Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine685-701

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@TRIBUNALE CIVILE DI TORINO Sez. dist. Moncalieri 10 maggio 2000, n. 81. Est. Vinciguerra - Actis Tessitore c. Prefetto di Torino

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Perentorietà - Obbligo di osservanza - Condizione - Tempestività del ricorso amministrativo presentato dall'interessato.

L'obbligo per il prefetto di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 204 nuovo c.s. entro il termine, ritenuto perentorio, di 90 giorni, sussiste solo in quanto il ricorso sia stato tempestivamente proposto dall'interessato (ovvero entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento). (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204) (1).

    (1) Nulla negli esatti termini. Per riferimenti di carattere generale si rinvia a POTITO L. IASCONE, Il nuovo codice della strada, Ed. La Tribuna, Piacenza 2000, sub art. 204.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 6 ottobre 1999 lo Studio Associato Brignolo, Caruso, Actis Tessitore proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 contro l'ordinanza n. 850/R/99 emessa dalla Prefettura di Torino, con cui si intimava il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Sosteneva il ricorrente che la Prefettura non aveva rispettato il termine previsto dall'art. 204 c.d.s. per emettere la decisione sul ricorso amministrativo presentato dall'interessato.

La Prefettura di Torino faceva pervenire in Cancelleria gli atti relativi alla pratica del ricorrente.

La causa era decisa all'udienza del 13 aprile 2000 con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Osserva il Giudice che l'obbligo, per il prefetto, di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 204 c.d.s. entro il termine di gg. 90 (decorrenti dalla data di presentazione del ricorso amministrativo: art. 203 c.d.s.) sussiste in quanto il ricorso sia stato tempestivamente presentato dall'interessato, entro gg. 60 dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento. Nel caso di mancata, o di tardiva presentazione del ricorso, e nel caso non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, «il verbale. . . costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203 comma 3 c.d.s.). Ne consegue che la Prefettura, nel caso di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, non è legata ai termini, ritenuti perentori, dell'art. 204 c.d.s., proprio perché non emette alcuna ordinanza-ingiunzione: il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento.

Pertanto, nel caso di specie il ricorrente non può dolersi della asserita intempestività dell'ordinanza con cui il prefetto ha dichiarato la «irricevibilità» del ricorso, proprio perché il ricorso stesso, depositato fuori termine, era ab origine inidoneo a provocare l'inizio del procedimento amministrativo regolato dagli artt. 203 e 204 c.d.s. e destinato fisiologicamente a concludersi con l'emissione di ordinanza-ingiunzione.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, in quanto parte convenuta non è costituita tramite avvocato. (Omissis).

@TRIBUNALE PENALE DI UDINE Decr. 18 aprile 2000. Est. Beltrame - Imp. Soc. Ispef Servizi Ecologici ed altro

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Trasporto - Formulario di identificazione - Finalità - Controllo sulle attività di gestione dei rifiuti - Ipotesi di falsa rappresentazione dei rifiuti in esso certificati - Conseguenze. Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Trasporto illecito - Confisca del mezzo di trasporto - Natura obbligatoria della misura di sicurezza patrimoniale - Presupposto per l'adozione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. - Autosufficienza.

Considerato che il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 22/97 deve consentire di individuare immediatamente l'origine, tipologia e quantità del rifiuto al fine di consentire il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti, qualora esso sia falsamente rappresentativo dei rifiuti in certificati si può addivenire, pur nell'apparente rispetto delle regole, ad uno smaltimento in impianto in realtà non autorizzato a ricevere quei determinati rifiuti e, quindi illecito. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il predetto formulario è sprovvisto di indicazioni idonee ad individuare la tipologia del rifiuto che, anzi, dai riscontri acquisiti pare di natura tossico nociva (o, secondo la vigente classificazione, pericolosa) per l'elevata percentuale di metalli pesanti presenti, è logico dedurre da tali elementi la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 22/97. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15) (1).

Il dato testuale del comma 2, dell'art. 53, del D.L.vo n. 22/97, non lascia dubbi in ordine alla natura obbligatoria (e non discrezionale) della misura di sicurezza patrimoniale in esso prevista dalla confisca del mezzo di trasporto che, quindi, dovrà essere irrogata in ogni caso in cui venga emessa una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi di «patteggiamento», e, che, di per sè è sufficiente a giustificare l'adozione del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. a prescindere, quindi, dai presupposti di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53; c.p.p., art. 321) (2).

