Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 11 febbraio 2003, n. 4736. Pres. Pernigotti - Visenti (avv. Aranzano) c. Comune di Roma (avv.ti Giuffrè e Scotto)

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'impresa appaltatrice - Insidia stradale - Contratto assicurativo dell'impresa a copertura di tutti i danni derivati a terzi da omessa manutenzione e sorveglianzaClausola di esclusione della responsabilità per omessa sorveglianza - Sussistenza - Esclusione.

L'affidamento in appalto da parte di un comune ad un'impresa privata della manutenzione di strade e marciapiedi e la sorveglianza degli stessi, condizionato alla stipula di contratto assicurativo a copertura di tutti i danni derivanti a terzi per omessa manutenzione e sorveglianza, comporta la responsabilità esclusiva dell'impresa nell'ipotesi di danni provocati a pedone da insidia stradale, a nulla rilevando, in base agli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., la presenza in tale contratto di una clausola di esclusione dei danni «cagionati da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera». (C.c., art. 1362; c.c., art. 1366; c.c., art. 1367) (1).

    (1) In tema di responsabilità dell'ente proprietario della strada eventualmente in concorso con l'impresa appaltatrice per i danni occorsi a terzi da omessa sorveglianza o manutenzione delle strade, concretizzatesi nella presenza di insidie o trabocchetti, v. Cass. civ. 29 marzo 1999, n. 2963, in questa Rivista 1999, 704; Cass. civ. 23 novembre 1998, n. 11855, ivi 1999, 212; Trib. civ. Venezia 17 dicembre 2001, n. 133, ivi 2002, 385 e Giud. pace civ. Gangi 4 luglio 1997, n. 6, ivi 1998, 690.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attrice, in qualità di pedone, lamentava danni a causa di una piccola insidia stradale fotografata, presente sul marciapiede antistante un attraversamento pedonale pubblico e pertanto richiedeva i danni al Comune di Roma, il quale si costituiva chiamando in causa la Marchetti e Mambrini spa, a cui aveva affidato in appalto la manutenzione delle strade e dei marciapiedi comunali nella zona circoscrizione IX del Comune di Roma. Inoltre all'impresa citata competeva la sorveglianza di tutte le strade e sue pertinenze, tra cui «effettuare transennamenti e disporre la sorveglianza e l'eliminazione di qualsiasi elemento stradale che determini pericolo per la pubblica incolumità» (art. 4 del contratto d'appalto). Ai sensi dell'art. 26 del contratto d'appalto «l'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e cose, a causa del mancato, tardivo intervento manutentivo».

La Marchetti e Mambrini spa chiamava a sua volta in causa in manleva e garanzia la Compagnia di Assicurazioni Le Generali spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La domanda attrice è da ritenersi fondata, poiché dalle foto prodotte siamo in presenza di un'insidia stretta, piccola e profonda, sita sul marciapiede comunale. Le foto sono state riconosciute dai due testimoni escussi, i quali affermano concordemente che l'insidia è risultata del tutto imprevedibile ed invisibile, poiché la visuale della danneggiata era coperta da altri pedoni siti dinanzi alla stessa. Pertanto nella fattispecie non ha alcun rilievo che il fatto si sia verificato quando ancora non era buio (mese di marzo ore 16,30).

  1. - Esclusiva responsabile dell'evento è l'impresa Marchetti e Mambrini spa a cui il Comune di Roma ha affidato la manutenzione e la vigilanza delle strade e pertinenze site nella circoscrizione IX del Comune di Roma.

    È notorio che il Comune di Roma, non potendo direttamente procedere al controllo del suo estesissimo territorio, lo ha suddiviso in più zone, corrispondenti alle varie circoscrizioni, affidando la manutenzione delle strade e la vigilanza a varie ditte private.

    Il danneggiato, non essendo a conoscenza di tale rapporto contrattuale, correttamente ha citato il Comune di Roma, poiché per legge (art. 14 del c.d.s.) spetta al proprietario della strada vigilare e mantenere le strade e sue pertinenze in buono stato in modo tale da non creare pericolo a persone e cose.

    Nel momento in cui l'amministrazione affida «completamente» tale compito ad un'impresa privata, come nella fattispecie, compresa la «vigilanza», l'impresa risponde in via esclusiva diretta dell'evento in questione, per essersi assunta volontariamente il rischio.

  2. - L'impresa Marchetti e Mambrini spa, dovrà essere manlevata dalle Generali spa per quanto dovrà versare a seguito della presente sentenza, poiché con tale compagnia ha stipulato apposito contratto assicurativo, per responsabilità civile verso terzi.

    L'obbligo di assicurazione viene imposto dal Comune di Roma, come condizione necessaria per espletare l'appalto pubblico aggiudicato dall'impresa privata.

