Giurisprudenza di merito

Pagine287-293

Page 287

@TRIBUNALE DI NAPOLI 17 febbraio 2003, n. 1103. Est. Pezzella - Imp. Tarallo.

Evasione - Arresti domiciliari - Allontanamento dal domicilio - Prova - Sorveglianza a distanza tramite mezzi elettronici - Attivazione dell'allarme - SufficienzaEsclusione.

La circostanza che sia scattato l'allarme del congegno di controllo con cui veniva effettuata la sorveglianza a distanza dell'imputato non può che costituire un indizio dell'avvenuto allontanamento dello stesso dalla propria abitazione, inidoneo in quanto tale, da solo (prescrivendo invece l'art. 192, comma secondo, c.p.p., che gli indizi debbano essere molteplici, oltre che gravi, precisi e concordanti), a provare il reato di evasione contestato. (C.p.p., art. 275 bis; D.L. 24 novembre 2000, n. 341; c.p.p., art. 192) (1).

    (1) Non risultano precedenti in termini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Con decreto di citazione diretta dell'imputato a giudizio ex art. 552 c.p.p. emesso il 3 giugno 2002 dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Tarallo Pasquale veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione trascritta in epigrafe.

La prima udienza del 10 ottobre 2002, nella dichiarata contumacia dell'imputato, e quella successiva del 2 gennaio 2003, venivano rinviate in via preliminare per l'assenza dei testi.

All'odierna udienza, dichiarato aperto il dibattimento, dopo l'esposizione introduttiva del P.M. e le richieste difensive, venivano ammesse le prove richieste.

Veniva quindi escusso il Maresciallo Felice De Nicola, in servizio all'epoca dei fatti presso la Stazione CC di Napoli Ponticelli, unico teste di lista del P.M.

Si dava quindi lettura degli atti consentiti e utilizzabili, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale e questo G.M., dopo avere deliberato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritiene questo Giudice che la penale responsabilità dell'imputato Tarallo Pasquale in ordine al reato di evasione contestatogli non risulti sufficientemente provata in base agli elementi di fatto emersi nel corso della compiuta istruttoria dibattimentale e che pertanto lo stesso vada mandato assolto, ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Ed invero, è rimasto provato che in data 28 dicembre 2001 i CC della Stazione di Napoli Ponticelli furono allertati nella notte, intorno alle cinque, dal Comando Provinciale di Napoli dell'Arma in quanto il dispositivo di controllo elettronico (il cosiddetto «braccialetto») del detenuto agli arresti domiciliari Tarallo Pasquale aveva dato per qualche minuto la segnalazione d'allarme.

Il Maresciallo De Nicola - escusso come teste - ha ricordato di essersi portato personalmente, la mattina successiva, intorno alle nove, presso l'abitazione dell'odierno imputato e di avere constatato che lo stesso era in casa.

Il medesimo teste ha riferito che il proprio ufficio richiese all'Enel di sapere se per caso quella notte nella zona dove abita il Tarallo vi fosse stata interruzione della normale erogazione di corrente elettrica, ricevendone risposta negativa.

Il De Nicola, a domanda sul punto, ha riferito che non furono fatti accertamenti particolari in ordine al funzionamento dell'utenza elettrica dell'odierno imputato né fu fatto un accertamento tecnico per verificare se vi fossero state anomalie di funzionamento nel «braccialetto» elettronico.

Fin qui i fatti come provati.

La circostanza che l'odierno imputato si trovasse all'atto del controllo in stato di custodia cautelare, in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione e sottoposto a controllo elettronico, oltre che nelle parole del teste escusso, trova conferma documentale nell'estratto di ordinanza del Tribunale di Napoli - VIII sezione riesame - del 14 maggio 2001 n. 2532/2001 RIMC con cui veniva riformato l'originario provvedimento impositivo della custodia carceraria emesso dal G.M. della I sezione penale l'11 aprile 2001 e nel verbale di sottoposizione agli obblighi redatto dai CC di Napoli Ponticelli il 18 maggio 2001 e sottoscritto dal Tarallo (cfr. entrambi i documenti in atti).

