Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine663-671

Page 663

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 13 gennaio 2001, n. 623. Pres. Chiavetta - Est. Ranieri - Trincia (avv. Columba) c. Aeroporti di Roma spa (avv.ti Cardia e Tanucci).

Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Parcheggio lunga sosta di aeroporto - Contratto - Qualificazione - Danni subiti da autovettura - Responsabilità del gestore.

Il contratto atipico di posteggio auto nel parcheggio «lunga sosta» di un aeroporto, con assunzione dell'obbligo di custodia, va qualificato deposito e non locazione di area, sicché il gestore del parcheggio stesso è responsabile dei danni arrecati da ignoti all'automezzo durante la sosta, stante che la clausola posta nel «regolamento», per cui il gestore non risponde dei danni cagionati da terzi, estrinseca una limitazione di responsabilità priva di efficacia giuridica. (C.c., art. 1218; c.c., art. 1229; c.c., art. 1341; c.c., art. 1469 bis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato nell'aprile 1999 Trincia Piero appellava la sentenza n. 14/98 emessa dal Giudice di Pace di Roma - Sezione distaccata di Fiumicino con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni riscontrati sulla propria auto il giorno 16 dicembre 1996 all'atto del ritiro della stessa dal parcheggio «lunga sosta» dell'Aeroporto di Fiumicino gestito dalla società convenuta.

A sostegno deduceva l'erroneità della sentenza che aveva qualificato il rapporto intercorso come locazione di area anziché come deposito; ne era conseguito che la società convenuta non era stata dichiarata tenuta alla custodia del veicolo ed alla sua restituzione nelle stesse condizioni in cui era stato consegnato.

Costituendosi, la società Aeroporti di Roma deduceva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.

All'esito delle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva ora all'esame di questo Collegio, una volta spirati i termini di cui all'art. 190 del codice di procedura civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - L'appello è fondato.

1.1. - Gli elementi probatori acquisiti al processo depongono nel senso che tra le parti sia intercorso un contratto atipico di posteggio di auto, con assunzione di un obbligo di custodia.

Dall'esame della prova testi si evince infatti che chi entra nel parcheggio lunga sosta a pagamento, all'altezza del gabbiotto ove è presente una persona addetta, legge un cartello ove è scritto «sorveglianza». Dalle foto dei luoghi prodotte e non contestate si evince che l'area è recintata con cancellata idonea ad impedire il transito indiscriminato di persone al suo interno. I testi hanno riferito che il parcheggio è sorvegliato 24 ore su 24 per il tramite di personale di un istituto di vigilanza che circola o a piedi o a bordo di autovetture di servizio. Su tale ultimo punto, deve subito osservarsi che non appare verosimile che il controllo sia finalizzato esclusivamente alla difesa della proprietà e degli impianti, posto che essi - per quanto è visibile dalle foto prodotte - non appaiono avere in sè alcun significato economico apprezzabile, tale comunque da giustificare, da soli, l'esborso di un corrispettivo di presumibile apprezzabilità economica connesso all'espletamento della diuturna attività di vigilanza.

Per quanto riguarda invece la acclarata presenza di telecamere a circuito chiuso si osserva che esso non costituisce elemento probatorio deponente in senso favorevole per l'attore, posto che i testi hanno riferito che le telecamere consentono esclusivamente il controllo a distanza delle casse automatiche e non già il controllo di tutta l'area di parcheggio.

Rappresenta invece altro elemento probatorio altamente inferente nel senso della riconducibilità del rapporto allo schema del deposito il fatto che la società Aeroporti nel «regolamento» riprodotto sui cartelli allocati nell'area di posteggio (art. 6) dichiara di volersi avvalere del diritto di ritenzione dell'auto ai sensi dell'art. 2756 c.c. in caso di mancato pagamento del prezzo di parcheggio, tale diritto è spiegabile con un contratto di deposito e non con il diritto di credito del locatore al pagamento del corrispettivo della cosa locata.

Quanto poi alla clausola presente nel detto «regolamento» secondo cui il gestore dichiara di non rispondere dei danni cagionati da terzi si osserva che essa - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - sostanzia una limitazione di responsabilità che ponendosi contro le norme di cui agli artt. 1229, 1341 e 1469 bis comma 3 n. 2 codice civile non può esplicare alcuna valida efficacia giuridica (cfr. Cass. n. 6866/93 in tema di clausole vessatorie).

Ma approfondendo ancor più la fattispecie sottoposta all'esame si osserva che non è emerso alcun elemento probatorio da cui poter inferire che l'interesse negoziale comune delle parti sia ricostruibile in termini di contratto di locazione. Anche la immediata percezione fenomenologica dello svolgimento del rapporto porta ad escludere che l'utente: a) prenda in consegna l'area necessaria per la sosta del veicolo (art. 1587 c.c.); b) possa gestire autonomamente la piazzola prescelta, ammettendo a titolo gratuito od oneroso altre persone ad un uso alternativo o contestuale all'interno dell'area, pagando pur sempre un solo corrispettivo (art. 1594 c.c.); c) assuma l'obbligo di effettuare le piccole manutenzioni sull'area specifica e sulle strutture generali di utilità comune (art. 1576 c.c.).

