Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 3 giugno 1998. Pres. Commodaro - Est. Roberti - Imp. Caputo.

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Ordinanza sindacale contingibile ed urgente - Reato di gestione di discarica abusiva - Scriminante - Esclusione - Motivi - Illegittimità per carenza di potere.

Con riferimento al reato di gestione di discarica abusiva, è illegittima (perché inficiata da carenza di potere) ed inidonea a scriminare la condotta del sindaco l'ordinanza contingibile ed urgente adottata ex art. 12 D.P.R. n. 915/1982 (ora prevista dall'art. 13 D.L.vo n. 22/1997), posto che il ricorso a tale strumento extra ordinem è consentito dal citato articolo unicamente per fronteggiare situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, tra le quali non è ascrivibile l'ordinaria attività dei comuni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del proprio territorio. (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 12; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51) (1).

    (1) In termini, cfr. da ultimo, Cass. pen., sez. III, 29 maggio 1998, Cuda, in questa Rivista 1998, 684 e Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 1993, Serafini, ivi 1994, 1293. Con riferimento ai presupposti del legittimo esercizio della decretazione d'urgenza ex art. 12 D.P.R. n. 915/1982, v. Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 1995, Carpinelli, ivi 1996, 237 e Cass. pen., sez. III, 2 luglio 1994, Marra, ivi 1995, 604.

(Omissis). - Nei motivi d'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe il pubblico ministero ha dedotto che il pretore aveva errato nel ritenere che il fatto contestato non fosse più preveduto dalla legge come reato. Posto che agli imputati era stato contestato di aver gestito una discarica non autorizzata, la fattispecie, già prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982, non era confluita in quella di cui all'art. 50 D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, ma in quella regolamentata dall'art. 51 comma 3 del medesimo testo normativo. Era di tutta evidenza che l'art. 50 predetto riguardava solo l'«abbandono dei rifiuti» mentre era l'art. 51 che disciplinava la «attività di gestione di rifiuti non autorizzata», fra cui la discarica, prevedendo al riguardo fattispecie di rilevanza penale. Concludeva per la declaratoria di penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati sub a) e c) della rubrica con comminatoria delle sanzioni di legge richiedende dal procuratore generale di udienza.

A sua volta il procuratore generale deduceva in modo conforme al pubblico ministero riguardo al reato di gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata (capi a e c).

Quanto ai reati di cui ai capi b) e d) evidenziava che la condotta illecita, lungi dall'esaurirsi nel momento iniziale di destinazione dell'area boschiva all'uso di discarica, si era protratta per tutto il periodo di illegittima utilizzazione ed era ascrivibile anche agli attuali imputati.

Concludeva per la condanna degli stessi anche per questi reati. All'odierno dibattimento, celebrato nella contumacia dei prevenuti, il gravame veniva discusso; procuratore generale e difesa concludevano come in epigrafe riportato.

La Corte ritiene fondati gli appelli come proposti. La nuova normativa sui rifiuti, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede come autonoma fattispecie di reato, art. 51, comma 3, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata. Evidentemnte è questa la norma di legge che, astrattamente, si attaglia al caso concreto atteso che dagli atti risulta, inequivocabilmente, che in località «Olivellosa» di Rossano è stata realizzata e gestita una vera e propria discarica di rifiuti solidi urbani. L'art. 50 del medesimo decreto legislativo regolamenta un caso ben diverso (già previsto dall'art. 9 D.P.R. n. 915 del 1982), quello del semplice, sporadico, abbandono di rifiuti senza l'immutatio dei luoghi e la sua costante destinazione allo smaltimento dei rifiuti che qualificano il concetto di discarica.

Pertanto la condotta di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982 anche dopo la novella costituisce reato. In effetti trattasi di un caso di successione di leggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 c.p.p., alla luce del quale nel caso concreto deve essere applicata la normativa antecedente (D.P.R. n. 915 del 1982) perché più favorevole al reo, per come si evince dalla comparazione dei due diversi trattamenti sanzionatori.

Quanto al reato di cui all'art. 1 sexies L n. 431 del 1985 rileva la Corte che esso, in giurisprudenza, viene configurato come: «reato eventualmente permanente, di norma istantaneo con effetti permanenti, poiché si compie con la modifica dell'aspetto del territorio senza autorizzazione dell'ente regione o dell'ente da esso delegato. La modificazione si può compiere con un unico atto, ma può realizzarsi mediante una condotta che si protrae nel tempo, ed allora il reato diviene permanente e si consuma con l'esaurimento o con la cessazione di tale condotta per altro motivo» (Cass., sez. III, 1° maggio 1994, n. 6371, P.M. in proc. Bedogè).

Nel caso all'esame il reato si configura come permanente poiché l'attività di gestione di una discarica è una condotta che si protrae nel tempo e provoca una modifica dell'assetto del territorio (con particolare riferimento alle bellezze naturali) in itinere che si sviluppa e s'accresce con gli ulteriori atti di gestione (v. Cass., sez. III, 27 aprile 1992, Denti).

Non devesi, quindi, fare riferimento esclusivo alla condotta di realizzazione della discarica (come prospettato dal primo giudice) per la qual cosa del reato de quo rispondono anche gli attuali imputati che si sono succeduti nella carica di responsabili della gestione della discarica comunale. Nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, ric. Zaccarelli, per la quale il reato di gestione di discarica abusiva è permanente per tutto il tempo in cui vi siano altri conferimenti o un minimo di organizzazione per il trattamento.

Risulta dagli atti che la discarica sita in località «Olivellosa» è entrata in funzione senza la prescritta autorizzazione regionale. I due prevenuti, che per la carica rivestita hanno avuto la responsabilità a tutti i livelli della sua gestione, si trovano a rispondere del reato contestato per i periodi di cui ai capi di imputazione. Pacifica la necessità che anche le discariche comunali debbano essere autorizzate dall'ammi-Page 490 nistrazione regionale; visto che la discarica predetta ne era sprovvista, i due prevenuti appaiono ictu oculi responsabili del reato di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982 trattandosi di reato formale. A difesa dei predetti si è sostenuto che, essendo gestita tale discarica in...

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