Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine145-156

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@TRIBUNALE CIVILE DI SALUZZO 7 dicembre 1999, n. 444. Est. Pellis - Savio (in proprio) c. Prefetto di Cuneo (n.c.)

Veicoli - Circolazione contromano - Su tratto di strada caratterizzato dalla presenza di c.d. isole di canalizzazione - Violazione configurabile.

La circolazione contromano effettuata in un tratto di strada caratterizzata dalla presenza di c.d. «isole di canalizzazione» (destinate ad incanalare le correnti di traffico e caratterizzate dalla presenza di varchi volti a consentire il passaggio dei veicoli diretti nelle varie direzioni), non integra violazione dell'art. 143, comma dodicesimo, nuovo c.s., bensì dell'art. 154, comma terzo, posto che le «strade divise in più carreggiate separate», secondo la dizione dell'art. 143 cit., sono soltanto quelle (quali autostrade e strade extraurbane principali) caratterizzate da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. (Nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 143; nuovo c.s., art. 154) (1).

    (1) Non si rinvengono editi precedenti in termini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 13 marzo 1999 Savio Andrea proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 2232079 della Stazione carabinieri di Murello, relativo alla violazione dell'art. 143, commi quarto e dodicesimo, del codice della strada, con contestuale ritiro della patente di guida in suo possesso.

Assumeva il ricorrente che nel caso di specie non potevano ritenersi sussistenti le violazioni contestategli: osservava infatti che egli, provenendo dal centro di Casalgrasso alla guida dell'autocarro Mercedes targato AN 927 HZ e dovendosi immettere sulla S..S. 663 in direzione di Saluzzo, era entrato nell'area di servizio Esso ivi esistente poco prima dell'area dell'intersezione, avendo necessità di effettuare rifornimento. Tuttavia, notando l'apparente assenza del personale, proseguiva la marcia, uscendo da un altro dei varchi esistenti nel cordolo di perimetrazione dell'area di servizio: così facendo veniva a trovarsi, inavvertitamente, stante l'insufficiente segnaletica, nella «striscia» di asfalto compresa tra l'area di servizio e la carreggiata di pertinenza dell'opposto senso di marcia; resosi conto di ciò, e non potendo agevolmente manovrare per rientrare nell'area del distributore, preferire continuare la marcia percorrendo i pochi metri che gli mancavano per raggiungere il varco attraverso il quale poteva infine immettersi nella carreggiata di pertinenza del proprio senso di marcia.

Escludeva perciò che, nella specie, potesse applicarsi la norma dell'art. 143, comma dodicesimo, c.s. relativa alla circolazione contromano su strada divisa in più carreggiate separate: osservava infatti che la suddetta definizione non si attagliava al tratto di strada in questione, posto che non vi era uno spartitraffico centrale invalicabile - quale previsto per le strade classificate nei tipi A e B dall'art. 2 c.s. - ma vi erano unicamente delle canalizzazioni destinate ad incanalare le correnti di traffico la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Prefetto della Provincia di Cuneo, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio mentre il Comando Stazione carabinieri di Murello, con nota in data 12 maggio 1999, provvedeva al deposito ex art. 23 secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689, del verbale relativo all'accertamento dell'infrazione in oggetto.

Il giudice procedeva all'istruttoria della causa attraverso l'audizione dei verbalizzanti e, all'udienza del 22 novembre 1999, ammessa la parte opponente alla discussione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'opposizione proposta dal Savio non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento, salvo quanto si dirà in prosieguo in ordine alla qualificazione giuridica dell'infrazione contestata.

Va osservato, preliminarmente, che il quadro normativo in cui si colloca la vicenda sottoposta alla cognizione di questo giudice è oggi profondamente modificato rispetto all'epoca in cui entrò in vigore la legge 24 novembre 1981 n. 689. Come è noto, infatti, l'art. 203, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che il sommario processo verbale per il quale non sia effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero non sia stato proposto ricorso al prefetto costituisca titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale oltre le spese.

Ciò comporta, conseguentemente, l'interesse ad impugnare il sommario processo verbale di contestazione innanzi ad un organo giudiziario ai sensi dell'art. 23 legge 689/81: possibilità espressamente consentita da un recente intervento della Corte costituzionale la quale, con una sentenza interpretativa di rigetto (23 giugno 1994 n. 255), ha precisato che «il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto non preclude la tutela giudiziaria» mentre, con la successiva sentenza 15 luglio 1994 n. 311 la Corte ha ribadito che «il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude all'interessato la possibilità di proporre opposizione al pretore».

