo che la stessa era nulla, perché contraria anzitutto al regolamento contrattuale (che, individuando tra gli elementi di proprietà comune gli impianti di riscaldamento, non poteva essere modificato senza l'unanimità dei consensi), e poi alla stessa L. 9 gennaio 1991 n. 10 (a causa della mancata verifica preventiva della fattibilità tecnica e pratica nelle singole unità condominiali della installazione di impianti individuali). L'attrice, pertanto, citava innanzi al Tribunale di Torino il condominio, in persona dei suoi due amministratori, per ivi sentirsi, previa sospensione dell'esecuzione, pronunciare l'invalidità della delibera de qua e condannare al risarcimento del danno, nel caso in cui la stessa fosse stata eseguita; con il favore delle spese.

Costituitosi con comparsa 20 gennaio 1992, il condominio di via Assarotti n. 1, Torino, in persona del suo amministratore Monopoli Mauro, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto; col favore delle spese.

Prodotti documenti; sulla precisazione delle conclusioni definitive delle parti, il Tribunale di Torino, con sentenza 25 febbraio - 19 ottobre 1994 (notificata il 5 dicembre 1994), respingeva la domanda, dichiarando compensate le spese di lite.

Il tribunale osservava:

a) che il legislatore, prevedendo con la L. n. 10/91 la concessione di contributi per una serie di interventi, fra i quali la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento (art. 8 lett. g), e statuendo per le relative decisioni la possibilità di essere «prese a maggioranza delle quote millesimali» (art. 26), aveva inteso incentivare e favorire al massimo il risparmio energetico, sovrapponendosi alla volontà dei privati e sacrificando le minoranze dissenzienti, che si vedevano private di un servizio comune;

b) che il deposito della relazione tecnica di conformità, a corredo del progetto esecutivo (art. 28) non era presupposto indispensabile per la decisione di un'opera, consistente nella eliminazione dell'impianto centralizzato e nella installazione di impianti autonomi, che il legislatore aveva ritenuto idonea a conseguire il risparmio energetico;

c) che la delibera assembleare di trasformazione, anche se soltanto programmatica e non completata dalla indicazione delle modalità e dei tempi di esecuzione della trasformazione, era pienamente valida in sè.

Con atto notificato il 4 gennaio 1995, Rosso Brignone Maria impugnava la sentenza summenzionata, chiedendo, in totale riforma, l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado; con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Costituitosi con comparsa 1 marzo 1995, il condominio di via Assarotti n. 1, Torino, in persona del suo amministratore Monopoli Mauro, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza; con vittoria delle spese del grado.

Le parti precisavano, quindi, le conclusioni definitive e la causa, all'odierna udienza collegiale, è stata assegnata a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. I. - L'appellante censura la sentenza di primo grado:

1) perché avrebbe «totalmente obliterato il fatto che l'evento regolamentato dall'art. 8 della L. 10/91 è la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti unifamiliari e non la soppressione degli impianti centralizzati»;

2) perché - consentendo che «alla demolizione dell'impianto centralizzato non segua o non possa seguire la esecuzione dei previsti impianti individuali e, quindi, non si perfezioni l'evento della trasformazione» - comporterebbe l'effetto, «illecito e lesivo dell'interesse del condomino», o di pregiudicare l'equilibrio termico tra le parti dell'edificio (in caso di decisione di uno o più condomini di non installare l'impianto individuale di pertinenza) o di privare taluno dei condomini, con una «decisione puramente maggioritaria», del diritto di fruire di un servizio comune.

Ritiene la Corte che il primo motivo sia senz'altro fondato.

  1. - Giova premettere - per quel che qui interessa - che dal verbale dell'assemblea straordinaria del condominio di via Assarotti n. 1 tenutasi il 25 novembre 1991 per deliberare sull'ordine del giorno costituito dalla «Proposta di soppressione impianto termico centralizzato ed installazione diPage 102 impianti autonomi nei singoli alloggi», si evince quanto appresso:

    «... risultano favorevoli all'installazione degli impianti autonomi e alla soppressione dell'impianto termico centralizzato m/m 750 (n. 18 condomini); risultano contrari m/m 75 (n. 3 condomini); risultano astenuti m/m 59 (n. 2 condomini); il tutto con le caratteristiche previste dagli artt. 8 e 28 let. g) della legge 10/91.

    «Da quanto sopra l'assemblea approva a maggioranza qualificata la proposta. L'amministrazione prende atto della votazione e della delibera e in ottemperanza alla stessa provvederà entro la fine del mese di maggio 1992 al distacco dell'impianto termico centralizzato e relativo scarico dell'impianto termico.

    «L'assemblea a seguito di votazione e con le stesse risultanze della votazione precedente nomina lo Studio ingegneri associati Burzio & Noè quali verificatori degli impianti autonomi eseguiti e da eseguire dai signori condomini.

    Gli installatori degli impianti autonomi nei singoli alloggi dovranno sottoscrivere la dichiarazione di collaudo preparata dagli ingg. Noè & Burzio

    .

  2. - Orbene, nulla quaestio circa i principi generali enunciati nella sentenza impugnata a proposito della L. 19 gennaio 1991 n. 10 (contenente «Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»), secondo cui:

    1) «l'art. 8, al punto g), trattando dei contributi che possono essere concessi dal 20% al 40% della spesa, al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a migliorare l'efficienza energetica nella climatizzazione, nella illuminazione degli ambienti e nella produzione di energia elettrica e di acqua calda, ricomprende fra gli interventi che possono beneficiare dei suddetti contributi quelli relativi alla "trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria, dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari..."»;

    2) «la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e l'acqua calda consiste in una "iniziativa volta a ridurre il consumo specifico di energia» e come tale incentivata e favorita al massimo, rispondendo essa alle esigenze di pubblico interesse e di pubblica utilità che si sono volute tutelare, anche a costo di sacrificare interessi privatistici"»;

    3) «coerentemente con la suddetta finalità di interesse pubblico, l'art. 26 della legge prevede che per "gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali"»;

    4) in conclusione, «la L. n. 10/1991 contiene una disciplina di chiara valenza pubblicistica che, come tale, è imperativa e prevalente su quella privatistica. Essa si sovrappone alla volontà dei privati, limitandone la libertà contrattuale e negoziale. Infatti tale legge obbliga tutti i cittadini a contribuire al risparmio energetico attraverso la razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse energetiche e, nell'ambito del condominio, impone pesanti sacrifici alle minoranze dissenzienti, che si vedono private di un servizio comune per il quale erano stati predisposti locali, opere e macchinari».

  3. - Dalla medesima sentenza, però, nulla emerge circa la puntuale applicazione dei principi suesposti nel caso di specie.

    Né in proposito appare sufficiente il semplice richiamo, nella delibera impugnata, alle «caratteristiche previste dagli artt. 8 e 28 lett. g) della legge 10/91»; caratteristiche che: (a) quanto all'art. 8, possono intendersi riferite al «sistema automatico di regolazione della temperatura impugnata», ma non anche alla «determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari», in ordine alle quali manca un qualsivoglia accenno; e (b) quanto all'art. 28, non sono solo prive di riscontro - siccome pacificamente «nessuna...

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