Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine231-243

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@TRIBUNALE DI MILANO Sez. V, 31 maggio 1999, n. 5270*. Pres. Valenti - Zanchetta ed altra (avv.ti Servanzi e Agrizzi) c. Zanchetton e Soc. Nuova MAA Assicurazioni (avv. Farruggia)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno derivante dalla circolazione stradale - Morte della vittima - Danni riflessi dei superstiti - Conseguenti alla perdita del godimento del congiunto e del rapporto parentale - Risarcibilità quale danno patrimoniale - Sussistenza - Criteri.

Tra i danni patrimoniali risarcibili ai superstiti in caso di morte della vittima di un sinistro stradale, deve comprendersi quello riflesso conseguente alla perdita del godimento del congiunto e del rapporto parentale (coniugale, filiale, ecc...), danno che, in mancanza di consolidati criteri di calcolo, è liquidabile in una somma pari alla metà di quanto riconosciuto a titolo di danno morale. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056).

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@TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sez. II, 13 maggio 1999, n. 91. Pres. Russo - Est. Scarpa - Novi (avv.ti Catapano e Antonacchio) c. Soc. Helvetia Assicurazioni (avv. Caiafa)

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta del veicolo - Chiusura dello sportello - Danni al terzo trasportato - Ipotesi riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. - Sussistenza.

In tema di risarcimento dei danni causati dalla «circolazione stradale», occorre considerare come tale concetto sia così ampio da ricomprendere l'evento patito dal terzo per effetto dell'improvvida chiusura dello sportello del veicolo ad opera del conducente, non ostando all'affermata estensione la fase di sosta in cui si trovava l'autovettura né l'indisponibilità, da parte del conducente, all'atto del sinistro, dei congegni meccanici atti a determinarne il movimento. (C.c., art.2054) (1).

    (1) Sul concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., cfr. Cass. civ. 29 novembre 1990, n. 11467, in questa Rivista 1991, 860; Cass. civ. 24 luglio 1987, n. 6445, ivi 1988, 580.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione per l'udienza del 17 dicembre Novi Anna ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore n. 496/1997 emessa in data 29 aprile 1997, conseguente alla domanda da lei proposta per il risarcimento dei danni subiti alla persona in seguito alla chiusura da parte del marito Ferraioli Carlo dello sportello di autoveicolo di proprietà di quest'ultimo. L'appellante contesta al provvedimento impugnato la contraddittorietà della motivazione e l'erronea valutazione degli elementi di fatto, con riguardo particolare al giudizio finale di inattendibilità prescelto per la prova testimoniale raccolta. Restava contumace il Ferraioli, mentre l'Helvetia Assicurazioni si costituiva e sosteneva la generale infondatezza dell'impugnazione, proclamando la condivisibilità del brocardo adoperato dal primo giudice unus testis nullus testis costituente, ad avviso della difesa dell'assicuratrice, un pilastro giuridico.

L'Helvetia proponeva inoltre appello incidentale per la condanna dell'attrice alle spese di primo grado. Con ordinanza del 30 dicembre 1998 il tribunale disponeva l'assunzione in rinnovazione della prova testimoniale di Mazza Gerardo, già interrogato in primo grado.

Le parti precisavano poi le conclusioni all'udienza davanti al collegio del 12 febbraio 1999, provvedendosi alla decisione a norma dell'art. 352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Appare evidente come la rinnovazione della prova testimoniale effettuata nel presente grado di giudizio abbia contribuito a chiarire la deposizione resa dal teste Mazza Gerardo, le cui contraddittorietà avevano disorientato il giudice di pace. Il teste ha precisato che l'attrice stava scendendo dallo sportello posteriore, lato conducente, della Fiat Uno di proprietà del Ferraioli, allorché quest'ultimo provvide a richiudere la portiera con un colpo di spalla.

L'unicità della fonte di prova testimoniale non appare peraltro argomento idoneo a scalfire ex se l'attendibilità della deposizione resa, sicché la stessa resta pienamente utilizzabile quale fonte di convincimento del giudice.

Quanto poi alle regole di prova da applicare, al di là di quanto deducono sul punto le parti, va considerato che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in ordine al c.d. trasporto di cortesia risulta, com'è noto, recentemente mutato rispetto alla ricostruzione prospettata concordemente dalle parti (ed invero dall'appellata assicuratrice ricordata facendo rinvio ad una pubblicazione del suo difensore allegata agli atti).

Sul presupposto, già evidenziato da autorevole dottrina, della generalità dei principi contenuti nell'art. 2054 c.c., si è infatti sostenuta l'applicabilità degli stessi a tutti i soggetti che comunque ricevano danni dalla circolazione di veicoli, ivi compresi i trasportati, quale che sia il titolo del trasporto (di cortesia o contrattuale). Ad avviso della Cassazione, pertanto, il trasportato può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario (Cass. 26 ottobre 1998 n. 10629).

