Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Ord. 9 marzo 1999. Pres. ed est. Vasile - Urzì ed altri.

Associazione per delinquere - Estremi - Momento consumativo - Individuazione.

La consumazione del delitto di associazione per delinquere deve essere ravvisata non nel luogo in cui si è verificato semplicemente l'accordo della volontà bensì nel luogo in cui si verifica quel quid pluris che consiste nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. (C.p., art. 416).

(Omissis). - In relazione alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli avv. Pennisi e Musco, cui hanno aderito tutti gli altri difensori, essa deve essere rigettata.

Invero, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 416 c.p., va considerato che, come da prevalente giurisprudenza, l'inizio della consumazione nel delitto associativo deve essere ravvisata non nel luogo in cui si è verificato semplicemente l'accordo della volontà - che, da prospettazione difensiva, sarebbe ravvisabile nella città di Catania - bensì nel luogo in cui si verifica quel quid pluris che consiste nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione (Cass. 97/206866; 85/170226). La costituzione di associazione per delinquere, infatti, non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo dei compartecipi, ma in quello della costituzione di una organizzazione permanente ed ove si realizzi quel minimo di mantenimento della situazione antigiuridica (Cass. 90/184011).

Ebbene, nel caso di specie, dovendo questo giudice decidere la questione della competenza per territorio «allo stato degli atti», e dovendosi far necessariamente riferimento a dei facta concludentia dai quali desumere le prove dell'esistenza dell'associazione, questo tribunale osserva che, dalla lettura degli atti, tutto depone nel senso della presente realizzazione dell'organizzazione e della predisposizione dei mezzi per l'attuazione del programma criminoso in territorio ricompreso nel comune di Licadia Enbea.

In relazione alla richiesta di esclusione della parte civile denominata Lega Ambiente, il tribunale osserva che essa deve essere rigettata in quanto detta associazione risulta essere ente esponenziale precipuamente, ed in modo costante nel tempo, finalizzato alla tutela del diritto all'ambiente, sì da essere portatore e titolare del diritto soggettivo che assume violato e di cui chiede il ristoro.

In relazione alle questioni concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento, il tribunale osserva che, dall'elencazione prodotta dal P.M. all'udienza del 3 marzo 1999 nonché dalla disamina specifica degli atti elencati, si evince che trattasi, di atti irripetibili quanto ai verbali di sequestro e perquisizione e ai rilievi fotografici; di cose costituenti corpo di reato quanto ai progetti, ai documenti relativi alle gare di appalto ed alle delibere del comune di Licadia Enbea; di cose pertinenti al reato quanto a tutte le relazioni geologiche, agli atti sequestrati presso il domicilio di Micale Giovanni e a Li Rosi Nunzio, a Marfia Castrense, presso lo studio tecnico di Micale Giovanni e Urzì Salvatore, presso la sede della Italia Sistemi srl, nonché quanto altro risulta in sequestro dall'elenco prodotto dal P.M.

Vanno altresì acquisite al fascicolo per il dibattimento le note dell'Anic di Gela, in quanto cose pertinenti al reato, e le dichiarazioni di costituzione di parte civile in quanto previste dall'art. 431 lett. a) c.p.p.

Devono essere invece escluse dal fascicolo per il dibattimento i verbali di rito resi da Terranova, in quanto atti non irripetibili, nonché l'esposto del WWF del 27 settembre 1991. (Omissis).

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@PRETURA DI PIACENZA 10 aprile 1999, n. 276. Est. Bussi - Imp. Davoli.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggi - Tutela delle denominazioni di origine e tipiche - Uso della sola denominazione generica senza indicazione della zona di produzione - Condotta sanzionabile - Esclusione.

In materia di tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (L. 10 aprile 1954 n. 125), deve essere assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» chi produce formaggio portante nome «caciocavallo» al di fuori delle zone di produzione del «caciocavallo silano», previste dal D.P.C.M. 10 maggio 1993. Quest'ultimo provvedimento tutela, infatti, non il «caciocavallo» tout court, ma solo il «caciocavallo silano», prodotto nelle zone specificamente in esso indicate: ne è conferma il fatto che l'art. 3 del D.P.C.M. citato ha abrogato il D.P.R. 1269/55 che tutelava proprio il «caciocavallo». (D.P.C.M. 10 maggio 1993; D.P.R. 30 ottobre 1955 n. 1269; L. 10 aprile 1954, n. 125, art. 9).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dalle dichiarazioni rese dal teste Di Jorio, dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Milano, nonché dal verbale di sequestro 19 aprile 1995 è risultato che egli, quel giorno, presso un supermercato di Lodi aveva sequestrato 62 confezioni di formaggio caciocavallo prodotte dalla «Davoli Spa» di Niviano di Rivergaro ritenendo che la produzione di un formaggio portante nome al di fuori della zona di produzione del «caciocavallo silano», tutelato dal D.P.C.M. 10 maggio 1993, integrasse il delitto di cui alla rubrica.

