Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1039-1049

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@CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANIA Sez. II, ord. 3 luglio 2000. Pres. ed est. Maiorana - Imp. X.

Prova penale - Acquisizione - Ammissione di nuove prove - Poteri del giudice nel giudizio abbreviato o in grado di appello - Condizioni - Presupposto di decisività e necessità del mezzo di prova - Criterio di valutazione - Fattispecie.

Nessuna norma vieta al giudice di disporre i mezzi di prova che ritiene necessari ai fini della decisione ex art. 441, comma 5, c.p.p., sia in un giudizio nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 4 ter della L. n. 144/2000, sia in grado di appello in base al combinato disposto degli artt. 4 ter, comma 7, della succitata legge e 441, comma 5, c.p.p. Il presupposto della decisività e della correlata necessità del mezzo va apprezzato con riferimento ad un singolo elemento o dato del processo e non piuttosto al definitivo giudizio di responsabilità penale. (Nel caso di specie la Corte ha disposto l'acquisizione, ritenuta rituale, dei decreti autorizzativi e dei verbali delle intercettazioni telefoniche ed ambientali emessi dal Gip). (C.p.p., art. 441; D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter) (1).

    (1) Pronuncia di particolare interesse poiché costituisce uno tra i primi interventi giurisprudenziali successivi alla riforma del giudizio abbreviato, dettata dal recente D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito nella L. 5 giugno 2000, n. 144, il cui testo integrale si trova pubblicato in Arch. nuova proc. pen. 2000, 351.


(Omissis). - Decidendo sulle richieste formulate dalle parti, rivolte a sollecitare i poteri officiosi della Corte, ai sensi dell'art. 441, comma quinto c.p.p., sentite le parti medesime, osserva: pur se il presente giudizio si svolge con le forme del rito abbreviato, ai sensi dell'art. 4 ter L. 144/2000, nessuna norma fa divieto al giudice di disporre i mezzi di prova che ritiene necessari ai fini della decisione ex art. 441 comma quinto c.p.p.; ed anche in grado di appello vi è la possibilità, ove il giudice lo ritenga necessario, di fare uso dei poteri officiosi su indicati, in base al combinato disposto degli artt. 4 ter comma settimo L. 144/2000 e 441 comma quinto c.p.p.

Il presupposto della decisività e della correlata necessità del mezzo va apprezzato con riferimento ad un singolo elemento o dato del processo e non piuttosto al definitivo giudizio di responsabilità penale.

Ciò posto, quanto alle richieste formulate, si nota quanto segue: si dispone l'acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali emessi dal Gip presso il Tribunale di Barcellona P.G., dei verbali in ordine alle relative operazioni, oltre che delle bobine di seguito indicate: n. 20, n. 21, n. 14, n. 17, n. 23, n. 24, n. 25, n. 52, n. 9, n. 10, nonché delle cassette n. 280, n. 281, n. 282, n. 283, n. 285, n. 286, n. 287, riguardando detti mezzi la circostanza relativa alla presenza di Santapaola Benedetto in Barcellona Pozzo di Gotto che è decisiva in ordine ad alcune imputazioni del processo.

La disposta acquisizione è rituale, poiché in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni sussiste soltanto ai sensi dell'art. 271 comma primo c.p.p., quando esse siano eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni perviste dagli artt. 267, 268 comma 1 e 3 c.p.p. (v. Cass. 6 agosto 1991, Luise), ipotesi non ricorrenti nella fattispecie.

Si osserva, in particolare, che in materia di intercettazioni telefoniche, l'inosservanza del comma sesto dell'art. 268 c.p.p. non determina, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., la inutilizzabilità delle intercettazioni medesime, prevista per i soli casi su indicati dall'art. 271 c.p.p. (Cass. 3 luglio 1991, Mirabile) non ricorrenti come detto nella specie.

Si dispone, altresì, la trascrizione delle suddette bobine e si designa all'uopo, quale perito, il sig. Gagliano Rosario.

Non si acquisiscono né la C.N.R. del Ros di Messina del 5 ottobre 1994, né la nota 22 giugno 2000 del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G., né il verbale di vana perquisizione del 14 aprile 1993, né il telefax riservato del 15 aprile 1993, né il telefax del 20 giugno 2000, trattandosi di atti non acquisibili e, peraltro, non rilevanti nel presente giudizio.

Non si acquisiscono le annotazioni della Questura di Catania del 22 giugno 2000 e del 24 giugno 2000, con relativi allegati, riguardanti accertamenti effettuati dalla polizia in Terme Vigliatore e località limitrofe, trattandosi di atti di indagine non acquisibili in dibattimento perché effettuate in assenza di contraddittorio.

Trattandosi, comunque, di accertamenti relativi allo stato di luoghi rilevanti ai fini della decisione in ordine all'omicidio Di Leo-Carbonaro, ritiene la Corte sussistere il presupposto della decisività e si dispone, pertanto, ispezione giudiziale dei luoghi da parte della Corte.

