Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 3 febbraio 2001, n. 34. Pres. Verrina - Est. Di Salvo - Imp. Novelli.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo - Estremi - Pieno convincimento dell'accusatore dell'innocenza dell'incolpato - Necessità.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento oggettivo - Estremi - Alterazione in tutto o in parte della verità da parte del denunciante - Necessità - Indicazione del nomen juris del fatto reato operata dal denunciante - Irrilevanza.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento oggettivo - Estremi - Addebito al denunciato di reati effettivi e non supposti - Consapevolezza della sua innocenza da parte del denunciante - Necessità - Addebito di un illecito deontologico o disciplinare - Configurabilità del reato di calunnia - Esclusione.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo - Requisiti - Individuazione.

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione - Esposto all'autorità - Attribuzione ad altri di fatti illeciti al fine di giustificare una richiesta di intervento da parte dell'Autorità - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizioni - Individuazione.

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione - Elemento materiale - Comportamento del denunciato censurabile in negativo sotto il profilo deontologico - Configurabilità del delitto di diffamazione - Esclusione - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.

Non è consentito dedurre, in modo automatico, dalla pretesa innocenza dell'incolpato, peraltro non sottoposto a procedimento penale, la sussistenza del delitto di calunnia a carico dell'accusatore, ma occorre fare riferimento, oltre che alla falsità o meno dell'accusa, in via esclusiva, al sicuro e pieno convincimento dell'imputato dell'innocenza dell'incolpato al momento della presentazione della denunzia, qualora risulti dimostrato che il suo convincimento - ancorché erroneo o dubitativo - in ordine alla colpevolezza dell'accusato, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni, non essendo nemmeno sufficiente che l'accusatore sia dubbioso o poco convinto della colpevolezza del soggetto da lui accusato. (C.p., art. 368) (1).

La sola denuncia di un fatto realmente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sè non costituisce calunnia, essendo necessario, per la configurazione del delitto di calunnia, l'alterazione in tutto o in parte della verità, da cui possa derivare incolpazione penale per il denunciato. Né tale incolpazione può desumersi dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, a nulla rilevando che il denunciante abbia indicato un preciso nomen juris e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato. (C.p., art. 368) (2).

Il delitto di calunnia sussiste allorché si incolpa un soggetto, sapendolo innocente, di reati effettivi e non già putativi, cioè supposti. Ne consegue che se il fatto attribuito non corrisponde ad una determinata fattispecie legale ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la calunnia resta esclusa; né ha rilievo che il denunciante abbia o meno indicato - nella denuncia - un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, in quanto bisogna aver riguardo alla circostanza che l'attribuzione del fatto costituente reato sia falsa e cioè contenga una cosciente alterazione del vero. (C.p., art. 368) (3).

Nel delitto di calunnia l'intenzionalità dell'incolpazione e la precisa coscienza dell'innocenza dell'incolpato costituiscono due dati, che sono e vanno tenuti concettualmente distinti, in quanto ciò che rileva per il calunniatore è la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Ne consegue che l'accusa ad un soggetto di aver commesso atti penalmente illeciti, che è cosa ben diversa dalla coscienza della sua innocenza, non comporta la necessaria sussistenza di tutti gli elementi integranti il dolo nel delitto stesso, abbisognando ciascuno dei predetti elementi di un'approfondita ed adeguata valutazione da parte del giudice di merito. (C.p., art. 368) (4).

Non può ravvisarsi ipotesi di reato, ed in particolare il delitto di diffamazione, allorché taluno, in un esposto all'autorità attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge. L'evento lesivo, in questo caso, è infatti la conseguenza diretta ed immediata di un'azione lecita costituente esercizio di un diritto spettante all'agente. Occorre, però, che i fatti esposti siano veri oppure ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà ed inoltre che siano strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale si sollecita l'intervento dell'autorità. (C.p., art. 595) (5).

In tema di diffamazione, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte ritenute connotate in negativo sotto il profilo deontologico dal giudice di merito, è scriminato il denunziante che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda giudiziaria sulla rigorosa scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti negli atti, riconduce il comportamento stesso ad una causale ritenuta più infamante, ma tuttavia nemmeno esclusa, dalla persona diffamata. (Nella specie è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'autore di un esposto diretto nei confronti di un avvocato e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). (C.p., art. 595) (6).