Per quanto riguarda poi l'assunto secondo cui la consegna dell'auto in termini di deposito va esclusa perché il rapporto avviene senza alcun contatto tra persone ma in modo completamente automatizzato mediante congegni meccanici, si osserva che esso non ha alcun pregio. Trattasi solo di mera applicazione dell'evoluzione tecnologica nei rapporti sociali; in base ad essa talune attività in precedenza necessitanti della presenza di lavoratori dipendenti sono oggi ugualmente espletate mediante congegni meccanici/elettronici/informatici. Inferire alcunché da tale fatto ai fini della ricostruzione del negozio posto in essere dalle parti è tanto suggestivo quanto razionalmente infondato. Un rapporto giuridico non muta natura in base alle concrete modalità di esecuzione (cfr. sul punto l'interessante sentenza, edita, delPage 664 Pretore di Verona del 29 gennaio 1981, giudice Iacovone, parti Battistella c. ANCR Verona; v. anche Cass. n. 11568/90 circa l'irrilevanza dell'affidamento del veicolo a persona fisica ai fini dell'instaurarsi dell'obbligo di controllo e custodia).

Ugualmente inconferente è l'argomento secondo cui, non essendovi correlazione tra biglietto magnetizzato e specifico veicolo, e non avendo rilevanza quale persona ritira l'auto, dovrebbe essere senz'altro esclusa l'esistenza di un obbligo di custodia. Invero, anche nelle fattispecie che sono tipicamente di deposito le parti possono ben concordare che la restituzione avvenga non già nelle mani di una determinata persona fisica ma in base alla mera presentazione di una determinata ricevuta o di un talloncino di riconoscimento rilasciato dal gestore al momento della consegna. È altresì agevole controdedurre che il grado di automatizzazione e semplificazione del funzionamento del parcheggio risponde a scelte proprie del gestore, organizzative ed economiche; ma egli ben potrebbe utilizzare un metodo automatizzato (od anche solo in parte automatizzato) che consenta di collegare ad un certo biglietto magnetizzato una certa auto, in modo che, all'uscita, si possa controllare se vi siano in circolazione uno o più biglietti per la medesima auto.

Un ultimo approfondimento. Nella situazione fattuale e giuridica propria della concreta fattispecie sopra esaminata, si osserva che non sono pertinenti ed utili le argomentazioni tratte dalle motivazioni delle due sentenze del Tribunale di Milano, edite, l'una del 19 maggio 1994 l'altra dell'11 marzo 1996 con le quali è stata affermata, in relazione alla soc. Sea Parking che gestisce i parcheggi aeroportuali di Linate Nord e di Malpensa, l'esistenza di una locazione di area e non di deposito. In particolare, mostra tutta la sua acriticità ed apoditticità l'assunto secondo cui l'utente avrebbe per scopo primario quello di «liberarsi» dell'auto piuttosto che quello di affidarla in custodia. Ciò, nel presupposto che non vi sono aree libere per il parcheggio nella zona aeroportuale, essendo questa notoriamente costellata di divieti. A tale argomentazione può replicarsi, da un lato, che essa costituisce una mera congettura, posto che l'utente ben potrebbe decidere di giungere in aeroporto con la propria auto (magari di un certo valore) perché fa affidamento nella sua custodia; dall'altro, non è stato dimostrato nel caso di specie che non sussistano nella zona aeroportuale di Fiumicino aree non a pagamento destinate a parcheggio lunga sosta e collegate con l'aerostazione.

Deve, in definitiva, applicarsi la normativa prevista per il contratto di deposito (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n. 5959/79 e Cass. n. 7557/83).

1.2. - Procedendo oltre nell'esame del merito della domanda, si osserva che l'attore ha provato di aver ritirato l'auto dopo l'effettuazione di un tagliando presso una autofficina, senza che questa presentasse difetti nella vernice della carrozzeria; subito dopo si è recato in aeroporto. Vi è dunque prova sufficiente del fatto che il danno è stato procurato durante i tre giorni in cui l'auto ha stazionato nel parcheggio.

Alla convenuta/appellata neppure giova la statuizione contenuta nella sentenza 15 giugno 1983 del Pretore di Verona, edita, (giudice D'Ascola, parti Bonuzzi c. Coop. Pos). Infatti, nella specie, non può parlarsi di danni di limitata entità (danni che dunque possono incolposamente sfuggire all'attenzione del gestore del parcheggio), atteso che le strisciate sulla carrozzeria sono state varie ed hanno riguardato entrambe le fiancate; inoltre, all'evidenza, i danni non sono stati causati dall'imperita manovra di conducenti di altri veicoli ma dall'opera pervicace di una persona che ha agito...

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