Osserva il pretore come il provvedimento testé citato tuteli non il «caciocavallo» tout court, ma solo il «caciocavallo silano» prodotto nelle zone specificamente in esso indicate: una conferma di ciò emerge chiaramente dal fatto che l'art. Page 573 3 del D.P.C.M. in questione ha abrogato il D.P.R. 1269/55 che tutelava proprio il «caciocavallo».

Il caso oggetto del presente procedimento è quindi analogo a quello, relativo al formaggio grana, in relazione al quale la S.C. (cfr. Cass. 28 novembre 1989 n. 16642) ha dichiarato la insussistenza del reato trattandosi di prodotto diverso dal «grana padano» specificamente protetto dall'ordinamento.

La condotta dell'imputato non integra dunque l'ipotesi di cui alla rubrica ed egli deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Di conseguenza, deve essere ordinato il dissequestro delle confezioni di formaggio sequestrate e la loro riconsegna all'avente diritto (Omissis). Page 575

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@PRETURA DI VENEZIA Ufficio del Gip Ord. 16 marzo 1999. Est. Gaggelli - Pareschi ed altro.

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@TRIBUNALE DI VENEZIA Sez. I, ord. 16 aprile 1999. Pres. Salvarani - Est. Garlatti - Pareschi ed altro.

Inquinamento - Elettromagnetico - Impianti di radiotrasmissione ed elettrodotti - Ipotesi contravvenzionale di cui agli artt. 674 e 675 c.p. - Applicabilità - Esclusione.

Con riferimento al fenomeno del c.d. inquinamento elettromagnetico generato da impianti di radiotrasmissione ed elettrodotti non sono applicabili le ipotesi contravvenzionali contemplate dagli artt. 674 e 675 c.p.. (C.p., art. 674; c.p., art. 675).

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Nell'ambito e a conclusione di una più ampia indagine avente ad oggetto il censimento di tutte le postazioni di diffusione radiotelevisiva, degli impianti radiobase per la telefonia cellulare e delle linee di trasmissione di energia elettrica situate nel territorio provinciale, finalizzata ad accertare gli eventuali rischi sanitari derivabili, alla popolazione residente, dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati degli stessi impianti, il P.M. è qui a chiedere l'indicata misura cautelare reale riguardo all'antenna radio-ripetitore, di proprietà dell'emittente «Trend Srl», installata, all'interno del parco «Acqualandia» di Jesolo, alla sommità (58 mt) del trampolino di lancio adibito all'attività di attrazione sportiva denominata «Jumping».

In fatto gli accertamenti espletati hanno evidenziato che l'impianto, assoggettato al regime normativo di cui alla L.R. Veneto n. 29 del 1993 (in materia di tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni) genera un campo di irradiazione i cui valori, misurati durante l'ascesa al trampolino e registrati a partire dall'altezza di trenta metri (ove si fissano intorno ai 2,5-5 V\m), raggiungono circa 15V\m all'altezza di 50 mt per poi sfiorare, alla sommità del trampolino, la soglia di 30 V\m, valore quest'ultimo, di poco superiore al limite massimo ammissibile di esposizione per la popolazione fissato (in 27,5 V\m) dalla richiamata legge regionale. È stato altresì stimato in venti minuti il tempo medio di attesa di ciascun giocatore sul trampolino, prima di effettuare il lancio, (tempo evidentemente corrispondente alla durata di esposizione al campo di irradiazione nel livello superiore ai valori massimi consentiti).

In relazione al medesimo fatto il Pubblico Ministero ha delineato l'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p. e, sull'assunto che trattasi di un impianto pericoloso, in quanto fonte di inquinamento elettromagnetico, ne ha chiesto il sequestro preventivo.

La richiesta deve essere rigettata, atteso che il dato normativo non consente assolutamente, pena la violazione dei principi di tassatività e tipicità e del divieto di analogia, la sussumibilità della fattispecie de qua nell'ambito di applicazione del reato contravvenzionale delineato.

Invero, diversamente da quanto argomentato dal P.M., a giudizio della scrivente, la nozione di «cosa», per quanto si presti ad usi linguistici assai generici, tuttavia, con riferimento alla norma in esame, non è da intendersi come indicativa di qualsiasi entità, dotata di individualità fisica, suscettibile di misurazione e di utilizzazione. Lo si deduce, sia dal fatto che le espressioni usate dal legislatore per descrivere la prima condotta tipica evocano univocamente, dal punto di...

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