Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 1 marzo 2001. Pres. Verrina - Est. Di Salvo - Ric. Pisano.

Revisione - Richiesta - Inammissibilità - Per manifesta in fondatezza - Criteri di rilevazione. Revisione - Casi - Prove nuove - Nozione.

Una richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile, per infondatezza, solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame delibativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità. (C.p.p., art. 633).

Deve considerarsi prova nuova anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non fu portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità al mancato esercizio dei poteri ufficiosi del giudice della cognizione, ovvero ad un'eventuale negligenza della difesa del condannato. (C.p.p., art. 630).

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE. 3. - La «novità» e la «rilevanza» degli elementi di prova - Contrasto della giurisprudenza di legittimità - Soluzione adottata e criteri logico-giuridici seguiti dalla Corte.

Detto ciò con riferimento all'eccezione di inammissibilità sollevata dal P.G. di udienza, va ricordato che la formulazione dell'art. 634 c.p.p. limita la possibilità di dichiarare inammissibile una richiesta di revisione, per infondatezza, «solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame delibativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità...» (cfr. Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1992, dep. 10 marzo 1992, imp. Nicosia, in Cass. pen. 1993, 1066, p. 1791; in senso conforme: Cass. pen., sez. VI, n. 890, c.c. 22 febbraio 1996, dep. 21 giugno 1996, ric. Nunziata; Cass. pen., sez. I, n. 1005, c.c. 10 marzo 1993, dep. 16 aprile 1993, imp. Failla, C.E.D. 194129; Cass. pen., sez. I, n. 2374, c.c. 25 maggio 1992, dep. 7 luglio 1992, imp. La Guzza, C.E.D. 191038).

Viceversa, nel caso di specie la Corte ha rilevato che, così come sostenuto dalla difesa del Pisano, gli elementi di prova dedotti nella richiesta di revisione hanno la caratteristica della «novità», diversamente da quanto prospettato, sotto altro profilo, dal procuratore generale di udienza, nonché dai difensori delle costituite parti civili, sia all'udienza del 4 dicembre 2000 sia, in sede di conclusioni, all'odierna udienza.

Ed invero, il geometra Antonio Brunettini non fu mai esaminato nel giudizio di cognizione, la geometra Rosso non fu esaminata, nel corso del giudizio di cognizione, né in ordine al capitolo di prova sul «presentatore della pratica "Monari"» né in ordine alle «modalità di compilazione e rilascio del modello di ricevuta», né consultò il modello di ricevuta della «pratica "Monari"» che la consulenza grafica mai espletata nel giudizio di cognizione, allegata alla richiesta di revisione, ha dimostrato essere stata compilata personalmente dal Pisano.

Nella sentenza della quale si invoca la revisione, l'alibi prospettato del Pisano - condannato per uxoricidio in concorso con la propria amante Silvana Agresta, delitto consumato in Riano, nell'abitazione di quest'ultima - fu definito «caduco, privo di consistenza e non dimostrato, se non nei riferimenti temporali, tutt'altro che certi» (cfr. sent. Corte Ass., p. 81 e sent. Corte Cass., p. 18).

Pertanto, la rilevanza e la decisività della prova d'alibi del Pisano, offerta con i nuovi mezzi di prova, si ricava dalla stessa sentenza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso del Pisano, ribadì proprio il principio di diritto della «validità del giudizio di colpevolezza fondato su un alibi non confermato, né smentito, ovvero compiacente» (cfr. sentenza Corte Cass. in atti, p. 19).

La prova d'alibi sulla presenza del Pisano presso gli Uffici del catasto di Roma nello stesso momento in cui a Riano fu perpetrato il delitto è, inoltre, idonea - se accertata - a superare i dubbi insinuati nel giudizio di prima istanza in ordine agli effettivi orari di uscita e rientro, la mattina del 4 agosto 1993, dall'Istituto superiore di polizia del Pisano il quale, in altre occasioni, sarebbe entrato ed uscito a proprio piacimento, con la tolleranza di chi era tenuto a vigilare.

Per tali ragioni va respinta anche l'eccezione di inammissibilità formulata dai difensori delle costituite parti civili i quali, contrariamente a quanto risulta dagli atti processuali, hanno sostenuto che la richiesta di revisione sarebbe stata tesa a riproporre la deduzione di un alibi «già ripetutamente disatteso e contestato dalle sentenze di merito e dal loro controllo di legittimità».

Proprio perché emerge ictu oculi che i mezzi di prova indicati dal Pisano a sostegno dell'alibi sono diversi da quelli prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione, l'errore di diritto compiuto dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili consiste nella confusione giuridica operata tra il «tema probatorio» (nel caso di specie, «dimostrazione dell'alibi»: tema che non deve certamente essere «nuovo») ed i «mezzi di prova» (elementi di prova dedotti a sostegno della richiesta di revisione che, viceversa, a pena d'inammissibilità, debbono necessariamente essere «nuovi»).

