Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine795-824

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@CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 25 giugno 2002, n. 356. Pres. Amato - Est. Bellini - Imp. Cardinali ed altri.

Impugnazioni civili in genere - Legittimazione all'impugnazione - Attiva - Parte civile - Ipotesi di inerzia del P.M. - Ammissibilità.

La parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento dei danni senza che possa essere di ostacolo la mancanza di impugnazione del pubblico ministero. A questo principio non osta la previsione dell'art. 652 c.p.p., il quale regola gli effetti della sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile nel giudizio civile per risarcimento del danno e per le restituzioni, assegnando alla stessa forza di giudicato in ordine all'insussistenza del fatto nei confronti della parte civile costituita, laddove l'art. 576 c.p.p. risulta posto proprio a garanzia della parte civile, la quale, a fronte di una sentenza di assoluzione, nella inerzia del P.M., può impedire il formarsi del giudicato sulla sussistenza del fatto, limitatamente agli effetti civili della pronuncia di assoluzione, onde evitare l'effetto preclusivo di cui all'art. 652 c.p.p. (C.p.p., art. 576; c.p.p., art. 652) (1).

    (1) La sentenza in oggetto assume rilevanza in quanto ribalta il precedente orientamento della Corte d'appello di Perugia in tema di ammissibilità dell'impugnazione della sola parte civile in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, conformandolo all'indirizzo consolidato del Supremo Collegio. In questo senso, si veda Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2001, Maggio ed altri, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 295, citata in motivazione; Cass. pen., sez. III, 26 maggio 1999, Lamanuzzi G., ivi 2000, 82, secondo cui sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato è stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche quando questa manca di inefficacia preclusiva; ciò al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità per il fatto illecito. Infatti chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale posizione; e Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 1996, Piccioni ed altri, ivi 1997, 774, secondo cui la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione nei limiti previsti dall'art. 576 c.p.p. e la eventuale inammissibilità dell'impugnazione del P.M. (nel caso di specie perché tardiva) avverso una sentenza di proscioglimento non è di ostacolo all'esame delle contestazioni da parte del giudice dell'impugnazione, sia pure ai soli fini di ravvisare se vi sia stata responsabilità civile degli imputati e, all'esito del giudizio, può essere legittimamente disposto il risarcimento dei danni e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte civile.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 18 settembre 2000 il Tribunale di Perugia in composizione collegiale assolveva gli imputati Mantoni Quinto, Cardinali Gualtiero, Checcarini Alberto, Checcarini Giulietto e Checcarini Mariano dal reato di concorso in estorsione aggravata ai danni della persona offesa Cutini Paolo perché il fatto non sussiste.

Nella motivazione il tribunale passava in rassegna gli elementi documentali posti a fondamento dei rapporti patrimoniali tra le parti, fornendo la ricostruzione della vicenda negoziale che aveva visto dapprima il Cutini acquistare dal Mantoni, che peraltro non ne risultava effettivo intestatario, una vasta azienda agricola in località Spina di Marsciano unitamente a tali signori Spinetti per l'importo di lire 1.500.000.000, e successivamente, sopravvuta l'insolvenza di questi ultimi, obbligati al pagamento di una rilevante parte del prezzo attraverso cambiali a scadenza progressiva, assumersi l'intero debito relativo alla corresponsione del corrispettivo. Per fare fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del Mantoni il Cutini era stato costretto in primo luogo a ricorrere all'erogazione del credito (lire 400.000.000 dalla Cassa di Risparmio di Perugia) e a un finanziamento per miglioramento fondiario (lire 310.000.000 dall'IFCAT) e in secondo luogo al rilascio di numerose cambiali al Mantoni e, attese le accordate dilazioni di pagamento, a provvedere al rinnovo a suo nome delle cambiali già scadute che erano state emesse dagli Spinetti. Nella ultima fase della vicenda il Cutini aveva rilasciato al Mantoni, verosimilmente in funzione di garanzia, una procura speciale a suo favore per l'alienazione dell'azienda agricola di cui sopra, procura peraltro accompagnata da un contestuale atto di trasferimento della suddetta proprietà a favore del suo creditore; infine aveva rilasciato, su richiesta del Mantoni, una procura generale ad amministrare e vendere un vasto patrimonio immobiliare, comprensivo anche di un cespite di famiglia (S. Valentino alla Collina) a tale Cardinali Gualtiero il quale, in tale veste, in data 12 novembre 1987 aveva provveduto ad alienare il suddetto patrimonio immobiliare per il prezzo di lire 1.450.000.000 a Checcarini Alberto, Checcarini Giulietto e Checcarini Mariano i quali acquistavano accollandosi i debiti fiscali, verso banche e verso il Mantoni di cui era onerato il Cutini.