Il problema che si pone per la prima volta oggi a questo G.M. è quello del valore probatorio, in relazione al contestato reato di evasione, da attribuire alla circostanza - provata in quanto riferita in aula dal teste nel corso di una deposizione coerente, logica, univoca e non smentita da alcun elemento che ne incrinasse l'attendibilità - che per alcuni minuti il dispositivo elettronico installato per il controllo dell'odierno imputato ha inviato alla centrale operativa un segnale di allarme.

Ci si domanda, in altri termini, se può il segnale d'allarme del «braccialetto elettronico» costituire da solo la prova dell'avvenuta evasione ovvero se lo stesso costituisca un mero indizio della commissione di tale reato e rappresenti in concreto soltanto un presupposto per far scattare un immediato controllo del detenuto agli arresti domiciliari, potendo comunque solo la constatazione diretta da parte delle forze dell'ordine dell'assenza da casa del detenuto costituire piena prova dell'avvenuta evasione.

Per dare una risposta a tale quesito occorre in primo luogo precisare cosa sia e come funzioni l'innovativo sistema di controllo in cui l'odierno imputato è stato uno dei primi sperimentatori.

Di «braccialetto elettronico» si era già cominciato a parlare nel 1996 in relazione ad un possibile ampliamento delle pene alternative al carcere per i tossicodipendenti. Page 288

Nell'estate del 1999, sull'onda emotiva delle sanguinose rapine compiute da detenuti agli arresti domiciliari, si pensò di usarlo per questi ultimi e, nel settembre, se ne annunciò una prima sperimentazione entro la fine dell'anno.

Nel febbraio 2000 il progetto fu rilanciato, ma il Garante della Privacy richiese che l'uso di tale strumentazione elettronica fosse disciplinato per legge.

La norma fu così introdotta nel D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001 n. 4 (passato alla storia, per la definizione che ne diedero i mass-media, come «decreto anti-scarcerazioni») e il «braccialetto elettronico» entrò in funzione in via sperimentale dal febbraio 2001 in cinque città, tra cui Napoli.

L'art. 275 bis del codice di procedura penale, inserito nel codice di rito dall'art. 16, comma secondo, del D.L. 34/2000 cit., prevede al primo comma che: «Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti».

Il secondo comma della medesima norma recita poi testualmente: «L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'art. 293, comma 1».

L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 - conclude il terzo comma dell'art. 275 bis c.p.p. - è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli

.

Analoga possibilità è stata prevista per i condannati che scontano la pena agli arresti domiciliari dall'introdotto nuovo comma 4 bis dell'art. 47 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Va rilevato che, dopo un iniziale entusiasmo, come per tutte le novità, oggi si fa un uso limitato del controllo dei detenuti agli arresti domiciliari attraverso il «braccialetto elettronico», soprattutto in ragione dei costi delle apparecchiature e della scarsa disponibilità delle stesse da parte degli organi di polizia.

Ma non si tratta solo di un problema economico. Se è vero, infatti, che si risparmia lavoro agli agenti operanti sul territorio, che possono evitare, nel caso di detenuti con il «braccialetto», i continui controlli, soprattutto notturni, di cui sono destinatari i «normali» detenuti agli arresti domiciliari, è anche vero che occorre un impegno di personale presso le centrali operative allestite. E, per i motivi che si andranno ad evidenziare, in caso di allarme non si può prescindere dall'immediato invio presso l'abitazione del detenuto di agenti per il controllo.

Il dispositivo di controllo è complesso e prevede innanzi tutto un collegamento radio tra il braccialetto apposto alla caviglia del detenuto ed un apparecchio ricevitore, che viene tarato in base al perimetro del luogo di detenzione domiciliare, in modo tale che l'allarme suoni se il sorvegliato ne fuoriesca. Il ricevitore trasmette il segnale, o l'allarme per l'eventuale interruzione di esso, attraverso la linea telefonica, ad un sistema computerizzato posto nella centrale operativa dell'organo di P.G. deputato al controllo. In quest'ultima fase la trasmissione, sfruttando tuttavia canali e linee dedicate, è analoga, per grandi linee, a quella via modem che ciascuno di noi utilizza, ad esempio, per collegarsi ad Internet.

I dettagli tecnici sono stati specificati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2001 recante appunto «Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT