Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine53-70

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@CORTE DI APPELLO DI PERUGIA Decr. 16 luglio 2001. Pres. ed est. Hellmann - Ric. Ragnoni.

Sfratto - Esecuzione - Abnorme durata - Legge Pinto - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Invocabilità dell'art. 2 legge cit. - Esclusione - Ragioni.

Con riferimento ad una procedura esecutiva di sfratto abnormemente protrattasi (nella specie dal 1986 al 2000), a causa del susseguirsi di disposizioni legislative stabilenti regole per la sospensione della concessione della forza pubblica demandata al prefetto, il locatore non può invocare la tutela prevista dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto, relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo). Tale previsione normativa è, infatti, limitata alle inadempienze dello Stato quale somministratore di giurisdizione, dall'ambito della quale esula il potere legislativo, assolutamente autonomo nelle sue determinazioni, e del quale il prefetto ha rappresentato il tramite esecutivo, e non già un ausiliare dell'AGO di cui al secondo comma dell'art. 2 citato. (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2) (1).

    (1) Fattispecie nuova.


(Omissis). - Letto il ricorso proposto, ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, da Ragnoni Maria in Fraenkel contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi titolari pro tempore dell'incarico, avente ad oggetto l'equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, patito dalla ricorrente in conseguenza dell'asserito mancato rispetto del termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea ratificata dall'Italia con L. 848/1955, nella procedura esecutiva di sfratto, dalla stessa Ragnoni avviata l'8 maggio 1986, in Roma, con la notifica del precetto al conduttore, e conclusasi positivamente con la liberazione dell'alloggio soltanto in data 24 novembre 2000; letta la memoria difensiva, depositata il 3 luglio 2001 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato; rilevato, per quanto riguarda il procedimento in cui si assume essersi verificata la lesione del principio della ragionevole durata, che la stessa ricorrente addebita l'abnorme lunghezza della procedura esclusivamente ai numerosi, consecutivi interventi legislativi che, via via, hanno introdotto una surrettizia proroga degli sfratti, stabilendo regole per la sospensione della concessione della forza pubblica - indispensabile ausilio all'esecuzione forzata - che veniva demandata al prefetto; ritenuto che il caso di specie non rientra nella previsione normativa di cui all'art. 2 L. 89/2001, limitata alle inadempienze dello Stato quale somministratore di giurisdizione, dall'ambito della quale sicuramente esula il potere legislativo, assolutamente autonomo e sovrano nelle sue determinazioni, e del quale il prefetto, nella vicenda esposta, ha rappresentato il tramite esecutivo e non già un qualche ausiliare dell'AGO - di cui al secondo comma dell'art. 2 L. 89/01 -; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere in questa sede respinto - mentre potrà ben trovare la sua sede naturale presso l'Alta Corte di Strasburgo - e che la ricorrente deve essere gravata delle relative spese. (Omissis).

@CORTE DI APPELLO DI MILANO sez. III, 20 luglio 1999, n. 1974. Pres. Margadonna - Est. Roggero - Soc. Andes (avv.ti Ceruti e Fario) c. Soc. Immobiliare Marirosa (avv. Termini).

Oneri accessori - Fornitura di altri servizi comuni - Tassa per il passo carraio - Soggetto obbligato nei rapporti locatore-conduttore - Individuazione.

In tema di passo carraio, rientra tra gli oneri accessori gravanti sul conduttore il rimborso al proprietario, formale intestatario dell'accesso, di quanto da quest'ultimo sborsato per la tassa di occupazione del suolo pubblico, strettamente collegata all'effettivo pieno godimento della cosa locata. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9) (1).

    (1) La presente sentenza conferma Trib. Milano 29 aprile 1996, in questa Rivista 1997, 661.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 12 gennaio 1985, la Immobiliare Marirosa Srl concedeva in locazione alla Andes Srl un capannone sito in Marmirolo (MN), Statale Bresciana n. 70, ad uso industriale munito di passo carrabile sulla predetta strada.

In data 10 maggio 1992, la locatrice inviava alla Andes la fattura 131/92 per l'importo di lire 5.049.745, pari ai «canoni» pagati per detto passo carraio alla Tesoreria centrale dello Stato «Entrate ANAS», e di cui chiedeva il rimborso.

A seguito del diniego della Andes, la Immobiliare la conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano, assumendo che si trattava di somme di pertinenza del conduttore e chiedendo quindi che la Andes fosse condannata a rimborsargliele.

Si costituiva la Andes e contestava il fondamento della domanda ex adverso proposta, sostenendo che soggetto passivo della tassa per l'occupazione di spazio o area pubblica - di cui al passo carraio in questione - era soltanto il proprietario dell'immobile.