    Non può essere accolta l'eccezione di scopertura assicurativa avanzata dalle Generali spa, basata sull'art. 3 lettera h) delle condizioni generali di assicurazione, il quale prevede che sono esclusi i danni «cagionati... da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad messa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera».

    Sostanzialmente l'assicurazione afferma che la polizza assicurativa in questione copre solo i danni causati ai terzi nell'esecuzione dei lavori (rischio dinamico) e non anche i danni causati a terzi da omessa vigilanza delle strade (rischio statico) in base all'art. 3 testualmene citato.

    Orbene, risulta non chiara la formulazione letterale della clausola in questione, anzi dal senso letterale delle parole si evince che gli unici danni esclusi, sono quelli, conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione, dopo l'esecuzione dell'opera, per cui non sussiste-Page 610rebbe la paventata scopertura assicurativa per i danni derivanti da omessa vigilanza del territorio.

    Ai sensi dell'art. 1362 c.c., «nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole».

    Nella fattispecie l'impresa Marchetti e Mambrini spa aveva l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo ad hoc per la copertura di tutti i danni derivanti a terzi, per omessa manutenzione e vigilanza della strada. Obbligo imposto dal Comune di Roma come condizione necessaria per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, per cui l'impresa privata con la stipula del contratto di assicurazione, intendeva appositamente assicurare tutti i danni derivanti dal contratto di appalto.

    Ai sensi dell'art. 1366 c.c. «il contratto deve essere interpretato secondo buona fede», cioè le parti, durante le trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.), nonché nell'esecuzione dello stesso (art. 1375 c.c.) devono ispirarsi a principi di correttezza e buona fede, art. 1175 c.c.

    Ciò costituisce un principio cardine generale nel nostro ordinamento giuridico, cui deve attenersi l'interprete ai sensi anche dell'art. 12 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale.

    In modo specifico, l'art. 1367 c.c. afferma chiaramente che «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno».

    Tale principio viene confermato in maniera più ampia dagli artt. 1369 e 1370 c.c.

    QUANTUM

    Si condividono le conclusioni a cui è giunto il Ctu medico-legale, poiché logiche ed esenti da vizi.

    In relazione all'età della danneggiata all'epoca del sinistro (pari a 69 anni) ed in relazione alle note Tabelle Legislative si liquidano le seguenti somme: IP 2% = Euro 961,00; ITT 10 gg. × Euro 40,00 = Euro 400,00; ITP 10 gg. Euro 20,00 = Euro 200,00; danno morale 1/3 = Euro 520,00 e così complessivamente Euro 2.081,00, che rivalutato ad oggi viene pari a Euro 2.332,00. (Omissis).

    @TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO Sez. stral., 18 novembre 2002, n. 874. Est. Balboni - Bonaguro (avv.ti M. Ubertone ed E. Ubertone) c. Ferrari (avv. Brizzolari)

    Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Riparazioni antieconomiche - Sussistenza - Limiti.

    Il proprietario di un motoveicolo gravemente danneggiato in seguito a sinistro stradale può chiedere al danneggiante il risarcimento in forma specifica, ovvero l'importo della riparazione anche se più onerosa rispetto al valore di mercato del motoveicolo ante sinistro, purché tale differenza sia ragionevole ed il danneggiato abbia manifestato il suo interesse a continuare l'utilizzo del vecchio veicolo cui era abituato. (C.c., art. 2058) (1).

      (1) Fattispecie interessante. Contrariamente all'indirizzo qui sopra espresso v. Trib. civ. Forlì 9 marzo 1994, in questa Rivista 1994, 1073 e Giud. pace civ. Torino 10 ottobre 1997, ivi 1998, 65, entrambe nel senso di ritenere che non possono formare oggetto di risarcimento le riparazioni antieconomiche di un autoveicolo incidentato, essendo quelle che superano il valore del bene all'epoca del sinistro, detratto il deprezzamento derivante dalle riparazioni.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Bonaguro Matteo ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo il sig. Ferrari Cristian, esponendo:

    - che la sera del 18 settembre 1993 nel centro abitato di Lusia (Rovigo) il signor Ferrari Cristian, alla guida del motociclo Honda 125 targato RO 49081 di proprietà dell'odierno attore, andava a collidere violentemente contro la vettura Peugeot 205 targata PD A03955 condotta dalla proprietaria Costa Faustina;

    - che nell'occasione sia il Ferrari che la Costa subivano lesioni ed entrambi i veicoli riportavano ingenti danni;

    - che sul posto interveniva una pattuglia della Polstrada di Rovigo, che, effettuati i rituali adempimenti, accertava che il Ferrari non aveva mai conseguito la patente di guida e conseguentemente provvedeva a sequestrare il motoveicolo (doc. a1), nonché a contestare al Bonaguro la contravvenzione all'art. 116 comma...

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