Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine709-722

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 21 maggio 2003. Est. Pernigotti - Tammacco (avv. Fratini) c. Assitalia spa (avv. Cutolo) ed altre

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento fuori delle strisce pedonali - Precedenza rispetto al conducente del veicolo - Condizioni.

In base agli artt. 190, comma 2, e 191, comma 2, c.s. il pedone che stia finendo l'attraversamento della carreggiata senza servirsi degli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di 100 metri dal punto di attraversamento, ha diritto di precedenza rispetto al conducente del veicolo sopraggiungente. (Nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s., art. 191) (1).

    (1) In argomento, v. Trib. civ. Roma 10 gennaio 2001, 640, in questa Rivista 2001, 840 con nota di V. SANTARSIERE, Ciclomotorista regolarmente in sorpasso e responsabilità del pedone investito; Pret. civ. Macerata, sez. dist. Civitanova Marche, 26 ottobre 1996, n. 81, ivi 1997, 448.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore, pedone, lamentava danni fisici a seguito di investimento da parte di autovettura, mentre attraversava la carreggiata.

La compagnia di assicurazioni, ante causam, inviava al danneggiato la somma di lire 33.500.000 (Euro 17.301,31) ex art. 2054 comma 2 c.c., a tacitazione dei danni subiti.

Sulla modalità dell'evento venivano ascoltati due testimoni indicati da parte attrice, veniva rivolto l'interrogatorio formale al conducente della vettura, che non si presentava a renderlo, nonché veniva prodotta dalla compagnia di assicurazione, il rapporto dell'autorità intervenuta.

Sul quantum veniva disposta Ctu medico-legale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dalla prova testimoniale della sig.ra Nicolosi Barbara, è risultato che la stessa ha assistito all'evento poiché si trovava fuori dal Bar San Giuseppe sito al civico 41, nel quale lavorava e lavora tuttora. Il pedone, partendo dal marciapiede antistante il bar, veniva investito mentre stava finendo di attraversare la carreggiata.

Dal grafico del rapporto dell'autorità intervenuta, risulta che dopo l'investimento, avvenuto nel senso indicato dal testimone (cioè a fine attraversamento della carreggiata da parte del pedone), la vettura ha lasciato sul manto stradale ben 27 metri di frenata, che fanno presupporre una velocità sicuramente non consona allo stato dei luoghi, tenuto conto che era sera.

Anche la conducente della vettura riferisce all'autorità intervenuta che il pedone ha attraversato la carreggiata rispetto al suo senso di marcia da sinistra verso destra, confermando così che il pedone proveniva dal bar e che quindi al momento dell'investimento aveva quasi ultimato l'attraversamento (come da grafico contenuto nel rapporto dell'autorità). Gli agenti, constatavano che «non è presente attraversamento pedonale a meno di 100 metri dall'investimento». Pertanto nell'istruttoria espletata risulta che il pedone mentre stava finendo di attraversare la carreggiata, veniva investito di sera, da vettura circolante a velocità non consona allo stato dei luoghi.

Occorre preliminarmente rammentare alcune regole. Il pedone ha il diritto di precedenza se attraversa sulle strisce pedonali (art. 191 comma 1 c.d.s.). Se invece attraversa la carreggiata fuori dalla zona pedonale, deve dare la precedenza al conducente della vettura (art. 190 comma 5 c.d.s.).

L'art. 190 comma 2, però, consente al pedone di attraversare la carreggiata senza servirsi degli appositi spazi pedonali se l'attraversamento pedonale si trova a più di 100 metri dal punto di attraversamento, come nel caso di specie.

Alla fattispecie in esame, si applica anche l'art. 191 comma 2 c.d.s., poiché se la strada è sprovvista di attraversamenti pedonali, il conducente deve consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Pertanto, nella fattispecie il pedone aveva il diritto di precedenza rispetto al conducente della vettura per due ordini di motivi: mancanza di attraversamenti pedonali entro 100 metri dal luogo del sinistro e poiché stava finendo di attraversare la carreggiata. Dall'istruttoria non è emerso alcun fatto che possa dar luogo ad un addebito concorsuale del pedone nella produzione dell'evento, anzi nel caso in esame la conducente della vettura oltre a non dare la precedenza al pedone ha tenuto una condotta di guida assai imprudente per una velocità sicuramente non consona allo stato dei luoghi.

Ne consegue che l'intera responsabilità dell'evento va addebitata al conducente della vettura.

QUANTUM. - Sono da condividersi le conclusioni a cui è giunto il Ctu essendo l'elaborato peritale esente da vizi ed incongruenze. Il Ctu ha altresì accertato in maniera categorica che i 17 punti di invalidità riscontrati non hanno alcuna incidenza specifica sull'attività lavorativa.

