Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine697-721

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI, 10 aprile 2002, n. 2588 (ud. 2 aprile 2002). Pres. Troise - Est. Giannelli - Imp. Vado.

Termini processuali in materia penale - Termini di custodia cautelare - Sospensione - Per astensione degli avvocati dalle udienze - Effetti sospensivi sulla prescrizione - Esclusione.

La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ex art. 304 c.p.p., in caso di astensione degli avvocati dalle udienze penali per adesione ad agitazione di categoria, non produce effetti sospensivi sul corso della prescrizione. (C.p., art. 159; c.p.p., art. 304).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Va preliminarmente osservato che non v'è possibilità in atti - ex art. 129 c.p.p. - di proscioglimento in merito di Vado Giuseppina, nei sensi di cui alle sue richieste.

Ed, invero, anche se si volesse prescindere dalle risultanze dei verbali di sopralluogo, e di apposizione di sigilli, in atti, si dovrebbe comunque affermare che è del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità per violazione di sigilli, la qualità di proprietario o di comittente dei lavori, tanto è vero che essa può esser commessa anche da un «passante», e tanto è vero che la finalizzazione della violazione di sigilli alla prosecuzione di opere in assenza di concessione edilizia pone in essere un caso di connessione sostanziale ex art. 61, n. 2, c.p.

Tanto premesso, ritiene questa corte territoriale di dover emettere, in riforma della sentenza gravata, declaratoria di improcedibilità nei sensi di cui al secondo motivo di impugnazione addotto da Vado Giuseppina.

Deve essere osservato, per introdurre in tema di una ben seria quaestio juris, che, in data 2 luglio 1997, per astensione degli avvocati del Foro di Ischia, la causa instaurata nei confronti della odierna appellante venne rinviata al 13 novembre 1998; che, in data 13 novembre 1998, aderendo il difensore all'astensione indetta dagli avvocati della Camera penale di Napoli, la causa subì rinvio al 12 novembre 1999; che il 9 giugno 2000, data alla quale la causa era stata rinviata per cause indipendenti da istanze difensive, essa, a seguito di istanza di «breve rinvio», venne differita al 20 ottobre 2000.

La causa verrà ulteriormente rinviata a quella in cui è stata emessa l'impugnata sentenza (2 marzo 2001), non essendo, il fascicolo d'ufficio, pervenuto al P.M.

Orbene, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 28 novembre 2001 - 11 gennaio 2002, ha affermato che «la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa».

Quindi, ai termini di prescrizione (anni sette e mesi sei, ex att. 157, primo coma, nn. 3 e 4, comma terzo dell'art. 157 c.p., in relazione agli artt. 69, terzo coma, 62 bis, 349, secondo e primo comma, c.p.; 160, terzo comma, c.p.), che, secondo l'additato computo, scadono, ponendo il dies a quo alla data del 19 giugno 1994, il giorno 19 dicembre 2001, dovrebbero essere aggiunti i periodi seguenti: 2 luglio 1997 - 12 novembre 1999; 9 giugno 2000 - 20 ottobre 2000, per cui questa Corte dovrebbe prendere atto della sospensione ex art. 159 c.p., come interpretato con la suddetta sentenza, e scendere nel merito del gravame.

Questa corte territoriale intende affatto discostarsi dall'indirizzo delle Sezioni Unite, segnato con la massima di cui sopra.

L'art. 159, primo comma, c.p. dispone che «il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge».

Il terzo comma dello stesso articolo dispone che «la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Sotto questo ultimo profilo, già si deve osservare che, anche a voler aderire all'indirizzo del Supremo Collegio, la sospensione ex art. 159 c.p., con riguardo alle astensioni degli avvocati e procuratori, andrebbe riguardata computando la durata delle astensioni, non dei rinvii decisi a causa delle stesse.

Comunque, la Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha affermato il principio della tassatività delle cause di sospensione, onde al giudice delle leggi sono preclusi interventi additivi (Corte cost., sent. 115/83, Giur. cost. 1983, I, 516, a proposito della detenzione dell'imputato all'estero; Id., sent. 177/83, ivi 1983, I, 963, in tema di giudizio di ricusazione; Id., sent. 188/83, ivi 1983, I, 983, in tema di infermità fisica dell'imputato; Id., sent. 114/94, Cass. pen. 1994, 2006, a proposito della sospensione e del rinvio del dibattimento a causa della astensione dalle udienze deliberata dagli organismi professionali).

Ora, per quanto si dirà di seguito, pare a questo collegio che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ponga in essere un'interpretazione creativa di disposizioni, in spreto al principio della divisione dei poteri. Il fenomeno in esame è stato ben distinto, dalla dottrina più autorevole, da quello dell'integrazione analogica, che postula la eadem ratio di un caso non previsto rispetto ad uno previsto.

Orbene, il caso disciplinato vorrebbe essere quello della sospensione dei termini di custodia cautelare. Ma è da notare che, dopo l'avvento della legge 8 agosto 1995, n. 332, che, all'art. 15, secondo comma, ha integrato il testo dell'articolo 159 c.p. nel senso della sospensione del corso della prescrizione anche quando vi fosse sospensione dei terminiPage 698 di custodia cautelare, la Corte di cassazione ha «insistito» sulla necessità di una particolare previsione normativa, negando che la sospensione, disposta con ordinanza ex art. 304 c.p.p., in tema di astensione degli avvocati dalle udienze penali producesse effetti sospensivi sulla prescrizione, in quanto la legge 332/95 si riferisce a cause di sospensione dei termini di custodia cautelare preveduti dalla legge, ed operanti ipso jure, non ope judicis (Cass., sez. II, 10 giugno 1998, n. 6951).

E ciò vale per tutti gli altri casi di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., disposti con ordinanza appellabile ex art. 310 c.p.p., a prescindere dalla necessità, o meno, di richiesta del P.M.

La eadem ratio, atta a far parlare di analogia, manca certamente, in quanto la - effettiva - situazione di custodia cautelare, che potrebbe esser sospesa, con le or viste limitazioni di legge, «parla di sè» attraverso le previsioni degli artt. 274 ss. c.p.p., volta a contemperare esigenze processuali, e di tutela della collettività, con quelle di libertà dell'imputato, situazione certamente non sussistente per la persona libera, anche se gravata da obblighi concretantisi in misure coercitive diverse da quelle custodiali, o interdittive.

Ma, anche se si trattasse di analogia, essa sarebbe certamente inibita, e a nulla varrebbe opporre che si tratta di legge non penale - secondo certe costruzioni - in quanto attinente ad una causa estintiva del reato: comunque si tratterebbe di analogia che opera in materia di eccezioni a regole generali (Cass., sez. V, 11 novembre 1999, n. 12862, Bocassini M.A. e altri).

E la regola generale è quella dell'art. 129 c.p.p., che impone, fra l'altro, di dichiarare d'ufficio, con sentenza, l'avvenuto decorso dei termini prescrizionali. E la Corte di cassazione è tenuta all'annullamento senza rinvio «se il reato è estinto» (art. 620, lett. a), c.p.p.

Va, ancora, avvertito che l'interpretazione che qui si sta criticando dell'art. 159 c.p. è in contrasto con quanto dispone l'art. 111 della Carta, nel testo risultante dall'avvento della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui è fissato il principio della ragionevole durata di ogni processo; è in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, quando pone di fatto limiti alla libertà di manifestazione del pensiero degli organismi professionali, attraverso lo strumento dell'astensione dalle udienze; con l'art. 24 della Carta, in quanto esso non assicura la difesa dei diritti di un solo interessato, ma di tutti i cittadini, mentre la sospensione della prescrizione, in caso di concorrente impedimento professionale, potrebbe indurre il difensore a privare della propria opera persone che, nello stesso momento, ne abbiano maggior bisogno; con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui fa conseguire l'effetto di cui all'art. 149 c.p. all'impedimento, anche per malattia, quindi, dell'imputato o del difensore.

È da notare, comunque, che le suesposte argomentazioni non si pongono in contrasto con quanto dispongono gli artt. 101 ss. della Carta, in quanto la Corte di cassazione, ben giustamente, affermando il principio dell'impossibilità di sospensione del corso della prescrizione fuori dei casi posti da particolari disposizioni di legge, ha deciso nel senso della possibile inibizione al difensore del suo diritto all'astensione dalle udienze in caso di processo per reato prossimo a prescrizione (Cass., sez. IV, 6 marzo 1997, n. 2156, Galletto; Id., 18 gennaio 1999, n. 637, Liccardo; Id., 14 aprile 1999, n. 4660): la possibilità di nomina di un difesnore d'ufficio attua il relativo bilanciamento di interessi tra le esigenze degli organismi professionali e quelle dell'amministrazione della giustizia. (Omissis).

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@TRIBUNALE DI TARANTO Sez. II, 7 marzo 2002, n. 742 (ud. 7 dicembre 2001). Pres. Chiarelli - P.M. Sebastio e Coccioli - Imp. Riva e altri.

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