    (1, 2) Non risultano editi precedenti che abbiano affrontato l'esatta questione. Si riportano gli estremi di pubblicazione dei richiami giurisprudenziali citati in motivazione: Corte cost., 8 giugno 1994, n. 229, in Giur. cost. 1994, 1922; Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 162 e Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 1994, Ferrante, in Riv. pen. 1994, 1304.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Premesso in fatto che nel corso di un'ispezione effettuata in data 7 aprile 2000 presso il Consorzio di Depurazione Acque della Bassa Friulana, ubicato in zona industriale di San Giorgio di Nogaro, via Enrico Fermi, dai Carabinieri del N.O.E. di Udine congiuntamente alla Guardia di Finanza, si è proceduto al controllo ed al sequestro della cisterna di un automezzo che ivi aveva trasportato rifiuti per lo smaltimento, avente motrice targata AM088XP e semirimorchio targato AA45642 di proprietà di Dean Luigi, legale rappresentante della Ditta «Ispef Servizi Ecologici», corrente in Fiume Veneto, via Raffaello n. 4, riscontrando quanto segue.

Dall'esame del formulario di identificazione del rifiuto (acquisito agli atti ed) esibito dall'autista del menzionato automezzo è emerso che i rifiuti trasportati erano costituiti da «Fanghi di lavorazione alimentare derivante da trattamenti sul posto degli effluenti» con codice CER 020603 per una quantità pari a kg. 23.720, prelevati presso la società «Roncadin spa», corrente in Meduno (PN), via Monteli n. 3, e destinati al Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana per le operazioni di smaltimento di cui ai codici D8 (Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) e D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12, ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.), di cui all'allegato B, annesso al D.L.vo n. 22/97.

La ditta di autotrasporti risulta regolarmente autorizzata al trasporto dei rifiuti e per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche del materiale il citato formulario (v. apposita casella) rinvia al certificato di analisi.

Quest'ultimo, a detta del conducente dell'automezzo che ne risulta sprovvisto, è custodito presso il Consorzio destinatario del rifiuto. Il responsabile del Consorzio richiesto in tal senso dai militari operanti produce un certificato di analisi di data 29 agosto 1997 relativo ad un prelievo di «Fanghi pompabili da impianto di depurazione» codice CER 020603 effettuato presso la società «Pizzapasta & Co. srl» di Meduno, via Monteli n. 3, e, quindi, riferito a diversa azienda produttrice del residuo rispetto a quella che risulta indicata nel formulario di identificazione dei rifiuti e che ha incaricato la ditta di trasporto di effettuare l'operazione di smaltimento presso il depuratore.

La società «Pizzapasta & Co. srl» e la «Roncadin spa» sono situate nello stesso luogo ed al medesimo numero civico per cui si può presumere che si sia trattato o di un trasferimento della stessa azienda da una società ad un altra o di mutamento della ragione e denominazione della medesima società tuttavia, allo stato, nulla è dato conoscere circa eventuali mutamenti del ciclo produttivo, dei rifiuti prodotti e della tipologia di depurazione effettuata dalla nuova azienda, sicché il vecchio certificato in questo senso non può essere ritenuto idoneo a comprovare la natura dei rifiuti sottoposti a sequestro.

Devesi pure sottolineare che anche la denominazione dei rifiuti è mutata da «Fanghi pompabili da impianto di depurazione» a «Fanghi di lavorazione alimentare derivante da trattamenti sul posto degli effluenti» e, seppur il codice CER è rimasto invariato, da tale cambiamento parrebbe desumersi una diversa composizione dei materiali e che, comunque, già quelli prodotti dalla vecchia azienda evidenziano un'elevata presenza di metalli pesanti sicché, valutate congiuntamente dette circostanze, correttamente gli investigatori hanno ritenuto che la cisterna contenesse rifiuti pericolosi (o meglio tossici e nocivi il cui smaltimento non era possibile nell'impianto, nei termini più oltre specificati).

Non va poi sottaciuta la circostanza che nel formulario di identificazione è indicata espressamente come destinazione del rifiuto l'operazione di smaltimento D9, concernente il trattamento fisico-chimico dei rifiuti, ed integrante ex se grave indizio della pericolosità dei materiali...

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