D'altra parte, al fine di sancire l'applicabilità della regola di prova di cui all'art. 2054 primo comma c.c. e la conseguente sussistenza della copertura assicurativa, occorre considerare come il concetto di circolazione stradale, nel senso tecnico-giuridico, è sì ampio da ricomprendere il dedotto evento patito dal terzo per effetto dell'improvvida chiusura dello sportello del veicolo ad opera del conducente. Non osta all'affermata estensione la fase di sosta in cui trovavasi l'autovettura, né la indisponibilità da parte del conducente all'atto del sinistro dei congegni meccanici atti a determinarne il movimento. In tal senso, non emergePage 233 dall'istruzione espletata che il comportamento della danneggiata avesse rivestito il ruolo di fattore causale, esclusivo o concorente, rispetto al prodursi dell'evento dannoso. Le risultanze della prova testimoniale inducono piuttosto ad affermare che il convenuto Ferraioli non pose in essere, al momento di richiudere la portiera dell'autovettura, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi, assicurandosi preventivamente della possibilità di compiere liberamente la manovra, sicché la condotta del medesimo parrebbe censurabile pure sotto il profilo delle comuni regole di diligenza presidiate dal generico precetto dell'art. 2043 c.c.

Può allora procedersi alla quantificazione dei danni cagionati dal sinistro.

A seguito dell'incidente Novi Anna riportava esiti di frattura dell'osso matatarsale del piede sinistro. Tali lesioni (nelle condizioni attuali all'epoca dell'indagine, e nelle condizioni precedenti certificate dalla documentazione sanitaria acquisita) sono state oggetto della consulenza tecnica d'ufficio, e perciò inducono coerentemente alla formazione del convincimento sul punto da decidere. Le emergenze dell'attività tecnica di integrazione, condotta con corretta metodologia ed adeguatamente argomentata, vengono perciò qui recepite, consentendo l'accertamento di situazioni di fatto, in ordine alla durata dell'invalidità temporanea e dell'invalidità permanente, rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni scientifiche.

L'invalidità permanente residuata è stata valutata nella misura del 4%. È stata inoltre riconosciuta un'invalidità temporanea assoluta per giorni 30 ed un'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 15 giorni.

Quanto alla liquidazione, occorre dapprima provvedere in ordine al domandato danno biologico (o danno alla salute), consistente, com'è noto, nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona, incidente sull'intera dimensione del valore uomo e sulla vitalità del soggetto, e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità.

In proposito, giacché il danno alla salute riguarda soltanto la sfera di incidenza extra patrimoniale di tutti gli attributi biologici della persona, con assoluta indifferenza per il ruolo di tali potenzialità ai fini economico-finanziari, nella relativa liquidazione sarà del tutto irrilevante la capacità di produzione del reddito che aveva il danneggiato. Perciò ogni criterio che assuma il reddito del danneggiato a parametro è affatto inidoneo ad apprezzare il pregiudizio della salute. D'altra parte, la riduzione della c.d. capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile solo quale danno biologico, nel quale, appunto, si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.

Perciò, nella determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, la Suprema Corte di Cassazione opportunamente suggerisce che la valutazione equitativa del ristoro si ispiri a criteri metodologici adottati dalla dottrina specialistica o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma flessibilmente, «definendo così una regola ponderale su misura del caso specifico, per la perfetta rilevazione, quindi adeguata valutazione, delle peculiarità individuali fisio psichiche lese» (Cass. 25 agosto 1997 n. 7977, in Mass. 1997; Cass. 11 agosto 1997 n. 7559, in Mass. 1997; Cass. 24 giugno 1997 n. 5635, in Mass. 1997; Cass. 14 maggio 1997 n. 4236, in Mass. 1997; Cass. 16 settembre 1996 n. 8286, in Giur. it. 1997, I, 1, c. 1583; Cass. 17 giugno 1996 n. 5542, in Giur. it. 1997, I, 1, c. 37; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564, in Resp. civ. e prev. 1996, p. 911; Cass. 13 aprile 1995 n. 4255, in Giust. civ. 1996, I, p. 507; Cass. 18 febbraio 1993 n. 2008, in Giur. it. 1994, I, 1, c. 44; Cass. 18 febbraio 1993 n. 2009, in Giur. it. 1994, I, 1, c. 2096; il tutto ad iniziare da Cass. 13 gennaio 1993 n. 357, in Foro it. 1993, I, 1897; per precedenti di questo tribunale, Trib. Nocera Inferiore 28 gennaio 1998, in Arch. giur. circ. e sin. 1998...

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