Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE DI SALERNO 20 dicembre 1999. Pres. Pentagallo - Est. Carrato - Imp. Siniscalchi.

Stupefacenti - Commercio clandestino - Cessione - Principio attivo presente nella sostanza al di sotto della sogliadrogante - Reato ex art. 73, D.P.R. n. 309/90 - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di stupefacenti, è da ritenersi punibile ex art. 73 D.P.R. n. 309/90, lo spaccio di dosi in cui è presente un principio attivo al di sotto della soglia drogante sia per la causazione in concreto dell'attentato alla salute pubblica, sia perché si ricade nell'ambito di attività comunque riconducibile al mercato della droga, alimentato dalla cessione al consumatore finale, qualunque sia il quantitativo di volta in volta ceduto. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto configurata l'ipotesi della lieve entità in una fattispecie di illecita detenzione e vendita di due bustine di sostanza stupefacente contenenti rispettivamente gr. 0,20 e gr. 0,133 di eroina-base, considerata la tipologia qualitativa e quantitativa delle dosi di eroina unitamente all'assenza di contestuale detenzione da parte dell'imputato di plurime dosi pronte per essere commercializzate). (Mass. redaz.). (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1).

    (1) Conforme in principio, nel senso di ritenere irrilevante ai fini della punibilità del fatto de quo la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la c.d. «soglia drogante», in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, dovendosi valutare l'inidoneità dell'azione unicamente con riferimento ai beni oggetto di tutela penale, v. Cass. pen., Sez. un., 21 settembre 1998, Kremi, in questa Rivista, 1998, 991. Contra, Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 1997, Iannelli, ivi 1997, 1057; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 1996, Basseoni, ivi 1997, 534; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 1994, Nabil, ivi 1995, 136; Cass. pen., sez. IV, 28 dicembre 1993, Essid, ivi 1994, 10311 e Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1993, El Mehirsi, ivi 1994, 959.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - A seguito di indagini preliminari esperite dal P.M. in sede successivamente alla trasmissione da parte della squadra mobile presso la Questura di Salerno di apposito rapporto del 20 maggio 1996 e di contestuale verbale di arresto (ritualmente convalidato) nei confronti di Siniscalchi Gaetano era formulata richiesta di rinvio a giudizio immediato nei riguardi di quest'ultimo in relazione all'imputazione ascrittagli in rubrica, sulla quale il Gip provvedeva in conformità, con decreto in data 2 luglio 1996.

Fissato il dibattimento dinanzi alla seconda sezione penale di questo tribunale, dopo alcuni differimenti determinati anche dall'astensione della classe forense, il collegio giudicante con ordinanza adottata all'udienza del 16 marzo 1999 rigettava l'istanza di applicazione di pena formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, per l'effetto, a causa della sopravvenuta posizione di incompatibilità, disponeva la rimessione degli atti al presidente del tribunale per i provvedimenti di competenza.

Assegnato il processo a questa sezione (mentre nelle more il Siniscalchi veniva rimesso in libertà) e rifissatolo con apposito decreto ritualmente notificato per l'udienza del 15 dicembre 1999, in quest'ultima, nella contumacia dell'imputato, conseguentemente all'esposizione introduttiva del P.M. e alla proposizione delle richieste probatorie, dedotte dalle parti, era celebrata l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame ed il controesame del teste presente indicato dalla pubblica accusa (che rinunciava all'escussione degli altri non comparsi, sull'accordo della difesa del Siniscalchi) e del consulente, nonché provvedendosi all'acquisizione del verbale di udienza di convalida dell'arresto del prevenuto e della relazione di consulenza tossicologica, con successiva dichiarazione di utilizzabilità degli atti legittimamente allegati al fascicolo per il dibattimento.

Quindi si svolgeva la fase della discussione durante la quale il P.M. e il difensore rassegnavano le loro rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe, con successiva deliberazione della sentenza, del cui dispositivo in atti veniva data pubblica lettura, con riserva del deposito della relativa motivazione nel termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Rileva il Collegio che ricorrono, obiettivamente ed univocamente, nella fattispecie in esame le condizioni per pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli in rubrica, alla luce delle complessive risultanze processuali acquisite e, segnatamente, dagli esiti scaturiti dall'esame del verbalizzante, del medico legale che aveva proceduto ad eseguire l'accertamento tossicologico sulla sostanza stupefacente sequestrata in danno del Siniscalchi, nonché dalle emergenze derivanti dall'utilizzabilità degli atti originariamente irripetibili e dei documenti prodotti nel corso del dibattimento, ivi incluso il verbale di convalida di arresto del prevenuto, rimasto contumace.

