Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA 4 ottobre 2000, n. 2304. Est. Bellè - Luperi c. Comune della Spezia (avv. Giovannini)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Avviso di mora - Opposizione - Pagamento finalizzato ad evitare il pignoramento - Invalidità della sanzione - Ripetizione dell'importo versato, avanzata nel giudizio di opposizione - Ammissibilità.

Soltanto in caso di pagamento in misura ridotta ex art. 202 nuovo c.s. non è ammessa la ripetizione di quanto versato per il pagamento di sanzioni amministrative. In ogni altro caso, ed in particolare ove il pagamento sia effettuato per evitare il pignoramento, è ammessa la ripetizione di quanto versato, se la sanzione risulti invalida, e la corrispondente domanda può essere avanzata anche all'interno del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa già introdotto. (C.c., art. 2033; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1).

    (1) Nulla esattamente in termini. Nel senso che in tema di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al codice della strada, il pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica della contestazione preclude la successiva proposizione di domanda finalizzata alla restituzione di quanto versato, in forza dell'asserita invalidità della notifica del verbale, costituendo il pagamento tacita accettazione dell'accertamento notificato, v. Giud. di pace Torino 29 gennaio 1999, n. 250, in questa Rivista 1999, 516.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 26 maggio 1999 Luperi Marco proponeva opposizione avverso un avviso di mora a lui notificato nel Servizio Riscossione Tributi, per il pagamento al Comune della Spezia della somma di lire 336.320 a titolo di sanzione per un'infrazione al codice della strada risalente al 1994. L'opponente lamentava che non gli fosse mai stata regolarmente contestata l'infrazione. Da accertamenti eseguiti, il verbale di contestazione era stato infatti notificato a mezzo posta con notifica perfezionatasi attraverso la compiuta giacenza nelle forme poi dichiarate illegittime da Corte costituzionale 346/1998. L'opponente insisteva quindi per l'annullamento degli atti impositivi emessi nei suoi confronti.

Il Comune della Spezia, costituendosi, segnalava come dopo l'introduzione dell'opposizione il Luperi avesse pagato l'avviso di mora. Quindi, sosteneva l'amministrazione, la materia del contendere era cessata.

L'opponente replicava in udienza di avere pagato solo perché costretto dal rischio di subire gli atti esecutivi e quindi, ribadendo l'illegittimità della procedura sanzionatoria, insisteva per la restituzione dell'importo versato.

Il comune si opponeva a tale richiesta.

Il giudice decideva quindi la vertenza come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il verbale di accertamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo impugnata è stato notificato a mezzo posta e la notifica si è perfezionata con compiuta giacenza secondo il sistema poi dichiarato illegittimo da Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346.

Tale decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo comma L. 20 novembre 1982 n. 890 sulle notifiche a mezzo posta, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento e dell'art. 8 comma terzo della medesima legge, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale sono regolati dall'art. 136 della Costituzione secondo cui le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e dall'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87 secondo cui le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Costituisce dato acquisito in dottrina e nella giurisprudenza della Corte, quello per cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità operano anche in riferimento ai rapporti pregressi, purché non esauriti.

Si determina in sostanza una sorta di effetto retroattivo della decisioni della Corte, derivante dal fatto che il giudice, nel trattare e decidere su rapporti anteriori alla pronuncia, è tenuto a non applicare la legge dichiarata incostituzionale.

Poiché la notifica del verbale si è ultimata in forme poi dichiarate incostituzionali, essa è da considerare nulla.

La nullità della notifica della contestazione determina automaticamente il superamento del limite temporale di cui all'art. 201 del codice della strada, il che comporta come conseguenza, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 201, l'estinzione della sanzione.

La particolarità del caso di specie è che l'opponente, dopo avere introdotto il ricorso, ha pagato quanto a lui richiesto e ne domanda ora la restituzione.

L'amministrazione sostiene invece che il pagamento determinerebbe la cessazione della materia del contendere, cosicché la domanda andrebbe rigettata.