Ciò premesso, nel caso di specie le risultanze istruttorie impongono di ravvisare sussistente la condotta di guida, gravemente imprudente, attribuita al Savio. Invero le deposizioni rese dai verbalizzanti m.llo Scattino e brig. Scungio, della Sezione carabinieri di Murello, precise e dettagliate, pienamente concordanti tra loro, devono ritenersi pienamente attendibili, considerato che l'autovettura di servizio su cui si trovavano i due sottufficiali seguiva l'autocarro del ricorrente, sicché gli stessi avevano potuto vedere chiaramente ogni fase della manovra eseguita dal predetto.

In sostanza dalle suddette deposizioni risulta che l'autocarro condotto dal Savio, in uscita dal centro abitato di Casalgrasso percorrendo la S.P. n. 1, giunto all'intersezione con la S.S. n. 663 e dovendo svoltare a sinistra per immettersi su quest'ultima in direzione di Saluzzo, «anticipava» la manovra di svolta in quanto ometteva di dare il giro attorno all'aiuola spartitraffico ivi esistente ma bensì «tagliava»Page 146 attraverso l'area di pertinenza del distributore di carburanti Esso e si inseriva sulla S.S. 663 impegnando contromano, per un breve tratto, la carreggiata di pertinenza dei veicoli provenienti da Saluzzo e diretti verso Casalgrasso.

La planimetria dell'area dell'intersezione, esibita dai verbalizzanti ed acquisita agli atti, evidenzia meglio il tracciato percorso dall'opponente e rende palese la violazione da esso commessa: in sostanza la svolta a sinistra è consentita, ai veicoli provenienti da Casalgrosso, solo per accedere all'area di servizio, mentre il Savio, pur svoltando a sinistra come se fosse diretto al distributore, non è entrato nell'area riservata al rifornimento ma ha proseguito rimanendo a destra del relativo cordolo di perimetrazione ma a sinistra dell'isola spartitraffico, e dunque impegnando, come detto, il tracciato di percorrenza dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, con evidente pericolo di incidente frontale qualora fosse sopraggiunto un veicolo da tale direzione.

Le fotografie prodotte dallo stesso ricorrente - sulle quali la traccia evidenziata in rosso non corrisponde però, come ha precisato il teste Scattino, alla traiettoria effettivamente percorsa dal Savio, rimasto invece a destra del cordolo che delimita l'area di servizio - contribuiscono ulteriormente a rendere evidente la pericolosità della manovra compiuta dal predetto.

Né può ritenersi che la manovra compiuta dal Savio fosse dovuta a errore incolpevole, indotto o facilitato da una segnaletica carente e ambigua. Al contrario, il segnale di divieto di accesso collocato all'inizio dell'isola spartitraffico appare ben visibile e del resto la circostanza, riferita dal m.llo Scattino, secondo cui il ricorrente, con la manovra effettuata, era riuscito a sopravanzare un pesante autotreno che lo precedeva (il quale, eseguendo la manovra corretta, aveva dovuto fermarsi per due volte allo stop) rende legittimo il sospetto che il Savio intendesse proprio, con tale manovra, accorciare i tempi in modo da imboccare la S.S. n. 663 prima del suddetto veicolo.

La violazione commessa dal Savio non può, tuttavia, essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 143, comma dodicesimo, del c.s. Invero il raffronto tra il testo di detta disposizione e quello dell'art. 2 comma secondo lett. A e B del nuovo codice della strada rende evidente che le «strade divise in più carreggiate separate» sono soltanto quelle, quali le autostrade (A) e le strade extraurbane principali (B), caratterizzate da «carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile». Nel caso di specie, invece, come risulta sia dalla planimetria che dalle fotografie prodotte, si tratta di un'ordinaria strada statale caratterizzata dalla presenza, in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. n. 1, da apposite «isole di canalizzazione» (secondo la definizione dell'art. 3, n. 27, c.s.) destinate ad incanalare le corsie di traffico: in quanto tali, le suddette non sono invalicabili ma presentano diversi varchi, volti a consentire il passaggio dei veicoli diretti nelle varie direzioni.

La circolazione contromano effettuata dal ricorrente in un tratto caratterizzato dalla presenza di tali isole non integra, dunque, la violazione dell'art. 143, comma dodicesimo, del c.s. ma bensì dell'art. 154, comma terzo, secondo il quale i conducenti, per svoltare a sinistra, «non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza».

Conseguentemente nel verbale di contestazione n. 22310079 elevato al Savio dalla Stazione carabinieri di Murello va ravvisata la suddetta violazione dell'art. 143, comma 3, lett. b), c.s. e perciò non vi è luogo all'applicazione, nei confronti dell'opponente, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 143, comma...

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