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva in data 26 marzo - 29 aprile 1996, dichiarava dovuto dalla Andes il rimborso dei «canoni di passo carraio» chiesto dalla Immobiliare Marirosa e rimetteva al prosieguo per la determinazione dell'esatto importo da rimborsare (trattandosi di canoni riferiti genericamente al periodo 1974-1992 ed avendo la Andes il godimento dell'immobile solo dal 10 gennaio 1985).

Con atto di appello notificato il 25 giugno 1996, la Andes Srl negava, da un lato, che la somma in questione po-Page 54tesse rientrare, come ritenuto dal tribunale, fra gli oneri accessori a carico del conduttore ex art. 9 legge 392/78, e produceva all'uopo tabella della Confedilizia di ripartizione di detti oneri tra proprietari e conduttori. Rilevava poi che, ex art. 1575 c.c., il locatore era tenuto a consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto, e quindi doveva fornire al conduttore l'accesso all'immobile attraverso il passo carraio. Infine, eccepiva la prescrizione della pretesa per decorso del termine di cui all'art. 6 legge 841/73.

Replicava la Immobiliare Marirosa Srl, ritualmente costituitasi, che la prescrizione non era maturata, in quanto la Tesoreria Centrale dello Stato aveva inoltrato la pretesa soltanto nel 1991 e la citazione era stata notificata alla Andes nel luglio 1992. Nel merito, chiedeva l'integrale conferma della decisione impugnata.

All'udienza collegiale del 25 maggio 1999, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

Va anzitutto respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Andes.

Invero, è incontestato che la Tesoreria Centrale dello Stato ha richiesto alla Immobiliare Marirosa il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico soltanto nell'anno 1991, e che, in precedenza, nessuna pretesa era stata avanzata al riguardo dall'ente titolare della potestà impsitiva né alcun pagamento era stato eseguito dall'odierna appellata.

Deve pertanto farsi applicazione del principio contra non valentem agere non currit prescriptio ed affermarsi che nessuna inerzia può essere ravvisata a carico della creditrice, che - effettuato il pagamento dei diversi importi con i bollettini prodotti e nelle date dai medesimi indicate: 21 ottobre 1991 - 26 marzo 1992 - già il 10 maggio 1992, con la fattura 131/92, avanzava la pretesa poi coltivata con la citazione del luglio successivo.

Nel merito, va anzitutto precisato che la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 192 T.U. finanza locale (R.D. 1175/31), è vera e propria obbligazione tributaria che ha la sua fonte direttamente nella legge, per il solo fatto dell'occupazione di suolo pubblico. Essa grava così indiscutibilmente sul proprietario o sull'usufruttuario del bene, sicché, nella odierna fattispecie, il formale destinatario della pretesa fiscale, e quindi l'obbligato nei confronti dell'erario, è sicuramente la Immobiliare Marirosa.

Nei rapporti fra proprietario e conduttore, peraltro, tale formale situazione è del tutto ininfluente, in quanto devono trovare applicazione i principi in tema di ripartizione degli oneri accessori fra le due parti del rapporto di locazione.

Detti principi si ispirano all'art. 1575 c.c. ed al criterio di effettività del godimento del servizio o del bene, con la conseguenza che, mentre rimangono a carico della proprietà le installazioni e le predisposizioni dei servizi e degli impianti che sono funzionali al mantenimento della cosa in istato di servire all'uso convenuto, le spese e gli oneri accessori strettamente collegati con la fruizione dei servizi vanno posti a carico di chi, in concreto, ne gode, e quindi del conduttore.

Assume l'appellante che non si tratta di vero e proprio servizio, che lo stesso non sarebbe, comunque, un servizio comune e che, pertanto, non sarebbe applicabile l'art. 9 legge 392/78 come ritenuto dal tribunale.

Al riguardo, osserva la Corte che l'occupazione di suolo pubblico connessa al passo carraio per cui è causa costituisce, se non un vero e proprio servizio, pur sempre una funzione, una utilitas che viene assicurata al conduttore in funzione dell'uso della cosa. E che a nulla rileva che si tratti non di un servizio comune ma di un servizio di cui la Andes, unica titolare del godimento, usufruisce in via esclusiva e individuale, poiché quello che importa è l'effettività del godimento ed è indiscutibile che è la conduttrice Andes a godere ed usare del passo carraio stesso, accedendo e recedendo quotidianamente all'immobile e quindi a usufruire effettivamente e concretamente del passo carraio che dà accesso al capannone locato.

Pertanto, come nel caso del servizio di pulizia, di riscaldamento, di spurgo latrine, di ascensore, ecc. compete al locatore di provvedere alla installazione degli impianti ed alla attivazione dei servizi e compete invece al conduttore di sopportare le relative spese correlate...

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