Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA Ord. 22 giugno 2000. Est. Bellé - Beccarelli c. Truccolo.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Differimento - Concessione del termine massimo previsto dall'art. 6, quinto comma, L. n. 431/1998 - Ulteriore differimento previsto dall'art. 1, secondo comma, D.L. n. 32/2000 - Coordinamento.

Dal coordinamento dell'art. 1, secondo comma, D.L. n. 32/2000 con l'art. 6, quinto comma, L. n. 431/1998 deriva che soltanto ove sia già intervenuto un provvedimento di dilazione del rilascio motivato dalle ragioni di cui all'art. 6, comma 5 cit., possa applicarsi l'ulteriore dilazione di 9 mesi stabilita per legge, perché nei casi in cui "entro e non oltre" i trenta giorni dallo scadere della sospensione legale di cui all'art. 6, comma 3, non sia stata fatta istanza di dilazione, non vi sono «provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 6, comma 5» che possano vedere differita la data di esecuzione. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6; D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, art. 1) (1).

    (1) La pronuncia in epigrafe costituisce la prima ed ineccepibile interpretazione del D.L. n. 32/2000 in tema di disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

Osservato che: - l'art. 6 L. 431/1998 distingue la disciplina fra i provvedimenti di rilascio già esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (art. 6 secondo comma) dai provvedimenti emessi successivamente (art. 6 comma 4);

- per i primi era prevista la sospensione ex lege dell'esecuzione (art. 6 comma 1) e la possibilità di chiedere «entro e non oltre» i trenta giorni dal termine di scadenza della sospensione legale (art. 6, comma 3), la nuova fissazione del termine di esecuzione;

- per i secondi è possibile ancora oggi chiedere la dilazione dell'esecuzione, nei termini di cui all'art. 6, comma 4;

- il D.L. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito in L. 20 aprile 2000 n. 97, oltre a modificare (art. 1, comma 1) il termine dilatorio di cui all'art. 6 comma 5 (norma che fissa la durata dei termini di dilazione), fissando in taluni casi il limite minimo di nove mesi, ha anche (art. 1, comma 2) affermato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'art. 6 comma 5 è «differita di nove mesi» a partire dal 1 gennaio 2000;

- dal coordinamento delle norme deriva che soltanto ove sia già intervenuto un provvedimento di dilazione del rilascio motivato dalle ragioni di cui all'art. 6, comma 5 possa applicarsi l'ulteriore dilazione stabilita per legge, perché nei casi in cui «entro e non oltre» i trenta giorni dallo scadere della sospensione legale di cui all'art. 6, comma 3, non sia stata fatta istanza di dilazione, non vi sono «provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 6, comma 5» che possano vedere differita la data di esecuzione;

- ritenuto pertanto che il D.L. 32/2000, convertito in L. 97/2000 non possa determinare la remissione in termini di chi, avendo a proprio carico un provvedimento di sfratto esecutivo anteriormente al 30 dicembre 1998, non abbia proposto istanza di dilazione alle condizioni e nei termini di cui all'art. 6, comma 3;

- ritenuto pertanto che il Beccarelli, il cui sfratto era esecutivo fin dal 31 ottobre 1998 (mentre la L. 431/1998 è entrata in vigore il 30 dicembre 1998), non possa godere di proroghe ulteriori rispetto a quella legale già scaduta dal giugno 1999. (Omissis).

@TRIBUNALE DI VENEZIA Sez. II, decr. 5 giugno 2000. Est. Magaraggia - X c. Y.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Rifissazione della data di esecuzione - Procedura di cui all'art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998 - Provvedimenti emessi dopo il 27 giugno 1999 - Applicabilità - Esclusione - Art. 56 L. n. 392/1978 - Applicabilità - Sussistenza.

La rifissazione della data di esecuzione, come prevista dall'art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998, attiene ai soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, mentre, ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente la disposizione dell'art. 56 L. n. 392/1978, che non è stato abrogato e adempie alla specifica funzione di regolare l'esecuzione in relazione alle situazioni delle parti. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1).

    (1) In termini, v. Trib. Venezia 16 novembre 1999, in questa Rivita 2000, 301, con nota alla quale si rinvia, così come si rinvia ai contributi dottrinali in argomento segnalati su questo stesso numero - pag. 609 - in nota all'ord. Trib. Torino secondo cui la procedura di rifissazione della data di esecuzione prevista dall'art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998, è applicabile ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di proroga fissato dal primo comma del medesimo articolo.

(Omissis). - Nella specie la licenza per finita locazione è stata convalidata, con ordinanza del 23 luglio 1999, per la data del 31 luglio 1998 con fissazione dell'esecuzione al 23 luglio 2000.

