Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine831-845

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@TRIBUNALE DEL RIESAME DI ASTI Ord. 13 giugno 2001. Pres. ed est. Polidori - Ric. Scagnetti.

Veicoli - Telaio - Difformità del numero di telaio rispetto a quello riportato nella carta di circolazione - Errore materiale - Grossolana modifica - Riciclaggio - Sussistenza dell'ipotesi di reato - Sequestro del veicolo disposto dai C.C. e convalidato dal P.M. - Annullamento.

Allorquando il numero di telaio di un veicolo sia stato grossolanamente modificato al solo scopo di porre rimedio alla difformità, dovuta a mero errore materiale, rispetto al numero riportato nella carta di circolazione, nell'accertata insussistenza dell'ipotesi di reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., non ricorrano motivi per continuare ad applicare il sequestro preventivamente disposto dalla polizia giudiziaria e convalidato dal P.M. (C.p., art. 648 bis) (1).

    (1) Per soli riferimenti, v. Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 1997, in questa Rivista 1998, 349, secondo cui la sostituzione della targa di un'autovettura che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. (come modificato dall'art. 4 L. 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.


(Omissis). - Letta la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro di autoveicolo disposto dai Carabinieri di Asti in data 11 maggio 2001 e convalidato dal P.M. in pari data, proposto dallo Scagnetti Agostino, depositato in cancelleria;

Rilevato che il ricorrente Scagnetti Agostino ha assunto la qualità di indagato nel procedimento penale n. 1793/01 R.G. pendente presso il Tribunale di Asti, in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 bis, 649 c.p.;

Letti gli atti fatti pervenire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti in data 4 giugno 2001; in seguito all'udienza in camera di consiglio del giorno 11 giugno 2001; ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 324 c.p.p.

Con la richiesta di riesame esponevano i difensori dello Scagnetti che costui in data 22 maggio 2001 era venuto a conoscenza del fatto che la vettura, una Seat Ibiza 1.4, targata BL 438 YS era stata sottoposta a sequestro in quanto il numero di telaio sulla carrozzeria sarebbe stato ripunzonato e non corrispondente a quello riportato sulla carta di circolazione; che tale difformità non avrebbe dovuto interpretarsi come un indice della provenienza illecita, ma soltanto come il frutto di un mero errore materiale commesso in sede di fabbricazione.

Tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe avvalorata anche dalla missiva proveniente dalla Autogerma Spa, distributrice per l'Italia del marchio Seat, in data 7 giugno 2001, allegata alla copia al ricorso. L'Autogerma inoltre avrebbe anche autorizzato la concessionaria Scagnetti a richiedere all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. la conseguente rettifica.

Rileva il collegio che dagli atti trasmessi dal pubblico ministero si evince che tale Gallino Giuseppe si presentava in data 11 maggio 2001 avanti ai Carabinieri di Asti esponendo di aver acquistato la vettura citata presso la concessionaria Scagnetti di Asti e di aver riscontrato la suddetta difformità; aveva quindi provveduto a fare evidenziare tale contrasto alla concessionaria dove il veicolo veniva mandato in carrozzeria e veniva fotografato senza dare alcuna spiegazione; successivamente il Gallino, riportata la vettura a casa, si accorgeva che il numero di telaio era stato alterato, modificando numeri e lettere (si veda informativa di reato 12 maggio 2001). I carabinieri, constatata l'alterazione del numero di telaio, ravvisata la condotta di cui all'art. 648 c.p. sottoponevano la vettura a sequestro penale, con provvedimento d'iniziativa che veniva tempestivamente convalidato dal P.M., trattandosi di corpo del reato o di cose comunque pertinenti al reato.

Successivamente alla trasmissione degli atti, l'ufficio del P.M. faceva pervenire l'esito dell'attività di indagine delegata (informativa C.C. San Damiano d'Asti 8 giugno 2001).

Rileva il collegio che gli accertamenti compiuti tanto presso la M.C.T.C. che presso la concessionaria Scagnetti e le risultanze della ricerca effettuata dalla Polizia stradale di Asti consentono di escludere la provenienza illecita del mezzo e quindi la condotta di cui all'art. 648 c.p. in capo al titolare della concessionaria, essendosi trattato semplicemente di un grossolano tentativo di porre rimedio alla difformità, dovuta a mero errore materiale, tra il numero di telaio risultante dalla carta di circolazione e quello riportato invece sul telaio.

Attesa quindi l'insussistenza, anche sotto la specie di astratta configurabilità dei reati in relazione ai quali il sequestro fu disposto, lo stesso deve essere revocato con accoglimento integrale della richiesta. (Omissis).