Con riferimento al sopralluogo effettuato il 14 marzo 2000 dai C.C. Nucleo operativo di Catania, con la presenza del collaboratore Di Raimondo Natale, non si acquisiscono gli atti di indagine prodotti dal P.M., siccome effettuati in assenza di contraddittorio e si dispone l'audizione del tenente Cappelletti Fabrizio, del maresciallo Mario Giovanni Tropea e del maresciallo Angelo Covato, per riferire in ordine alle circostanze di fatto avvenute in loro presenza, sussistendo il presupposto della decisività nella misura in cui tali circostanze possono integrare un riscontro obiettivo alle dichiarazioni rese dal collaborante Di Raimondo.

Si acquisiscono gli atti irripetibili, prodotti dal P.M., relativi, agli omicidi di Ragonese Angelo, Colombrita Maurizio, Piacenti Rosario e Foti Salvatore, siccome rivolti a dimostrare dei dati temporali rilevanti nel processo, tenuto conto, peraltro, che in ordine a detta acquisizione, non vi è stata opposizione da parte delle difese.

Per gli stessi motivi si dispone l'acquisizione degli atti irripetibili dai quali risulti la data in cui sono stati commessi gli omicidi di Licciardello Giuseppe, Mazzone Maurizio, Colombrita Sebastiano e Garrasi Franco ed, all'uopo, si dàPage 1040 mandato alla polizia giudiziaria, C.C. sede, per la relativa esecuzione.

Si acquisiscono i documenti prodotti dal P.M., attestanti i rapporti di parentela tra Arena Giovanni ed Arena Cosimo; la codetenzione di Carbonaro Ernesto e Di Paola Aldo ed il diario clinico di Carbonaro Ernesto.

Trattasi di documenti attestanti dati oggettivi, rilevanti nel processo, in ordine ai quali sussiste il presupposto della decisività, siccome rivolti ad eliminare incertezze su determinati elementi del processo.

Con riferimento alle vicende relative all'auto Fiat Tipo targata CT 898328, non si acquisisce la documentazione prodotta dal P.M., siccome relativa ad accertamenti effettuati in assenza di contraddittorio, ad eccezione del verbale di rinvenimento e di restituzione della detta auto, quali atti irripetibili e della tavola topografica relativa alla zona di Picanello, siccome elemento oggettivo; si dispone, inoltre, l'audizione di Sapienza Alfio e Blanco Agatino per riferire sulle vicende relative alla detta auto, decisive ai fini della ricostruzione delle circostanze relative all'omicidio Carbonaro Ernesto.

Non si acquisiscono gli atti relativi all'omicidio di Perricone Carmelo, non sussistendo il presupposto della decisività.

Si acquisiscono, siccome atti irripetibili, i verbali di rinvenimento e consegna dell'automezzo Fiat Fiorino targato CT 828923 e di altro Fiorino targato CT 828465 con relative denune di furto e rapina, sussistendo il presupposto della decisività nella misura in cui detti elementi servono a riscontrare le dichiarazioni rese dal collaborante Di Raimondo.

Per gli stessi motivi si dispone, altresì, l'audizione degli ispettori Valastro Benedetto e Bosilo Mario per riferire in ordine alla circostanza se nel luglio 1992 furono rubati altri Fiorini a Catania e provincia e sulla resistenza della madre dell'ispettore Lizzio, nonché di Chiarulli Rosa e di Spoto Epifanio per riferire su quanto dichiarato da Maccarrone Ferdinando in ordine alla presenza della Chiarulli nell'appartamento di Spoto Epifanio, trattandosi di dato che serve a riscontrare l'attendibilità del citato collaborante.

Si acquisisce la documentazione anagrafica relativa al numero dei figli del teste Pennisi Giuseppe ed alla data in cui ciascuno di essi ebbe a contrarre matrimonio, nonché al numero dei figli dei testi Mirabella Salvatore e Mirabella Maria, trattandosi di dati utili ad evidenziare la credibilità di detti testi e sotto tale profilo decisivi. Si manda al Nucleo di P.G. C.C. sede, per la relativa esecuzione.

Non si acquisiscono né la nota relativa all'arresto di Gullotti Giuseppe ed all'accertamento anagrafico su Orifici Domenico e Francesco, trattandosi di dati non rilevanti nel processo, né il verbale relativo alle dichiarazioni rese da Pulvirenti Giuseppe all'udienza del 12 maggio 1999 dinanzi alla Corte di assise di Catania, nel processo contro Di Rosario ed altri, poiché da detto verbale non emergono elementi rilevanti nel presente giudizio, diversi da quelli desumibili dall'interrogatorio reso dallo stesso Pulvirenti.

Si acquisiscono a cura della cancelleria presso questa Corte i decreti per il giudizio di appello nei processi Battaglia + 12, Aiello + altri ed Orsa liberi, al fine di accertare se Tropea Giovanni fosse imputato in tali processi.

Non si acquisisce la documentazione relativa ai nuclei familiari che vivono in via Belfiore, posto che la stessa nessun elemento fornisce con riferimento all'epoca dell'omicidio Carbonaro.

Non si dispone l'interrogatorio di Pulvirenti Giuseppe, sollecitato dal difensore di Santapaola Benedetto, dato che la circostanza relativa all'astio avuto dal Pulvirenti nei confronti dell'ispettore Lizzio è dato già acquisito al processo; non si dispone neppure l'interrogatorio di Avola Maurizio per riferire in...

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