Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI LODI Ord. 8 novembre 2000. Est. Conti - Gaiotti (avv. Boienti) ed altri c. Dossena (n.c.) e Assicurazioni Commercial Union (avv. Toninelli).

Procedimento civile in genere - Intervento in causa di terzi - Volontario - Nell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. - Tardività.

Deve considerarsi tardivo l'intervento volontario effettuato all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Fattispecie nella quale, in forza di tale principio, il giudicante ha respinto la richiesta di notifica dell'atto di intervento ad un convenuto contumace). (C.p.c., art. 183; c.p.c., art. 268) (1).

    (1) Nel senso che la previsione dell'art. 268 c.p.c. - secondo cui l'intervento può aver luogo finché non siano precisate le conclusioni, e comunque non consente di compiere atti ormai preclusi per le parti già in causa - va coordinata alle scansioni processuali introdotte dalla novella del 1990, e pertanto dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente e non quello litisconsortile o adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso v. trib. civ. Milano 29 ottobre 1998, in Giur. merito 1999, 754. Cfr. inoltre Trib. civ. Monza 12 settembre 1998, ibidem. Sui poteri dell'interventore in senso contrario alla giurisprudenza citata, v. infine Cass. civ. 15 maggio 1996, n. 4504, in Arch. civ. 1997, 337.


Giudice dott. Alessandro Conti, letti gli atti e a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 3 novembre 2000; rilevato che la domanda proposta da Samarati Rosangela a mezzo di intervento volontario, avvenuto all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 22 settembre 2000, non appare, allo stato e salva ogni diversa valutazione, presentata tempestivamente (cfr. Trib. Monza, sent. 12 settembre 1998; Trib. Roma sent. 17 febbraio 1998) e che non occorre, pertanto, disporre la notifica della comparsa di intervento al convenuto contumace Dossena Ivano;

P.Q.M.

Respinge la richiesta di notifica della comparsa di intervento del terzo Samarati Rosangela al convenuto Dossena Ivano.

Fissa, sempre ex art. 183 c.p.c., l'udienza del 31 gennaio 2001, ore 9,30.

Si comunichi.

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 28 agosto 2000, n. 26628. Est. Romagnoli - Farhat (avv. Federico) c. Comune di Roma (n.c.).

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - In materia di sosta - Ausiliari del traffico - Competenze - Aree oggetto di concessione - Aree immediatamente limitrofe - Condizioni.

I c.d. ausiliari del traffico possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, comma 132, L. n. 127/1997, sia all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, benché, in questo ultimo caso, solo a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre atte a garantire la concreta funzione del parcheggio in concessione. (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) (1).

    (1) Sulle competenze dei c.d. ausiliari del traffico, v. Cass. civ. 25 ottobre 1999, n. 11949, in questa Rivista 1999, 967; Trib. civ. Perugia 5 ottobre 1999, n. 455, ivi 1999, 902; Pret. civ. Torino 9 maggio 1998, n. 1012, ivi 2000, 150 e Tar Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 1997, n. 395, ivi 1997, 818.


Con ricorso depositato il 9 settembre 1999, il Farhat propose opposizione avverso l'accertamento di violazione del c.s. del 28 aprile 1999 per avere parcheggiato l'autovettura Fiat Uno, targata RM 110732, senza esporre il necessario titolo di pagamento. Sosteneva il ricorrente che il pagamento del parcheggio non era dovuto, in quanto l'auto era stata lasciata in sosta «fuori delle strisce blu».

Il Comune di Roma non si è costituito, né ha provveduto a depositare alcun documento.

Il legale del ricorrente ha insistito, all'udienza del 31 maggio 2000, per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna del Comune alle spese.

Il Giudice ha dato lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il verbale d'accertamento è nullo. È ben vero infatti che gli incaricati del servizio in oggetto (c.d. «ausiliari del traffico») possono procedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 132 L. 127/1997, sia all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione da parcheggi, sia nelle aree immediatamente limitrofe, ma, in quest'ultimo caso, solo «a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta funzione del parcheggio in concessione» (circolare 17 agosto 1998 n. 300/A/55042/110/26 del Ministero dell'Interno - Dip. P.S.).

Orbene, non solo il Comune, non costituendosi, non ha contestato che l'autovettura del ricorrente sostasse fuori della zona in concessione, ma non ha dato la prova - che gli incombeva - che l'area su cui il veicolo era parcheggiato fosse «spazio indispensabile» al compimento delle manovre necessarie all'accesso al parcheggio. La mancanza di tale dimostrazione comporta la nullità del verbale d'accertamento.