Al riguardo, la Corte Suprema, in un caso del tutto simile a quello in esame, ha statuito che la riprospettazione di un alibi già disatteso o ritenuto non dimostrato, non rende affatto inammissibile la revisione (Cass. pen., sez. V, n. 515, c.c. 26 ottobre 1999, Zuccari), laddove il condannato, a sostegno dell'alibi, abbia prospettato nuovi «elementi di prova» (nel caso di specie costituiti dalla testimonianza del geometra Brunettini, mai sentito nel corso del giudizio di prima istanza, della geometra Rosso, mai sentiti nel corso del giudizio di prima istanza sulle modalità di presentazione della «pratica "Monari"», dalla consulenza grafica, mai espletata nel corso del giudizio di cognizione, nonché dalla c.t.u. mai espletata, nel corso del giudizio di cognizione, sui tempi di assorbimento del farmaco Plegine).

Ha, infatti, chiarito la Corte Suprema, nella ricordata sentenza (con la quale fu annullata con rinvio una declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione delibata de Page 324 plano da questa corte di merito), che il «tema probatorio» è, per definizione, quasi sempre identico, mentre è necessario - ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione - che soltanto gli «elementi di prova» (come è avvenuto nel caso di specie) siano nuovi e diversi da quelli già prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione (cfr., negli esatti termini, Cass. pen., sez. V, n. 515, c.c. 26 ottobre 1999, dep. 1 febbraio 2000, pres. Foscarini, rel. Occhionero, ric. Zuccari, annulla con rinvio Corte App. Perugia).

Per quel che concerne il caso in esame, è sufficiente rilevare che la sentenza di condanna di primo grado affermò che «non risultano acquisiti elementi di sicuro riscontro alle sue dichiarazioni» (fol. 82-83), non risultando chi avesse presentato detto atto (fol. 85), ritenendo - quindi - «carente l'alibi del Pisano» (fol. 86).

Ciò posto, incontestabile appare - pertanto - la decisività (ai fini dell'ammissibilità della presente richiesta di revisione) della dimostrazione che il Pisano ha inteso fornire, tendente a colmare quella lacunosa situazione probatoria che indusse i giudici di prima istanza e la Corte Suprema di Cassazione a definire «caduco» l'alibi prospettato dal Pisano.

Ed infatti, i mezzi di prova indicati dalla difesa del condannato sono apparsi proprio tesi a fornire riscontro e, quindi, veridicità a quanto dichiarato - nell'immediatezza - dal Pisano, detenuto in costante stato di isolamento, all'atto del primo interrogatorio reso al P.M. (cfr. all. 65 della richiesta di revisione), attraverso l'esame di testimoni diretti, presenti negli uffici del catasto il giorno del delitto, mai ascoltati sul punto in dibattimento, donde l'evidente elemento di «novità» e «rilevanza» degli elementi di prova dedotti nella richiesta di revisione.

Per le medesime ragioni va, altresì, disatteso quanto prospettato dai difensori delle costituite parti civili, i quali hanno sostenuto che la prova che Pisano Massimo effettivamente presentò di persona presso gli uffici del Catasto di Roma la mattina del 4 agosto 1993 la pratica «Monari» risulterebbe «palesemente assurda, irrilevante ed inammissibile, perché in contrasto con tutte le risultanze processuali già ampiamente sottoposte a valutazione critico-probatoria, sulle quali si è formata la cosa giudicata».

I difensori delle costituite parti civili non hanno, infatti, considerato che la sentenza di condanna del Pisano fece riferimento ad un'unica pratica, quella «Trappetti» (cfr. pp. 81, 83, 84 sent. condanna primo grado), omettendo la valutazione della seconda pratica, mentre le stesse parti civili, nella loro memoria, hanno dato atto che le pratiche sono «due» («Trappetti» e «Monari») e che esse «si differenziavano per la modalità di presentazione», tanto che i numeri di protocollo venivano annotati su due registri diversi, con numerazione di protocollo differenti e che, fino al presente giudizio, risultava acquisito, peraltro esclusivamente agli atti del fascicolo del pubblico ministero, soltanto un registro di protocollo delle nuove iscrizioni, e cioè quello relativo alla pratica «Trappetti».

Di qui la rilevanza della testimonianza della geometra Rosso, mai sentita nel giudizio di cognizione sulle modalità di presentazione della seconda pratica, quella «Monari».

E la «novità» non può che essere desunta proprio dalla circostanza che al Corte d'assise di Roma, che pur ebbe a constatare la presenza del timbro e della firma del geometra (cfr. all. 12 alla richiesta di revisione), non esaminò come testimone la sig.ra Rosso (il cui nome e la cui firma erano pur presenti su entrambe le pratiche e sulla ricevuta provvisoria) e che il pubblico ministero la escusse, soltanto ex art. 430 c.p.p., all'esito dell'udienza dibattimentale in cui fu esibito il corpo di...

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