L'eccezione è infondata.

Nel sistema sanzionatorio amministrativo non può essere ripetuto ciò che viene pagato ai sensi dell'art. 202 del codice della strada al fine di estinguere con il pagamento ridotto la vicenda punitiva.

In tali casi, la ragion d'essere dell'istituto del pagamento in misura ridotta (che è quella di evitare il protrarsi del procedimento, consentendo al contempo all'incolpato di evitare aumenti nella sanzione) esclude che si possa in seguito richiedere la restituzione di quanto versato.

Al di là di tale limitata ipotesi, i pagamenti e gli obblighi restitutori seguono le regole generali.

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E quindi, il pagamento di una somma richiesta dall'amministrazione, che sia stato eseguito non per fruire del beneficio suddetto, ma solo per evitare, nelle more del processo di opposizione, l'esecuzione forzata, può essere ripetuto, quale indebito oggettivo, se l'importo stesso risulti ex post non dovuto per ragioni afferenti alla legittimità della sanzione o del procedimento di applicazione di essa.

Ora nel caso di specie il Luperi ha pagato quanto richiestogli con l'avviso di mora solo perché, in caso contrario ed in assenza di provvedimenti giudiziari di sospensione, vi sarebbe stato il pignoramento da parte dell'esattore.

Quindi legittimamente egli, alla prima udienza successiva al pagamento, ha integrato la propria domanda insistendo per il rimborso.

Del tutto irrilevante è altresì il fatto che nel pagare il Luperi non abbia fatto constare una riserva di ripetizione, in quanto nessuna norma stabilisce che se l'indebito sia stato pagato senza riserve, esso non sia ripetibile: si ribadisce inoltre che, pendendo opposizione e rischiandosi il pignoramento, è evidente che si trattava di pagamento mirato ad evitare danni ulteriori e non ad esprimere adesione all'altrui pretesa.

Inoltre, poiché la domanda di restituzione attiene strettamente all'oggetto del processo ed anzi costituisce una conseguenza del processo stesso e della sua durata, essa non risulta ultronea rispetto al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa: si tratta soltanto dell'aggiornamento dell'originaria domanda di annullamento degli atti impositivi in esito a fatti verificatisi successivamente alla proposizione della domanda introduttiva. Quindi tale richiesta non è né tardiva (prima di pagare non si poteva chiedere la ripetizione di quanto versato), né inammissibile (perché comunque essa riguarda, sotto il mero profilo restitutorio, lo stesso obbligo che era originariamente oggetto, sotto forma di richiesta di accertamento negativo del debito, della domanda in opposizione alla sanzione amministrativa).

Quindi deve disporsi la restituzione dell'importo di cui è stato documentato il pagamento.

La particolarità giuridica della questione ed il risalire dell'illegittimità della sanzione ad una pronuncia di incostituzionalità successiva alla notifica poi divenuta illegittima sono ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA 3 luglio 2000, n. 397. Est. Giuliani - Galieni (in proprio) c. Prefettura della Spezia

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine - Quantificazione in novanta giorni - Requisito di legittimità - Inosservanza - Violazione di legge.

In tema di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, il rispetto del termine concesso all'ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni 30 ex art. 203 nuovo c.s.) e al prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 60 ex art. 204 nuovo c.s.), costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge. (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 204; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2) (1).

    (1) Da ultimo sull'argomento, v. Cass. civ. 20 giugno 2000, n. 8356, in questa Rivista 2000, 8356, sostanzialmente conforme. Affermano la natura perentoria del termine de quo Cass. civ. 19 gennaio 1999, n. 468, ivi 1999, 402 e Cass. civ. 23 luglio 1997, n. 6895, ivi 1998, 43. Cfr. inoltre Cass. civ. 25 febbraio 1998, n. 2064, ivi 1998, 879, citata in motivazione, secondo cui detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né perentoria, né ordinatoria (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi ordinatorio e, cioè, prorogabile un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall'altro, la...

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