Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine935-941

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@TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 28 marzo 2001, n. 223. Est. Scarpa - Ferraioli ed altra (avv. Cosimato) c. Soc. Assicurazioni Generali (avv. Di Florio).

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro provocato da veicolo non identificato - Onere probatorio del danneggiato.

Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare:a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo; b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è sufficiente (ma pure necessario) dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia, e che le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria abbiano avuto esito negativo. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19) (1).

    (1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 8 marzo 1990, n. 1860, in questa Rivista 1996, 498; Giud. pace Casamassima 13 settembre 1997, ivi 1997, 354 e Giud. pace Roma 8 luglio 1996, ivi 1996, 822.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Raffaele Ferraioli e Teresa Grimaldi, genitori esercenti la potestà sul minore Vincenzo Ferraioli - premesso che in data 9 febbraio 1997, quest'ultimo, mentre camminava in via Monte Taccaro di Angri a bordo di un motorino, era stato investito da autovettura che usciva da una stradina laterale a retromarcia, il cui conducente neppure si fermava a prestare soccorso; esposti i danni fisici subiti dal minore; ricordato di aver vanamente chiesto il risarcimento a norma dell'art. 22 L. n. 990/1969 alle Assicurazioni Generali Spa, gestione F.G.V.S., trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato; tanto premesso - convenivano davanti a questo tribunale le Assicurazioni Generali Spa, gestione F.G.V.S., per sentirle condannare convenuti al risarcimento dei danni. Le Assicurazioni Generali Spa resistevano alla domanda, evidenziando le proprie perplessità sulla mancata identificazione del veicolo investitore e sulla quantificazione dei danni attribuiti alla collisione de qua. Veniva espletata prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale. All'udienza del giorno 17 gennaio 2001 le parti precisavano le conclusioni, con riduzione a giorni 40 del termine per le comparse conclusionali, e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Occorre premettere come, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (ex art. 19, comma 1 lett. a, L. 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare:

1) che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, atteso che tale peculiare garanzia assicurativa in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault:

2) che il conducente del veicolo non identificato sia rimasto sconosciuto.

A quest'ultimo fine, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è sufficiente (ma pure necessario) dimostrare, ad esempio, che, dopo l'incidente sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia, e che le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esigo negativo (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1989, n. 775; Cass. civ., sez. III, 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. civ., sez. III; 10 aprile 1986, n. 2514).

Nel caso di lite, invece, il presupposto della non identificazione del veicolo investitore è rimasto affidato ai due testimoni assunti, che non ebbero la prontezza di annotare la targa della autovettura pur avendo assistito all'intera scena del sinistro. Gli attori non risultano, in base alla documentazione prodotta, aver proposto denuncia alla polizia per l'individuazione dell'investitore, né hanno altrimenti allegato l'esito negativo di loro indagini volte a pervenire alla medesima individuazione, sicché appare del tutto insufficiente la prova del presupposto di operatività della garanzia previsto dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 24 dicembre 1969 n. 990.

Consegue il rigetto della domanda.

La particolare natura della causa costituisce giusto motivo per compensare per la metà le spese processuali sostenute, condannandosi per la residua porzione gli attori secondo la regola di soccombenza. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE DI FOGGIA 10 settembre 2001. Est. Carrillo - De Nucci (avv.ti Monaco L. e Monaco R.) c. Soc. Zurigo Assicurazioni (avv. Lama) ed altro.

Precedenza - Precedenza di fatto - Invocabilità - Condizioni.

La precedenza di fatto, per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna. Conseguentemente, essa è esclusa in caso di collisione, costituendo questa la prova dell'errore di valutazione di quelle circostanze e, quindi, dellaPage 936 colpa del conducente che abbia inteso usufruire nella precedenza medesima. (Nuovo c.s., art. 145) (1).

    (1) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1994, Baschiazzorre, in questa Rivista 1994, 624 e Pret. civ. Catania 22 gennaio 1997, ivi 1997, 445.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del 26 giugno 2000, notificato il 4 ed il 14 luglio 2000, De Nucci Nicolangelo, esponeva:

- che il giorno 29 marzo 2000, alle ore 15,30 circa, in Foggia, all'incrocio di piazza S. Eligio con via S. Antonio, l'autovettura Citroen ZX targata PS 421186, di sua proprietà e condotta da de Nucci Maria Lea, veniva in collisione con l'autovettura Citroen ZX SW targata AB 282 YW di proprietà e condotta da Poppi Renato;

- che De Nucci Lea Maria percorreva via S. Antonio e che, giunta all'incrocio con via S. Eligio, dopo essersi accertata che era sgombro, lo attraversava;

- che, tuttavia, a metà dell'incrocio, veniva attinta dall'autovettura condotta da Poppi (che percorreva via S. Eligio) il quale non si era minimamente accorto che l'incrocio era già stato occupato;

- che, sebbene Poppi provenisse da destra e, quindi godesse del diritto di precedenza, la responsabilità dell'incidente era da attribuirsi anche al predetto il quale era giunto sull'incrocio quando questo era già occupato dalla De Nucci e marciava ad elevata velocità tanto da non essere in grado di arrestare il proprio veicolo;

- che il sinistro doveva ritenersi accaduto per pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;

- che in data 31 marzo 2000, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, con lettera racc. A.R. n. 3292-6, era stata avanzata richiesta risarcitoria, senza esito, sia alla Zurigo Assicurazioni che a Poppi Renato.

Tanto premesso, citava innanzi a questo giudice di pace Poppi Renato e Zurigo Assicurazioni Spa per sentirli condannare, in solido, in favore di esso attore, al risarcimento dei danni subiti e quantificati in lire 1.765.980 pari al 50% dei danni subiti dalla propria autovettura oltre interessi, in uno alle spese e competenze di giudizio.

In via subordinata, nel caso il giudice avesse ritenuto configurarsi una differente percentuale di responsabilità, valutarla e ripartirla secondo il suo prudente apprezzamento, sempre con la condanna dei convenuti alle spese di giudizio poiché ad esso attore non era stata offerta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patito.

Si costituiva in giudizio Zurigo Assicurazioni, la quale impugnava e contestava l'avverso dedotto dichiarando che la responsabilità esclusiva del sinistro era da addebitarsi alla conducente dell'autovettura dell'attore, la quale, giungendo da via S. Antonio, s'immetteva nell'incrocio con via S. Eligio senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza all'autovettura condotta da Poppi.

Chiedeva il rigetto della domanda, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.

Non si costituiva in giudizio Poppi Renato. Non aveva esito il tentativo di conciliazione della lite. Venivano espletati i mezzi istruttori ammessi e, sulle conclusioni delle parti costituite, come sopra riportate e come risultanti dai rispettivi atti difensivi, all'udienza del 9 luglio 2001 la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, va accolta nei limiti che stanno per precisarsi.

Preliminarmente va detto, ai fini dell'individuazione del giudice dell'impugnazione, che la presente causa viene giudicata secondo equità, ricorrendo i presupposti di legge (art. 113, comma 2, c.p.c.).

La domanda è proponibile...

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