Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine565-576

Page 565

CORTE DI APPELLO DI POTENZA 13 giugno 2002. Pres. De Angelis - Est. Vetrone - Imp. Bonadies.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento oggettivo - Falsa attribuzione di un fatto di reato - Reato presupposto - Nuova configurazione del reato presuppostoMomento consumativo del reato di calunnia - Efficacia.

Ingiuria e diffamazione - Diffamazione - Elemento psicologico.

In tema di calunnia, la falsa attribuzione di un fatto costituente reato è un elemento materiale della fattispecie e come tale va apprezzato al momento consumativo, senza che sulla configurabilità del reato possano influire modifiche legislative incidenti sulla definizione del rato presupposto, che nulla hanno a che vedere con il principio stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie in cui il reato falsamente attribuito configurava un abuso di ufficio ex art. 323 c.p., per il quale dal ricorrente era stata invocata la modifica introdotta dalla legge n. 234 del 1997 e, in relazione a tale evento, il sopravvenuto venir meno della punibilità della contestata calunnia). (C.p., art. 368) (1).

In tema di diffamazione, la valutazione oggettiva della carica offensiva di certe frasi non può aver rilevanza, se in esse non alberghi altro che un semplice dissenso alle altrui opinioni, tutelato come diritto di critica e lontano dal costituire un pericolo per il senso della dignità che ha un soggetto nell'opinione degli altri. (C.p., art. 595) (2).

    (1) In identici termini, Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 1999, Zini ed altro, in questa Rivista 2000, 399.


    (2) In argomento si veda Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2000, Chinigò, in questa Rivista 2000, 1157, secondo cui il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate. (Nella fattispecie, relativa ad una polemica tra alcuni lavoratori e un dirigente di azienda, la Corte ha ritenuto che le espressioni «intimidatorio» e «mascalzonata» riferite ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perdessero, una volta contestualizzate e filtrate attraverso i moduli espressivi nel linguaggio sindacale, l'impatto diffamatorio oggettivo rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemici cui davano espressione, all'interno dei confini del diritto di critica).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - In data 17 settembre 1998 Bonadies Ennio deponeva dinanzi alla VII sezione penale del Tribunale di Napoli, quale testimone-persona offesa, nell'ambito del procedimento instaurato a carico del giornalista Paolo Liguori, imputato del reato di diffamazione.

Avendogli il P.M. d'udienza chiesto quale fosse il motivo per cui aveva querelato il giornalista, Bonadies dava la seguente risposta:

"... Devo dire che dal momento in cui iniziarono, o meglio entrarono nel vivo le indagini nei confronti di alcuni magistrati napoletani, vi furono una serie di difficoltà ed una serie d'incomprensioni o contrasti sia con la Direzione nazionale antimafia, diretta all'epoca dal dottor Siclari, ma soprattutto chi fungeva da coordinatore era il dr. Palmeri, sia nei confronti di alcuni sostituti della DDA di Napoli".

Aggiungeva: - che le incomprensioni erano nate principalmente in relazione alla trattazione di alcuni procedimenti a carico di magistrati, poiché alcuni sostituti procuratori napoletani avevano riferito di aver saputo da collaboratori di giustizia che i sostituti di Salerno, ossia esso Bonadies ed il collega Izzo, avevano posto loro domande non generiche;

- che da ciò erano derivate alcune convocazioni presso la DNA ed interventi del dott. Palmeri;

- che il dott. Palmeri Guglielmo, all'epoca Procuratore aggiunto di quella direzione, "... veniva sentito anche in relazione ad uno dei procedimenti più importanti a carico dei magistrati, cioè il procedimento a carico del dr. Lancuba ... Contestualmente però il dr. Palmeri fungeva da coordinatore in relazione alle indagini collegate tra Napoli e Salerno ...";

- che il Palmeri, allorché fu sentito nel procedimento a carico del Lancuba "... dichiarò apertamente a verbale la sua amicizia con il dr. Lancuba e dichiarò che, pur dopo aver letto le dichiarazioni del Galasso nei confronti del dottor Lancuba, mai e poi mai avrebbe potuto credere alle dichiarazioni del Galasso cioè che il dottor Lancuba fosse un colluso. E tale frase volle dettare a verbale".

Continuava il Bonadies affermando che "... tale comportamento del coordinatore ... vice del Procuratore Nazionale ..." era stato uno dei motivi che lo aveva indotto, unitamente al dott. Izzo "... a ritenere (il Palmeri) non assolutamente sereno nel coordinamento per i magistrati di Napoli, coordinamento che peraltro non spettava ..." perché "... il dottor Siclari non aveva delegato Palmeri per il coordinamento sulle indagini dei magistrati perché ai sensi dell'art. 11 non esisteva alcun coordinamento. Invece il dr. Palmeri s'interessava anche di chiedere notizie in relazione ai procedimenti a carico di magistrati napoletani".