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@TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO Ord. 1 giugno 2001. Pres. Monteleone - Est. Cosentino - Recl. Pilato.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno morale - Prossimi congiunti - Risarcibilità - Motivi - Criteri.

Ai prossimi congiunti di un soggetto vittima di lesioni fisiche è risarcibile anche il danno non patrimoniale riflesso, nel presupposto della non necessaria coincidenza tra «persona offesa» dal reato e «soggetto danneggiato». Tuttavia, per poter sostenere che un evento lesivo ha costituito causa di un rilevante «patema d'animo» nei confronti di soggetti diversi da quello che ne è stato direttamente la vittima, è necessario che esso abbia assunto connotati di tale gravità che siffatto «patema» rientri «nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto», non potendo certo escludersi, peraltro, che la prova dell'esistenza di un pregiudizio morale sia affidata ad un criterio presuntivo, perché rigorosamente concepito. Tale criterio deve prendere le mosse non solo dall'elemento della gravità dell'evento lesivo, ma anche da quello della particolare «vicinanza», tra la vittima del fatto e i soggetti che di tale pregiudizio chiedano il ristoro. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059; c.p., art. 185) (1).

    (1) Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo fa proprio l'orientamento emesso in argomento da Cass. civ. 23 aprile 1998, n. 4186, in questa Rivista 1998, 649, sentenza che ha segnato una profonda rimeditazione della problematica relativa al ristoro dei danni non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti del soggetto vittima delle lesioni colpose.


(Omissis). - Il reclamo proposto da Domenico Pilato deve essere - parzialmente - accolto; ricorrono infatti i presupposti richiesti dall'art. 671 c.p.c. per l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo, che nella specie va peraltro emesso soltanto nei confronti di Francesco Modica: è invero circostanza pacifica, ché nessuna contestazione Pilato ha operato della fondatezza dell'allegazione al riguardo proveniente dalla controparte (e comunque si veda il certificato di proprietà in atti), che Renato Gianfranco Modica non era il proprietario della Ford Fiesta che, in occasione del sinistro del 20 febbraio del 2000, era condotta da detto Francesco Modica; nessun titolo, dunque, sorregge la legittimazione passiva di Renato Gianfranco Modica rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dall'odierno reclamante.

Il fumus boni iuris: della responsabilità di Francesco Modica.

La domanda di risarcimento che in prospettiva fa da sfondo all'istanza cautelare di Pilato muove dall'invocazione della responsabilità di Francesco Modica nella causazione dell'incidente avvenuto, il 20 febbraio del 2000, all'incrocio tra la via Sciuti e la via Notarbartolo.

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza suddetta è sufficiente che ricorrano elementi idonei a far ritenere probabile l'affermazione della responsabilità di Modica: e tali elementi sussistono.

In particolare, non può non essere valorizzata - in questa sede cautelare - la circostanza che nella sentenza emessa il 18 luglio del 2000, nell'ambito del processo penale relativo al sinistro, si dice che al responsabilità di Modica «emerge dalle note del Corpo di polizia municipale di Palermo... ed atti allegati»: valutazione che, operata da un giudice terzo sulla base di un espresso richiamo alle risultanze emergenti dal rapporto di P.G. e dai documenti che lo corredano, consente di colorare di fondatezza l'invocazione della responsabilità del conducente della Ford Fiesta.

Vieppiù ove si consideri che è rimasta incontestata la deduzione, contenuta nel reclamo, secondo cui nel rapporto della polizia municipale si legge che Modica impegnò l'incrocio presso il quale il sinistro avvenne «senza cedere la precedenza come imposto dalla segnaletica» e che procedeva «a velocità certamente non adeguata come si può agevolmente desumere dalle tracce rilevate e dall'entità delle definizioni subite dai veicoli (l'autovettura del Modica trascinava l'altra in avanti per oltre 21 metri)».

È bene peraltro precisare che, in ragione della disposizione dettata dal primo comma dell'art. 2055 c.c., anche soltanto l'affermazione di una sua responsabilità concorrente finirebbe con il far nascere a carico di Francesco Modica l'obbligazione di risarcire integralmente i danni sofferti dai terzi in conseguenza dell'incidente (e terzo è l'odierno reclamante, oltre che il figlio Luca, il quale era trasportato a bordo dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro).

Il fumus boni iuris: del danno subito da Domenico Pilato in proprio:

a) il danno morale.

Deve ritenersi...

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