Aveva sostenuto il Cutini, con particolare riferimento al rilascio delle procure al Mantoni e al Cardinali, che lo stesso era stato indotto a tali attività negoziali sotto la pressione psicologica rappresentata da un lato dalla sua situazione debitoria, e dall'altra da un'opera di coartazione e di minaccia da parte del suo creditore, Mantoni Quinto, che dimostratosi all'inizio del rapporto comprensivo nell'accordare dilazioni di pagamento e benevolo, aveva finito per intimidirlo attraverso la rappresentazione del pericolo di esecuzioni coatte e di interruzione del credito accordatogli, portandolo pertanto a concludere atti negoziali non solo per sé sfavorevoli (quali il rilascio di procure), ma anche a compiere atti dispositivi e di amministrazione sul patrimonio ipotecato del tutto inutili e controproducenti per la stessa proprietà posta a garanzia, quali il rinnovo titoli di credito, le ingiustificate dilazioni di pagamento in presenza di alti tassi dei mutui, lo sconto di cambiali. Secondo la prospettazione della parte ci-Page 796vile siffatto comportamento, in presenza poi di altri elementi documentali da cui desumere la non limpidezza di talune condotte ascrivibili al Mantoni (dichiarazione confessoria del Cardinali in relazione alla vicenda della alienazione ai Checcarini e ritrovamento di cambiali a firma apocrifa del Cutini fra quelle in possesso del creditore), poteva portare a ritenere che il Cutini fosse stato oggetto di una complessa trama orchestrata ai suoi danni dal Mantoni, volta a determinare l'ingigantimento del debito del Cutini e la definitiva perdita di tutta la proprietà precedentemente acquisita a prezzo di molto inferiore a quello di stima.

Il tribunale riteneva invece che agli atti del giudizio, a parte la deposizione del Cutini, non vi era alcuna dimostrazione di una tale ricostruzione delle vicende negoziali passate in rassegna, laddove gli atti negoziali compiuti dal Cutini risultavano giustificati da una sua concreta e pesante situazione debitoria nei confronti del Mantoni per debiti dallo stesso volontariamente contratti e che la pressione psicologica, in cui versava il Cutini, non era ingenerata da pericoli immaginari di esecuzioni coatte o di fallimenti, ma da una effettiva e gravissima situazione di dissesto del debitore determinata dal suo stesso operato improntato ad avventatezza, inesperienza e insipienza commerciale.

Su tale punto il giudice di primo grado evidenziava l'elemento probatorio costituito dalla testimonianza del notaio Ludovici il quale aveva rogato alcuni degli atti sopra menzionati; in sede testimoniale ebbe a riferire di avere in diverse occasioni messo in guardia il Cutini dai pericoli di certe operazioni e del possibile esito infausto delle attività negoziali intraprese.

Avverso detta sentenza interponeva tempestiva impugnazione la parte civile costituitasi, Cutini Paolo, mediante dichiarazione di appello e contestuali motivi depositati in data 12 febbraio 2001, chiedendo che agli effetti civili venisse riformata la sentenza impugnata, previa declaratoria di sussistenza del reato contestato agli imputati e con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno a suo favore, previa eventuale rinnovazione del dibattimento ai fini dell'esame e del confronto dei testi già escussi e dell'esame dell'mputato Cardinali in relazione alle fasi della vicenda che lo avevano visto protagonista e, in particolare, dell'assunzione di perizia tecnico contabile di ufficio al fine di ricostruire la successione e la consistenza dei rapporti di dare e avere tra le parti. Si doleva l'appellante di una sentenza che aveva omesso di considerare elementi fattuali di decisiva rilevanza ai fini del decidere - rinnovo dei titoli di credito, ingiustificate dilazioni di pagamento, sconti delle cambiali da parte del Mantoni - condotte queste evidentemente preordinate a ingigantire il debito del Cutini e a farlo soggiacere alla propria volontà fino alla definitiva cessione ai Checcarini dell'intero patrimonio del debitore; veniva denunciata altresì una motivazione illogica per omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie del Cardinali e del fatto che sulla base di una relazione tecnica allegata agli atti di causa (Cavicchi), il Cutini, al termine della vicenda negoziale, doveva addirittura ritenersi creditore del Mantoni e non già il contrario e che la condotta del Mantoni, in chiave della contestata estorsione, andava valutata alla stregua del fine dallo stesso perseguito e che doveva ritenersi minacciosa la condotta che, come nel caso di specie, pur facendo leva su di un asserito diritto e sull'azionabilità dello...

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