Con denuncia-querela presentata il 5 dicembre 1998 (ff.ll. 2-169) il Palmeri rappresentava detto episodio al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, chiedendo la punizione del Bonadies per i reati di falsa testimonianza, calunnia e diffamazione.

Successivamente (in data 25 gennaio 1999), depositava uno scritto nella Cancelleria della VII Sezione penale del tribunale di Napoli, indirizzata al Presidente del collegio edPage 566 al Procuratore della Repubblica di Napoli, con cui segnalava d'aver sporto la denuncia-querela sopra richiamata.

Intraprese dall'A.G. competente le indagini nei confronti del Bonadies, questi, avendo chiesto ed ottenuto di essere sentito dal P.M. di Potenza, in data 19 marzo 1999, evidenziava (ff.ll. 201-207):

- che aveva avuto notizia, dalla lettura che era stata fatta all'udienza del procedimento a carico del Liguori, dopo il deposito della nota nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, della (ulteriore) iniziativa giudiziaria che il Palmeri aveva intrapreso contro di lui;

- che la nota era stata finalizzata ad interferire in quel processo, essendo il Palmeri ad esso estraneo;

- che, in relazione a detta interferenza, aveva inoltrato una segnalazione a varie Autorità, tra cui gli organi preposti all'azione disciplinare ed alla Prima Commissione referente del C.S.M., datata 19 febbraio 1999, di cui esibiva copia, per l'allegazione agli atti.

In tale segnalazione, il Bonadies, premesso: - che nel corso delle indagini preliminari inerenti procedimenti penali a carico di magistrati di Napoli, procedimenti quasi tutti delegati a lui ed al dott. Izzo, altro magistrato allora pure in forza alla procura della Repubblica di Salerno, ed originati dalle dichiarazioni rese - anni prima - dal collaboratore di giustizia Galasso Pasquale, imputato del reato ex art. 416 bis c.p., si erano verificati "anomali interventi" della Procura Nazionale Antimafia, in particolare dell'Aggiunto, dottor Palmeri, il quale, sentito dai due colleghi salernitani quale persona informata, aveva rilasciato dichiarazioni di amicizia sul Lancuba, coinvolto nell'inchiesta, e di incredulità sulle accuse su di lui formulate dal Galasso;

- che esso Bonadies e il dott. Izzo, avevano pertanto segnalato al Procuratore Nazionale Antimafia ed al C.S.M. l'opportunità che il Palmeri si astenesse dal coordinamento delle indagini sui magistrati;

- che da tali fatti, e dalle conseguenti doglianze del Palmeri, erano seguite (nei riguardi del Palmeri stesso, dell'Izzo e del Bonadies) un'inchiesta ispettiva ministeriale (condotta dal dottor Tatozzi) ed un'indagine della Prima Commissione Referente del C.S.M. (entrambe svoltesi fra il gennaio ed il marzo 1994 e chiuse con archiviazioni), oltre che indagini penali (svoltesi a Potenza ed a Roma ed anch'esse culminate con archiviazioni);

- che contestualmente (fine di gennaio 1994), anche in conseguenza delle dichiarazioni rese alla stampa dal Palmeri, era iniziata una campagna giornalistica, a livello nazionale, durata dieci giorni circa, diffamatoria dello stesso Bonadies e dell'Izzo, indicati come "Due calunniatori";

- che, dopo i primi arresti e le perquisizioni eclatanti, in cui erano sfociate le indagini intraprese a seguito delle dichiarazioni del Galasso, fra la fine del 1994 e l'inizio del 1995, era cominciata un'attività d'informazione diffamatoria sulle reti della Fininvest, in particolare durante la trasmissione di due servizi del telegiornale "Studio Aperto", da parte del giornalista Paolo Liguori;

- che, a seguito di querela da parte d'esso esponente, il Liguori - imputato per diffamazione aggravata - era stato sottoposto a processo penale dinanzi al tribunale di Napoli, settima sezione penale;

- che, durante l'udienza del 17 settembre 1998, sentito come teste-parte offesa, egli aveva riferito sui pregressi contrasti con la Direzione nazionale antimafia, ed, in particolare con il dottor Palmeri;

- che quest'ultimo aveva per questo, verosimilmente in data 25 gennaio 1999, depositato nella Cancelleria di quel tribunale una nota - indirizzata al Presidente della Sezione, il quale poi ne aveva dato lettura il 29 successivo nel corso dell'ulteriore udienza (ultima della fase istruttoria) di quel processo "Liguori", ed al Procuratore della Repubblica di Napoli - avente il contenuto di cui sopra si è detto; tanto premesso e considerato: - che il Palmeri era soggetto estraneo al processo...

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