In particolare dall'esame del teste Calzaretta Gerardo, ufficiale di P.G. in servizio presso la Questura di Salerno si è potuto desumere che, in data 20 maggio 1996, nel corso di un controllo pomeridiano in un luogo notoriamente frequentato da tossicodipendenti, era stato notato che un giovane, alla vista dei militi, aveva lasciato cadere una bustina per terra, che veniva prontamente recuperata e sequestrata dagli agenti, i quali constatarono che conteneva eroina. Procedutosi all'identificazione del giovane nella persona di La Rocca Fauso, sulla scorta degli immediati accertamenti esperiti si appurava che a cedergli la sostanza stupefacente era stato poc'anzi tale Siniscalchi Gaetano, il quale venne subito rintracciato, con l'effettuazione anche di una perquisizione presso la sua abitazione, ove veniva rinvenuta un'altra bustina con il contenuto del tutto simile a quella precedentemente consegnata al predetto giovane, unitamente ad una somma di lire 100.000, suddivisa in varie banconote che pure veniva assoggettata a vincolo cautelare, siccome profitto di reato.

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Per tali ragioni il Siniscalchi - sussistendo le condizioni per la configurazione dello spaccio di stupefacenti - veniva tratto in arresto e denunciato al competente P.M.

Le riferite circostanze si evincono inequivocabilmente anche dai verbali di perquisizione, di sequestro e di arresto eseguito a carico dell'imputato e ritualmente acquisiti al fascicolo per il dibattimento con conseguente declaratoria di utilizzabilità ai fini della decisione, dai quali appunto emerge la descritta dinamica relativa allo svolgimento dei fatti, con particolare riguardo all'intervenuta cessione dell'eroina da parte del prevenuto in favore del La Rocca, che era stato controllato nell'immediatezza della ricezione della stessa sostanza, con pronta individuazione del Siniscalchi quale autore dell'illecito penale.

Dagli stessi verbali di sequestro operati dalla P.G. si evince poi che le due bustine sequestrate contenevano una un quantitativo di gr. 0,20 di eroina e l'altra quello di gr. 0,1333.

Del resto occorre osservare che il medesimo imputato (rimasto contumace in dibattimento), in sede di convalida dell'arresto, ha ammesso - con dichiarazione utilizzabile ex art. 513 c.p.p. - la circostanza dell'avvenuta cessione della sostanza stupefacente al La Rocca, pur adducendo, che era stato quest'ultimo a commissionargliela per l'acquisto a Napoli dove il Siniscalchi era solito rifornirsi, ricevendo, quale corrispettivo, il prezzo di lire 25.000, escludendo che in precedenza avesse venduto al predetto La Rocca altre dosi.

Orbene, ritiene il Collegio che, in dipendenza dei complessivi elementi innanzi evidenziati, non sia discutibile la sussistenza del delitto ascritto al Siniscalchi, essendo rimasta dimostrata ed ammessa dal medesimo l'attività di cessione in favore del La Rocca della dose di eroina sequestrata dalla polizia, e profilandosi certamente come sintomatica di una presumibile dedizione del prevenuto allo spaccio di stupefacenti la circostanza che, nell'immediatezza del controllo effettuato, presso il suo domicilio era stata rinvenuta un'altra bustina con composizione simile a quella ceduta poco prima al menzionato La Rocca.

Occorre, altresì, rilevare che, in base alle risultanze della relazione di consulenza tossicologica pure acquisita (e confermate dal medico legale ritualmente escusso), è scaturito che il quantitativo di eroina (classificabile nella tabella I dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/'90) complessivamente sequestrato in danno del Siniscalchi - tenuto conto che anche la sostanza sequestrata dopo la cessione al La Rocca era a lui direttamente riferibile e che proprio attraverso la sua consegna ebbe a concretarsi lo spaccio - era ammontante a 1,03 dosi ricavabili con effetto drogante considerando il valore della dose in proposito secondo il parametro medio utilizzato allo scopo come pari a 30 milligrammi (cfr., tra le tante, Cass. pen. 9 novembre 1993, Nabil).

Né può sostenersi che risultando corrispondente ad un valore di 0,56 dosi ricavabili la confezione di eroina ceduta al La Rocca, l'attività di spaccio non si sia configurata, avuto riguardo alla non certa efficacia drogante della sostanza medesima.

Infatti la disciplina sugli stupefacenti non individua alcun limite minimo al di sotto del quale il quantitativo della sostanza debba ritenersi come non apprezzabile ai fini della punibilità della cessione (cfr., ad es., sul punto, Cass. pen. 22 settembre 1989, Bizzarri) e del resto in giurisprudenza si afferma, in senso prevalente, che il quantitativo di principio attivo contenuto nella dose è irrilevante poiché risulteresse pericoloso e contrario allo spirito dell'ordinamento positivo legittimare la cessione di minimi quantitativi al di sotto della dose farmacologicamente attiva in quanto potrebbe eludersi la sanzione...

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