Giurisprudenza di merito

Pagine75-87

Page 75

@CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sez. II, 15 luglio 1999. Pres. Lombardi - Est. Ferrucci - Imp. Fazani.

Giudizio abbreviato - Pena - Ergastolo - Applicabilità in astratto della pena perpetua in ragione della contestazione di un'aggravante - Insussistenza - Richiesta del rito abbreviato - Condizioni - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso al rito abbreviato in un procedimento in cui, a causa della contestazione di un'aggravante poi rivelatasi insussistente, l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio riguardava un reato astrattamente punibile con l'ergastolo. (Nella fattispecie il P.M. modificava all'udienza preliminare il capo d'imputazione di omicidio premeditato formulato nella richiesta di rinvio a giudizio escludendo l'aggravante della premeditazione erroneamente contestata ab origine. Il Gup rigettava la richiesta di giudizio abbreviato formulata dalle parti mentre il collegio riteneva che l'inesattezza dell'impostazione accusatoria originaria dovuta all'insussistenza dell'aggravante de qua potesse essere affermata già in base alle risultanze degli atti delle indagini preliminari e considerava sussistente per l'ammissibilità del rito abbreviato la condizione della definibilità del procedimento allo stato degli atti). (C.p.p., art. 423; c.p.p., artt. 438).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto emesso in data 27 gennaio 1999, il Giudice per le indagini preliminari di Pistoia disponeva il giudizio nei confronti di Fazani Mohsen Ben Abdessalem per rispondere dei reati di omicidio premeditato e di porto abusivo di un coltello.

Instauratosi il rapporto processuale, all'udienza del 2 giugno 1999 si procedeva all'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nell'esame del consulente tecnico del pubblico ministero dott. Bartolini Giancarlo, dei testi Sesti Massimo, Martini Patrizio, Mussi Giuseppe, Picariello Giuseppe, El Bouraoui Khalid, indotti dall'accusa, nonché dei testi Giuseppe Tiscione e Salah Matluti indicati dalla difesa. Veniva inoltre espletato l'esame dell'imputato, a seguito del quale veniva acquisito al fascicolo del dibattimento il verbale dell'interrogatorio reso dal Fazani davanti al giudice delle indagini preliminari in data 15 giugno 1998.

A causa della irreperibilità del teste Abu El Magd Morsy venivano inoltre acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. i verbali delle informazioni rese dal medesimo al Commissariato della Polizia di Stato di Montecatini Terme l'1 giugno 1998 e il 9 giugno 1998, nonché, a seguito di contestazioni, il verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal teste El Bouraoui Khalid in data 1 giugno 1998.

Determinata l'istruttoria, il collegio dichiarava utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e le parti concludevano come indicato nel verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito di una segnalazione ricevuta verso le 21,25 del 31 maggio 1998 gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Montecatini si recavano presso il bar Ilio, situato in via Marrota n. 110, ove trovavano il personale di un'ambulanza intento a prestare soccorso ad un cittadino extracomunitario, successivamente identificato in Matoussi Belgacem Ben Jafaar, il quale decedeva prima di aver raggiunto l'ospedale di Pescia. La consulenza tecnica medico-legale eseguita dal prof. Bartolini ha accertato che la morte del Matoussi è dipesa da una lesione della parete anteriore del ventricolo destro e del setto interventricolare, inferta con un coltello avente una lunghezza di circa 10 centimetri ed una superficie tagliente molto sottile. Secondo la ricostruzione del consulente la lesione mortale è stata prodotta da un «colpo diretto» (p. 10) sferrato «con una forza abbastanza notevole» (p. 11) che ha «passato i tessuti cutanei e sottocutanei, tagliato la cartilagine, aperto il pericardio e penetrata» (ibidem), come dimostrato dall'assenza di «codetta» (fenomeno che quando nell'azione si esercita una «forza leggermente laterale» p. 11). Il consulente segnalava infine che sul corpo del Matoussi erano state riscontrate ulteriori lesioni ed in particolare: contusioni escoriate ed ecchimotiche localizzate specialmente alla fronte, zigomo destro, radice e piramide del naso, labbro superiore con frattura dei due incisivi mediali superiori, mento, provocate da un corpo contundente rigido e non perfettamente levigato; contusioni escoriate da difesa alle mani e all'avambraccio destro, e ferite superficiali da punta e taglio di cui una al volto, al davanti del trago sinistro, e tre all'emitorace di sinistra quasi al livello dell'ipocondrio (secondo quanto precisato dal prof. Bartolini in sede esame p. 13).

Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria conducevano ad individuare quale presunto autore del fatto il Fazani Mohsen Ben Abdessalem, il quale, dopo essersi sottratto il 1° giugno 1998 ad un tentativo di fermo effettuato da una pattuglia della Polizia di Stato, si costituiva l'11 giugno 1998 presso il Commissariato di polizia di Montecatini.