    (1, 2, 3, 4) Sentenza ben articolata in parte motiva con numerosi riferimenti giurisprudenziali ai quali si rinvia. Cfr., inoltre, l'ampia rassegna giurisprudenziale in merito al reato ex art. 368 c.p., riportata nel CD-Rom Il repertorio di giurisprudenza, Ed. La Tribuna, Piacenza 2001. In dottrina, cfr. GIUSEPPE AMATO, Intenzionalità dell'accusa e certezza d'innocenza: due requisiti necessari che caratterizzano il dolo, in Guida al diritto 2000, 42, p. 88; MARIA PETRICCIONE, Brevi note in ordine alla configurabilità del dolo eventuale nel delitto di calunnia, in questa Rivista 1995, 614 e GIUSEPPE VIGNERA, L'innocenza dell'incolpato nel delitto di calunnia: considerazioni in tema di prova, ivi 1992, 915.


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    (5) In termini il lontano precedente Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1981, Speranza, ivi 1981, 499.


    (6) Nulla in termini, cfr. Cass. pen., sez. V, 11 giugno 1999, De Martini, ivi 1999, 84.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con sentenza del Tribunale di Perugia in data 20 aprile 1998 Novelli Franco fu dichiarato colpevole:

- del delitto di calunnia in danno dell'avvocato Grande Mario relativamente alla incolpazione di infedele patrocinio come contestata al capo F) e come contestata ai capi A), C) e H), ritenuto per questi ultimi un unico reato;

- del delitto di calunnia in danno di De Cesaris Pier Maria relativamente alla incolpazione di omissione di atti di ufficio, abuso, favoreggiamento personale come contestato ai capi A), C) e H);

- del delitto di calunnia in danno di De Cesaris, Iadanza, Marzi, De Grazia, Curti e Sica relativamente alle incolpazioni di omissione di atti di ufficio e di sottoscrizione di falsi onorari come contestati al capo F);

- del delitto di calunnia in danno di Valchera e Tomassi relativamente alla incolpazione di infedele patrocinio come contestato sub F);

- del delitto di calunnia in danno di De Grazia in relazione alla incolpazione di infedele patrocinio come contestato sub F);

- dei delitti di diffamazione come contestatigli ai capi B), D) ed E), limitatamente per questo ultimo alle condotte successive al 24 ottobre 1989 e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta più grave la calunnia in danno di Grande Mario commessa con denunzia 19 ottobre 1987, e previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, fu condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di cui condonati ex D.P.R. 394/90, anni due di reclusione.

Il Novelli fu altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Grande Mario da liquidarsi in separato giudizio, oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa di parte civile liquidate in complessive lire 7.200.000 come da notula, oltre accessori come per legge.

Fu altresì assegnata una provvisionale, immediatamente esecutiva, di lire 50.000.000.

Inoltre, con sentenza del Tribunale di Firenze in data 21 dicembre 1999 Novelli Franco fu dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 612 secondo comma c.p., contestato al n. 2 del decreto di rinvio a giudizio 26 settembre 1995 del Gip presso il Tribunale di Perugia e fu condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Il Novelli Franco fu altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Grande Mario, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile, liquidate in lire 7.315.100, di cui lire 6.500.000 per onorari, oltre al 10% a titolo di spese forfettarie ed oltre Iva e Cpa, come per legge.

Avverso le predette sentenze ha proposto appello il difensore del Novelli, deducendo:

a) quanto al delitto di calunnia in danno dell'avvocato Grande, che effettivamente le condotte processuali da questi tenute, nella qualità di difensore di fiducia del Novelli, erano state caratterizzate da errori, omissioni e condotte tali da indurre l'imputato al fondato sospetto di essere stato tradito nel mandato difensivo;

b) quanto al delitto di calunnia ai danni delle persone offese De Cesaris, Iadanza, Marzi, De Grazia, Curti e Sica, componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati...

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