Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI MASSA CARRARA 8 aprile 1999. Pres. Campanini - Est. Pulvirenti - Imp. Dell'Amico ed altri.

Miniere, cave e torbiere - Cave e torbiere - Attività estrattiva - Autorizzazione - Scadenza - Prosecuzione dell'attività estrattiva - Illecito penale - Configurabilità - Esclusione - Illecito amministrativo - Configurabilità.

In materia di cave, con riferimento alla normativa della Regione Toscana, la prosecuzione della attività di escavazione di materiale lapideo dopo la scadenza della precedente autorizzazione non integra le ipotesi di reato di cui alle lett. a) e b) dell'art. 20 della L. n. 47/1985 ma solo un illecito amministrativo. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78; L.R. Toscana 30 aprile 1980, n. 36) (1).

    (1) Per utili riferimenti in argomento, vedi, oltre alla giurisprudenza citata in motivazione, Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 1995, Agati, in questa Rivista 1996, 240. In dottrina, v. M. SANTOLOCI, Introduzione alla voce Cave e torbiere, in S. MAGLIA e M. SANTOLOCI, Il codice dell'ambiente, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999, pp. 1117 ss.

(Omissis). - Rilevato: 1) che con deliberazione della G.M. n. 2412 in data 22 novembre 1995 era stata autorizzata l'attività estrattiva fino al 23 luglio 1996 nella cava di marmo n. 94 denominata Valbona «B» in località Valbona - Fantiscritti, bacino di Miseglia del Comune di Carrara; 2) che in data 3 dicembre 1997 è stata accertata e contestata dal predetto comune alla Valbona Marmi Srl attività estrattiva nella predetta cava con autorizzazione scaduta e che analogo accertamento è stato effettuato in data 21 maggio 1988 come da verbale del 22 maggio 1998 in atti; 3) che il medesimo comune ha provveduto, a mezzo del Direttore del Settore Valorizzazione Risorse Marmo, ad emettere ai sensi della L.R. Toscana n. 36/1980 a carico della Valbona Marmi Srl provvedimento sanzionatorio di cui all'ordinanza-ingiunzione 10 novembre 1998 pure in atti. Ebbene nel caso di specie si tratta della prosecuzione della coltivazione di una cava già in precedenza autorizzata e in una zona dove vi sono altre cave che svolgono attività estrattiva per cui fino a prova contraria deve fondatamente ritenersi che la zona di Miseglia di Carrara non sia stata presa in considerazione dal Piano regolatore generale del Comune di Carrara cui il P.M. fa un generico riferimento, limitandosi a indicarlo senza alcuna specificazione in punto di coltivazione cave nel suo atto di appello avverso l'ordinanza 13 marzo 1999 del Gip che ha giustamente respinto tale richiesta «perché non risulta che la coltivazione della cava sia in contrasto con gli strumenti urbanistici». La L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, invocata dal P.M., disciplina l'attività estrattiva nelle cave, torbiere e miniere nonché il recupero di aree escavate e il riutilizzo di residui recuperabili e all'art. 10 stabilisce che il comune nella fase di adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al Paerp, nei termini dallo stesso stabiliti, individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato all'approvazione di un piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata, precisando gli elaborati necessari. Nel caso di...

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