Per la liquidazione del danno l'attore in comparsa conclusionale la quantifica utilizzando le Tabelle redatte da codesto tribunale nel gennaio 2001, richiedendo un danno morale nella misura del 50% del danno biologico. Le somme richieste sono eque, pertanto in relazione all'età del soggetto all'epoca del sinistro pari a 59 anni, si liquida: IP 17% = Euro 16.913,00; ITT 45 gg. × 37,00 = Euro 1.665,00; ITP 20 gg. Euro 18,50 = Euro 370,00; danno morale 50% = Euro 9.474,00. Per il danno morale si applica il massimo parametro in relazione alla gravissima condotta colposa del conducente della vettura la quale poteva causare anche il decesso del pedone.

Altra ragione è costituita dalla elevata sofferenza fisica patita per la cura e riabilitazione del politraumatismo subito e riscontrato dal Ctu in: «trauma cranico con frattura delle ossa del naso, distrazione metamerica del rachide cervicale, frattura della III, IV, VI, VII costa sinistra, frattura ulna si-Page 710nistra, ematoma coscia destra con formazione di seriosa». Non sono state esibite spese mediche. Dato che le tabelle utilizzate sono aggiornate fino a gennaio 2001, il danno pari a Euro 28.422,00, va rivalutato da tale data fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con applicazione del coefficiente Istat pari a 1,0518 per cui si giunge a Euro 28.422,00 × 1,0518 = Euro 29.849,00.

Da tale somma va detratta la somma ricevuta pari a Euro 17.301,00 (lire 33.500.000), per cui si giunge a Euro 12.593,00. Sulla stessa vanno liquidati a titolo di risarcimento gli interessi legali dal fatto al saldo, a compensazione del ritardo nel ricevimento della prestazione dovuta. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA 9 maggio 2003. Est. Barelli Innocenti - Autocorriere Didino snc di Mazzotti Tiziana e C. (avv. Alliata) c. Sestri spa - Servizio Riscossione Tributi Concessione di Novara (avv. Tuccillo)

Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Fermo amministrativo di veicoli a motore ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Presupposti - Successivo pignoramento - Mancanza - Illegittimità. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fermo amministrativo di veicoli a motore ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Sussistenza. Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Fermo amministrativo di veicoli a motore ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Crediti riscossi mediante ruolo ma non aventi natura tributaria (pena pecuniaria per violazione a c.s.) - Ammissibilità del fermo - Esclusione.

È illegittimo il fermo amministrativo dei veicoli a motore previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 così come modificato dall'art. 16 D.L.vo n. 46/99 ed ulteriormente modificato dal D.L.vo n. 193/2001, disposto dal concessionario della riscossione, senza che ad esso non segua un pignoramento. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86) (1).

Il Giudice dell'esecuzione civile è competente a provvedere sulla sospensione degli effetti del fermo amministrativo dei veicoli a motore previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 - che si inserisce in un procedimento di esecuzione forzata come preliminare e cautelare in vista di un pignoramento - per accertare se il bene mobile registrato e soggetto al fermo è pignorabile o no. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86) (2).

Non è ammissibile il fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 16 D.L.vo n. 46/99 e successivamente dal D.L.vo n. 193/2001 per bloccare i veicoli a motore del debitore per crediti riscossi mediante ruolo, ma non aventi natura tributaria (nella specie contributi previdenziali Inps, assicurativi Inail, nonché pena pecuniaria derivante dalla violazione del codice della strada). (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86) (3).

    (1-3) Argomento di estrema attualità che non ha ancora trovato orientamento univoco né per quanto concerne la legittimità o meno del fermo di veicoli, né per ciò che attiene la competenza a disporlo, se del giudice ordinario o di quello amministrativo. Nella sentenza che si annota quest'ultimo quesito viene risolto a favore del giudice ordinario come in Giudice di pace civile di Bari 17 marzo 2003, n. 1462, in questa Rivista 2003, 612 e in Tar Veneto 30 gennaio 2003, n. 886, ivi 2003, 333, contrariamente a quanto affermato da Tar Puglia, sez. Bari, ord. 5 marzo 2003, n. 216, ibidem. La questione relativa alla illegittimità di disporre il fermo amministrativo, non essendo ancora stata emanata la disciplina attuativa dell'art. 86 D.P.R. n. 602/73, trova conferma nella cit. sentenza Giudice di pace civile di Bari 17 marzo 2003, n. 1462. In dottrina, della Collana Nuove Voci del Diritto, a cura di G. CASSANO, v. R. CAFARO, Il fermo amministrativo, lineamenti, giurisprudenza, formulario, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di opposizione alla esecuzione esattoriale del 5 marzo 2003, poi ritualmente notificato, la Autocorriere Didino snc di Mazzotti Tiziana e C. snc, proponeva opposizione alla esecuzione esattoriale promossa dalla Sestri spa, concessionaria della Provincia di Novara, ed in particolare al fermo amministrativo del veicolo Mercedes...

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