Le spese seguono la soccombenza. (Omissis).

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I

@TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA 26 settembre 2000, n. 372. Est. Cuomo - Milano (in proprio) c. Comando Polizia Municipale di Sessano del Molise ed altra (avv. Grella).

Depenalizzazione - Accertamento delle sanzioni amministrative - Contestazione immediata - Necessità - Carenze organizzative della P.A. - Irrilevanza.

L'infrazione al codice della strada accertata mediante apparecchi di rilevamento elettronico della velocità deve essere, di regola, immediatamente contestata al trasgressore anche mediante organizzazione dell'apposito posto di blocco. Pertanto, il ricorso a clausole di stile nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, che afferiscono «all'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari» o ad altre giustificazioni analoghe, è del tutto illegittimo e contraddittorio ove si accerti che la pubblica amministrazione (nella specie la polizia municipale) non dispone di mezzi e personale sufficiente per predisporre il necessario servizio per garantire la contestazione immediata. In tal caso la pubblica amministrazione dovrebbe astenersi dall'installazione di apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità atteso che, per proprie deficienze organizzative e non per difficoltà connesse al traffico veicolare o alla velocità di percorrenza, la contestazione immediata non sarebbe mai possibile. (Nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201) (1).

II

@GIUDICE DI PACE DI PIACENZA 16 maggio 2000. Est. Moizo - Simone (avv. Madoi) c. Prefettura di Piacenza.

Depenalizzazione - Accertamento delle sanzioni amministrative - Contestazione immediata - Necessità - Individuazione personale del contravventore - Utilizzo di apparecchi rilevatori che per caratteristiche strutturali non consentano la contestazione immediata - Ricorso generalizzato all'art. 384 regolamento nuovo c.s. - Natura eccezionale di tale norma - Conseguenze.

In tema di autovelox, la contestazione dell'eccesso di velocità deve essere immediatamente conseguenziale all'accertamento dell'infrazione, con tempestiva individuazione personale del contravventore. Pertanto, deve dichiararsi nullo il verbale di contestazioni elevato dalla polizia municipale la quale abbia rilevato la violazione del limite di velocità attraverso l'utilizzo di un apparecchio (nella specie Veloantic 512, mod. 103 E) che, per quanto omologato dal Ministero dei lavori pubblici, non consente mai, in considerazione delle caratteristiche strutturali (stampa successiva della fotografia), la contestazione immediata dell'infrazione al conducente, determinando in tal modo un ricorso generalizzato all'art. 384 del regolamento nuovo c.s., norma da applicarsi solo in via eccezionale. (Nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201; reg. nuovo c.s., art. 384) (2).

    (1,2) Il principio secondo cui il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente - con prudente apprezzamento - in relazione alle circostanze del caso concreto che la detta contestazione sarebbe stata possibile e, cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrino la possibilità della contestazione stessa, trovasi espresso in Cass. civ. 3 aprile 2000, n. 4010, in questa Rivista 2000, 383 e Cass. civ. 18 giugno 1999, n. 6123, ivi 1999, 984 con nota di R. BELLÈ.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 16 ottobre 1999 Fabio Milano proponeva opposizione avverso il sommario processo verbale di contravvenzione n. 250/99 del 13 settembre 1999 elevato dal Comando Polizia Municipale del Comune di Sessano del Molise, relativa al pagamento di sanzione pecuniaria ed accessori per una violazione al codice della strada, eccependo la mancata contestazione immediata dell'infrazione.

Radicatosi il contraddittorio, l'amministrazione che aveva proceduto all'accertamento dell'infrazione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in considerazione del corretto rilevamento dell'infrazione e della conseguente contestazione per notifica.

All'udienza del 21 settembre 2000 la causa veniva discussa e, all'esito, il Giudice la decideva come da dispositivo allegato agli atti, di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

La Polizia Municipale del Comune di Sessano del Molise, mediante rilevamento elettronico della velocità, ha accertato una velocità di transito del veicolo di proprietà del ricorrente di Km/h 122, eccedendo di Km/h 42 il limite massimo consentito dall'ente proprietario della strada, senza tuttavia contestare immediatamente l'infrazione in quanto «l'apparecchiatura di rilevamento ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal...

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