Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI GENOVA 16 luglio 1998. Pres. Sansa - Est. Parco - Imp. X.

Peculato - Elemento oggettivo - Gestori di impianti Sip - Appropriazione dei proventi delle telefonate - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non integra gli estremi del reato di peculato la condotta di coloro che, incaricati della gestione di un impianto telefonico pubblico della Sip, si siano appropriati del denaro costituente il provento delle telefonate, dovendosi escludere l'altruità di tale bene. (C.p., art. 314) (1).

    (1) In senso sostanzialmente conforme, Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1995, Bombieri, in questa Rivista 1996, 115. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1994, Tola, ivi 1995, 682; Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 1989, Pollio, ivi 1990, 785; Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 1989, Culotta, ivi 1990, 178 e Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 1987, Barcellona, ivi 1987, 998.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ampia e diffusa articolazione di motivi di appello, Tizio, Caio e Sempronio propongono alla corte tre questioni, la prima relativa alla natura del contratto, la seconda e la terza connesse con la posizione soggettiva dei contraenti. In via di subordine gli appellanti rilevano la prescrizione di una appropriazione indebita eventualmente ritenuta a seguito di derubricazione del reato di peculato e, comunque la non configurabilità di un reato continuato attesa la sussistenza di un'unica violazione di legge.

Fa da sfondo ai motivi di appello una più generale doglianza nei confronti dell'impugnata sentenza che, sulla scorta di dati di fatto non contestati, applica alla fattispecie una valutazione in termini di peculato, ciò che presuppone da un punto di vista oggettivo una altruità della cosa (nel caso di specie il denaro) e da un punto di vista soggettivo l'appartenenza ad un contesto di pubblica amministrazione della Sip-Telecom, e la qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli appellanti, soci illimitatamente responsabili della X Snc.

Condizione sufficiente per l'esclusione di un peculato è il mancato riconoscimento, in capo agli appellanti, di incaricati di pubblico servizio.

La circostanza è talmente pacifica, a seguito della nuova formulazione degli artt. 314, 315, 357 e 358 c.p., che sul punto si è formato accordo fra tutte le parti (P.G., p.c., imputati) le quali all'odierna udienza hanno concordemente dato atto, nella requisitoria e nelle arringhe, dell'impossibilità di ritenere gli appellanti alla stregua di incaricati di pubblico servizio.

La parte civile insiste, peraltro, sull'altruità del denaro che doveva essere versato alla Sip-Telecom in forza del contratto di gestione di telefono semi-pubblico intercorso fra le parti e ritiene pertanto che nella fattispecie sia ravvisabile un'ipotesi di appropriazione indebita per la quale senz'altro opererebbe la prescrizione, ma che comporterebbe una conferma della sentenza a fini civilistici.

La prospettazione della parte civile non è esatta, non potendosi configurare né una proprietà dei gettoni in capo alla Sip-Telecom né di quella somma di denaro della quale essa era ed è pacificamente creditrice nei confronti della X Snc.

Come giustamente nota la difesa degli appellanti, i gettoni costituivano la chiave d'accesso all'apparecchio e, si può aggiungere, erano merce estremamente extravagante, vuoi perché la telefonata poteva avvenire con gettoni già in possesso di avventori, vuoi perché gli avventori ben potevano non restituire almeno in parte al gestore che li aveva consegnati, i gettoni non utilizzati, vuoi perché il gestore aveva la chiave della cassetta di caduta dei gettoni utilizzati. I gettoni, quindi, di là della mera azione meccanica di consentire il contatto, non rappresentavano l'equivalente in denaro del traffico telefonico documentato da un contatore.

È pertanto intercorso fra le parti un contratto di somministrazione la cui entità periodica era valutata da un elemento commisuratore in cui l'obbligazione del gestore era quella di pagare il corrispettivo per il servizio, gravato da Iva e al netto di un compenso. Ulteriori clausole prevedevano un minimo garantito di traffico, con obbligo del gestore di pagare l'eventuale differenza, sino a concorrenza del minimo anzidetto ove lo stesso non fosse stato raggiunto, e la applicazione di una penale per ritardato pagamento da parte del gestore. La piena, indiscutibile ed assoluta sinallagmaticità del rapporto contrattuale fra appellanti quali soci della X Snc e Sip-Telecom, con previsione di obbligazioni reciproche, esclude l'altruità del denaro, di cui alla Sip-Telecom era niente di più e niente di meno che una creditrice e, in parte - per ciò che attiene i compensi - debitrice nei confronti della controparte.

Sulla scorta delle motivazioni che precedono, Tizio, Caio e Sempronio vanno assolti dal reato loro ascritto perché il fatto, consistente...

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