La richiesta della ricorrente è riferita, quindi, ad un provvedimento esecutivo emesso dopo il decorso del termine di proroga di cui al comma primo, dell'art. 6, della legge n. 431/98.

Viene per tal verso in rilievo il contrasto interpretativo, manifestatosi già dai primi commenti alla legge, riguardante la possibile configurazione in senso ordinario e permanente delle disposizioni contenute nel comma quarto dell'articolo citato.

Secondo alcuni interpreti, il comma quarto dell'art. 6, in assenza dell'indicazione di un termine ultimo relativo all'emanazione dei provvedimenti di rilascio, assume valenza di previsione generale, permanente, ordinaria e non limi-Page 608 tata nel tempo, la cui disciplina trova applicazione per tutti i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione.

Pertanto, la disposizione in esso contenuta integrerebbe la nuova normativa ordinaria di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.

Secondo l'opposta opzione interpretativa, la disciplina che ne occupa non può essere letta in maniera avulsa dal contesto normativo nel quale è inserita in via sistematica.

Il comma quarto deve essere coerentemente inserito nell'ambito di riferimento generale, costituito dalla sospensione definita dal comma primo, e, di conseguenza, concerne la medesima tipologia di provvedimenti, si applica nelle aree territoriali caratterizzate da carenza significativa di disponibilità abitative e ha riguardo ai soli provvedimenti emessi entro il termine di proroga fissato dal comma primo.

Ad avviso di questo giudice, appare corretta e preferibile la tesi che considera l'intera normativa sul rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo, contenuta nell'art. 6 della legge 431/98, di natura transitoria e temporanea.

Le ragioni interpretative e sistemiche che militano nel senso prescelto sono le seguenti:

1) la normativa è destinata a sostituire altra normativa di natura temporanea, anche se oggetto di numerose proroghe;

2) la sua applicazione è limitata, senza poter assumere valenza generale, ad individuate categorie di provvedimenti (esecuzioni per finita locazione), per le sole località del territorio nazionale specificate dalla norma e con riguardo alle sole locazioni abitative;

3) tale delimitazione dell'applicazione delle norme sull'esecuzione è contenuta nel comma primo dell'art. 6 legge 431 cit.;

4) la mancata abrogazione dell'art. 56, della legge n. 392/78, da parte del comma quarto, dell'art. 14 della legge n. 431/98, dimostra che la normativa che ne occupa non è diretta a sostituire il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 56, determinandosi, argomentando a contrario, un'irragionevole duplicazione, foriera di possibili contrasti, della fissazione di termini per l'esecuzione;

5) l'intenzione del legislatore, desumibile dai lavori parlamentari, è stata quella di creare un disegno normativo che fornisca maggiori certezze giuridiche in ordine ai tempi di riconsegna dell'immobile locato al termine del rapporto di locazione;

6) la ratio della disciplina, come ricostruita sub 4), sarebbe vanificata da un'interpretazione normativa i cui effetti andrebbero nel senso di conconsentire di procrastinare, in via ordinaria per effetto dell'applicazione concorrente dell'art. 56 L. 392 cit. e del comma quarto dell'art. 6 L. 431 cit., la riconsegna dell'immobile sino ad un massimo di trenta mesi dall'adozione del provvedimento esecutivo ovvero dalla scadenza naturale del contratto;

7) la ratio normativa sarebbe posta in non cale anche sotto altro profilo, poiché è agevole prevedere che i proprietari, in presenza dell'astratta possibilità per il conduttore di ottenere una «doppia» fissazione del termine per il rilascio e per il periodo indicato sub 6), aumenterebbero la propensione negativa a concedere in locazione i loro immobili;

8) la previsione dell'efficacia ordinaria e generale della procedura di nuova fissazione del giorno dell'esecuzione, anche per i provvedimenti emessi dopo il decorso del termine di proroga, in assenza della possibilità di applicare le limitazioni di cui al comma primo, produrrebbe, inoltre, l'ulteriore esito interpretativo irragionevole, irrazionale e, con ogni probabilità, incostituzionale di una validità della normativa senza termine, al di fuori degli ambiti territoriali di cui al comma primo e, addirittura, riferita anche alle locazioni speciali, il mancato richiamo dello stesso articolo da parte dell'art. 1, comma secondo.

In definitiva, la rifissazione della data di esecuzione, come prevista dall'art. 6, viene in proscenio per i soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999, mentre, ai provvedimenti emessi successivamente si applica esclusivamente la disposizione dell'art. 56 L. n. 392 cit., che non è stato abrogato e adempie alla specifica funzione di regolare l'esecuzione in relazione alle situazioni delle parti (Omissis).

@TRIBUNALE DI ROMA Sez. VI, ord. 16 maggio 2000. Est. Martinelli - Mantera (avv. D'Amico) c. Frattini (avv. Mecocci).

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