Ritiene la Corte che attraverso l'istruttoria dibattimentale siano stati acquisiti elementi di prova che impongono ad affermare la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

A tal fine assumono un rilievo decisivo le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da Abu El Magd Morsy e El Bouraoui Khalid, entrambi testimoni oculari del fatto.

Dai verbali di sommarie informazioni rese da Abu El Magd Morsy il 1° e il 9 giugno 1998, acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 512 c.p.p., risulta che il Fazani giunse al bar Ilio, ove già si trovava il Matoussi, verso le 21,15 del 31 maggio; che i due iniziarono a litigare in quanto il Fazani pretendeva che il Matoussi ritirasse una denuncia presentata contro suo fratello; che a seguito del rifiuto opposto dal Matoussi tra i due nacque una violenta colluttazione; che l'imputato aggredì il Matoussi con un coltello «tutto argentato con impugnatura ad anelli tipo noccoliera» cercando di colpirlo prima al volto, senza riuscirvi per la prontezza della vittima a schivare il colpo, per poi attingendo al petto esclamando «tieni prendi questa». Page 76

L'attendibilità della versione dei fatti fornita dall'Abu El

Magd si fonda innanzi tutto sulla ricchezza dei particolari indicati: il teste, infatti, descrive l'auto con cui il Fazani è giunto davanti al bar Ilio, riferisce il contenuto della «conversazione» intercorsa tra l'imputato ed il Matoussi, ricorda che il Fazani teneva in mano un foglio che ha mostrato alla vittima e, infine, descrive con notevole precisione l'arma del delitto. Inoltre l'attendibilità delle suddette dichiarazioni è comprovata dai riscontri offerti dalle risultanze della consulenza medico-legale svolta dal prof. Bartolini. In particolare le ferite da punta e taglio rinvenute sul corpo della vittime sono del tutto compatibili con il tentativo, di cui riferisce l'Abu El Magd nel verbale di sommarie informazioni del 1° giugno 1998, effettuato dal Fazani di colpire il Matoussi senza peraltro riuscirvi grazie alla prontezza di riflessi di quest'ultimo. Un ulteriore riscontro è costituito dalla natura delle lesioni che rilevate dal consulente sulla fronte e sul volto della vittima: si tratta infatti di lesioni ecchimotiche ed escoriate provocate da un corpo contundente rigido non perfettamente levigato e quindi del tutto compatibili con le caratteristiche del coltello impugnato dal Fazani così come descritte nelle dichiarazioni rese dall'Abu El Magd alla polizia giudiziaria ove si fa riferimento ad «un coltello tutto argentato con impugnatura ad anello tipo noccoliera».

La circostanza che sia stato il Fazani a colpire a morte il Matoussi con un coltello emerge anche dalle dichiarazioni rese il 1°giugno 1998 da El Bouraoui Khalid alla polizia giudiziaria il cui verbale è stato acquisito, ai sensi dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., al fascicolo del dibattimento. Da tali dichiarazioni si evince inoltre che fu il Fazani a raccogliere da terra ed a portare via con sè il coltello con cui aveva aggredito il Matoussi.

Mette conto rilevare che in sede di escussione dibattimentale il Bouraoui ha fornito una versione dei fatti notevolmente diversa da quella riferita nelle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria il giorno seguente l'omicidio. In sintesi, secondo la nuova versione sostenuta dal teste, il coltello sarebbe stato impugnato dal Matoussi, il quale «litigava con il Mohasen (id est l'imputato) con il coltello in mano» (p. 77). Peraltro il Bouraoui non è stato in grado di precisare che cosa sia accaduto in concreto, rispondendo ad una domanda del pubblico ministero egli ha infatti dichiarato di non essersi «accorto di preciso di quello che stava succedendo. Litigavano ed io mi sono allontanato velocemente dal posto».

Ritiene la Corte che nessuna attendibilità possa essere attribuita alle dichiarazioni rese dal Bouraoui in sede di deposizione dibattimentale. Il giudizio negativo circa l'attendibilità del teste si fonda sui seguenti rilievi. In primo luogo occorre tener conto delle gravi contraddizioni che inficiano alcuni punti nodali della deposizione resa dal Bouraoui. E invero il teste prima dichiara non aver assistito al fatto (p. 72 «non ho visto perché ho fatto una telefonata e me ne sono andato»), mentre immediatamente dopo afferma il contrario e precisamente di aver visto «il morto (id est il Matoussi) arrivare con un coltello» (p. 72); inoltre in un passaggio di poco successivo della sua deposizione dichiara di non aver visto nessun coltello (p. 76). In secondo luogo la versione fornita dal Bouraoui, secondo la quale il coltello era impugnato dalla vittima, appare del tutto incompatibile con le ferite da punta e da taglio che il consulente prof. Bartolini ha individuato sul corpo del Matoussi (al volto e all'emitorace) le quali dimostrano che fu quest'ultimo ad essere aggredito con il coltello.

A tali considerazioni, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT