Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine319-338

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sez. II, 23 febbraio 2000, n. 76. Pres. Russo - Est. Scarpa - Soc. Augusta Ass. (avv. Lembo) c. Soc. DE.CON. ed altro (avv. Montera)

Precedenza - Incroci stradali - Doveri del conducente favorito - Regole della prudenza e della moderazione della velocità - Fattispecie.

In caso di scontro tra veicoli, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, pur evidenziando la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, non esclude di per sé la responsabilità, ex art. 2054, secondo comma, c.c., del conducente del veicolo privilegiato, di cui pure occorre esaminare la condotta essendo anch'egli tenuto al rispetto della prudenza generica e del dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata al fine di evitare imprudenze di altri conducenti. (Nel caso di specie si è ritenuta la responsabilità concorrente del conducente che, pur godendo del diritto di precedenza al crocevia, approssimandosi allo stesso, manteneva una velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada). (Nuovo c.s., art. 145; c.c., art. 2054) (1).

    (1) Principio consolidato anche nella previgente disciplina. Fra le molteplici decisioni v. Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1995, Caverni, in questa Rivista 1996, 112; Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1982, Pisoni, ivi 1983, 390; Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 1981, Brancolini, ivi 1982, 102 e Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 1981, Pellizzon, ivi 1981, 759.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione per l'udienza del 28 ottobre 1998 la Augusta Assicurazioni Spa ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 465/1998 emessa in data 21 aprile 1998, conseguente alla domanda proposta dalla DE.CON. Srl per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Mercedes tg. AB103ZZ, investita in data 23 marzo 1996, alla via S. Pietro di Scafati (Salerno) da altra autovettura tipo Y10 Tg. NA/W56355, condotta dal proprietario Iaccarino Gaetano. L'appellante evidenzia, come unico motivo di impugnazione, la «erronea e distorta interpretazione del materiale probatorio acquisito al processo, violazione ed errata applicazione delle norme regolanti la circolazione stradale». In specie, si contesta l'erroneità dell'individuazione di una responsabilità esclusiva dell'assicurato Iaccarino, che al momento della collisione con la Mercedes proveniva da strada posta sulla destra rispetto alla direzione di marcia dell'altro veicolo; sicché, in assenza di diversa segnaletica stradale presente all'intersezione all'epoca del sinistro, beneficiato dalla precedenza risultava proprio il conducente della Y10. L'Augusta critica le argomentazioni del primo giudice, che ha sovvertito la regola di precedenza, qualificando strada interpoderale, o stradina, quella percorsa dallo Iaccarino, ed ha illogicamente dato rilievo al più intenso traffico presente sulla strada occupata dalle Mercedes, riscontrato in sede di ispezione dei luoghi.

La DE.CON. Srl evidenzia l'infondatezza dell'impugnazione, precisando innanzitutto di essere azienda leader nel settore alimentare con più stabilimenti in Italia, al fine di smentire le ipotesi avanzate nell'atto di appello, definite «fantasiose, calunniose e stravaganti». Pur ritenendo avvilente la sottolineatura, la DE.CON. Srl nega che in occasione dell'ispezione dei luoghi compiuta dal Giudice di pace avessero transitato «autovetture di parenti, amici e compari di una persona giuridica»; nega l'alterazione della segnaletica stradale; nega la pari dignità delle strade occupate dalle parti in lite. Con ordinanza del 18 novembre 1998 il Tribunale sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per le somme eccedenti il complessivo importo di lire 8.400.000.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza davanti al collegio del 26 novembre 1999, provvedendosi alla decisione a norma dell'art. 352 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE. - È agevole premettere, in contrasto con la ratio sottesa alla prima decisione, come la disposizione del comma 2 dell'art. 145 c.s., a norma del quale il conducente del veicolo che sta per impegnare un crocevia deve dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, prescinde dall'importanza delle strade di rispettiva provenienza dei veicoli o dall'intensità del traffico che in esso si svolge; tali circostanze possono, pertanto, assumere rilievo solo in relazione al più generale obbligo di prudenza previsto dal comma 1 del citato art. 145 (cfr. Cass. civ. sez. III, 4 novembre 1992, n. 11950, in Arch. giur. circ. 1993, 152). Né la fattispecie in esame può trovare soluzione in base alla diversa ipotesi considerata dal comma 6 dell'art. 145 del c.s., secondo cui negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. Non può dirsi invero accertato che la strada percorsa dall'autovettura condotta dallo Iaccarino fosse non soggetta al pubblico passaggio, avuto riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato. Né può escludersi, alla stregua degli accertamenti espletati, che la via Lo Porto risulti soggetta di fatto al transito abituale di un numero indefinito o indiscriminante di persone che si serve di essa col passarvi uti cives e non uti singuli. Diversamente si sarebbe concluso se davvero la via percorsa dallo Iaccarino potesse qualificarsi strada interpoderale - come adombrato dal Giudice di Pace -, ma questa qualificazione, richiederebbe la esclusiva destinazione della strada al servizio dei proprietari dei fondi finitimi, che ne fruiscano uti singuli nell'esercizio di un diritto dominicale, e non di un diritto pubblico spettante a tutti i cittadini come tali (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 aprile 1996, n. 3633, in Arch. giur. circ. 1996, 622). Ciò premesso, ha errato il primo giudice nel disconoscere, con riguardo alla controversia in esame, l'operatività dell'obbligo generale di dare la precedenza a chi proviene da destra.

Né può essere sottovalutato il dato dell'assenza di segnaletica sul luogo del sinistro all'epoca del fatto di lite, come accertato nel verbale redatto dai Carabinieri della stazione di Scafati, facente fede fino a querela di falso quanto ai fattiPage 320 che i pubblici ufficiali affermano di avere personalmente compiuto o constatato. Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta invero che un determinato obbligo o divieto di comportamento possa essere legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (quale appunto, quello posto dal comma 2 dell'art. 145 c.s.), è indispensabile il perfezionamento della fattispecie complessa costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1998, n. 1782).

D'altra parte, nella consapevolezza del contrasto interpretativo tuttora esistente in giurisprudenza, ritiene il tribunale di aderire alla interpretazione secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (così da ultimo Cass. 18 dicembre 1998, n. 12692, in Giur. it. 1999, 2044; Cass. 20 marzo 1998, n. 2979; Cass. 13 novembre 1997, n. 11235; Cass. 24 giugno 1997, n. 5635; Cass. 14 aprile 1997, n. 3185; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1384). In tal senso, pur verificata la colpa del conducente dell'autovettura di proprietà della DE.CON. Srl per l'omissione dell'obbligo di dare la precedenza a destra, non può certo sostenersi che lo Iaccarino abbia a sua volta fornito la prova contraria liberatoria dalla pari responsabilità presuntivamente imposta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. ad entrambi i conducenti. La violazione dell'obbligo di dare precedenza, pur evidenziando la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, non esclude di per sé la responsabilità del conducente del veicolo privilegiato, di cui pure occorre esaminare la condotta. Anzi, dalle deposizioni testimoniali di Balzano Marco e Pesacano Antonio sembrerebbe che il conducente della Y10 mantenesse una velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada, trovandosi in prossimità di una intersezione, di notte e senza illuminazione (così dice il verbale di polizia). Non è di certo conforme alle norme sulla circolazione stradale, e non esonera pertanto dalla presunzione iuris tantum di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., il comportamento del conducente che, pur godendo del diritto di precedenza, non abbia, ai sensi dell'art. 145 primo comma c.s., approssimandosi ad un crocevia, prestato la massima attenzione e prudenza per essere pronto ad evitare imprudenze di altri conducenti. Il diritto di precedenza al crocevia non fa venir meno l'obbligo di osservare una prudenza generica ed il dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata. Non vale evidentemente ad arrecare un decisivo contributo nel senso di liberare da responsabilità lo Iaccarino la testimonianza resa da Gigliano Bruno, sordomuto, che con un cenno del capo aveva confermato al Giudice di Pace solo le circostanze dell'omessa concessione della precedenza a destra da parte della Mercedes e della pronta frenata operata dalla Y10.

Non sono...

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