Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1089-1105

Page 1089

@TRIBUNALE DI MASSA Sez. dist. Carrara, 14 luglio 2003, n. 1176. Est. Ferri - Imp. Coppedè.

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Costruzione abusiva - Trasformazione del suolo - Trasformazione permanente - Presupposto per la configurabilità del reato - Condizioni.

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Costruzione abusiva - Opera realizzata dal conduttore - Responsabilità.

In tema di violazioni edilizie, il manufatto realizzato allo scopo di essere utilizzato per agevolare l'attività di un'impresa, deve considerarsi correlato funzionalmente all'oggetto della stessa, essendo quindi tendenzialmente destinato a permanere nel tempo fino a quando l'azienda sarà attiva. In questo caso, si deve conseguentemente ritenere che la trasformazione del suolo operata sia di tipo permanente, ciò che comporta l'obbligo giuridico di richiedere la concessione edilizia per la realizzazione del manufatto, ai sensi dell'art. 1 della L. 10/1977. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20) (1).

In materia edilizia, qualsiasi attività migliorativa dell'esercizio di un'impresa, realizzata dall'imprenditore, che, in forza di un regolare contratto, sia conduttore dell'immobile ove svolge l'attività di impresa, non può non coinvolgere, direttamente o indirettamente, lo stesso imprenditore individuale. Ne consegue che il conduttore che abbia apportato modifiche successive alla stipula del contratto di locazione all'immobile locato, rimane l'unico responsabile dell'opera abusiva realizzata in assenza di concessione edilizia. (C.p., art. 10; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20) (2).

    (1) Nello stesso senso, in fattispecie relativa ad attività di impresa attraverso la coltivazione in serra, si veda Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2000, Balzani e altro, in questa Rivista 2000, 461. Invero, secondo Cass. pen., sez. III, 12 luglio 1999, Piparo, ivi 2000, 618, la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio. A tal fine l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti, affinché ne emerga l'eventuale stabilità e il carattere tendenzialmente permanente della funzione. Ne consegue che la costruzione del massetto, che è opera oggettivamente stabile e di non immediata ed agevole rimozione, rivela di per sè la funzione permanente dell'insediamento, costituito dal prefabbricato che vi è ancorato e che, malgrado la struttura leggera, ha con il massetto un collegamento fisso e una propria destinazione non limitata nel tempo.


    (2) Nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 7 settembre 2000, Cutaia, in questa Rivista 2001, 301, secondo cui non può essere attribuito ad un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo, dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto medesimo che possa essere assunto ad elemento integrativo della colpa. Ne consegue che il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente; mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera. In dottrina: M. BENINCASA, Illegittimità della concessione edilizia e configurabilità del reato previsto dall'art. 20, lett. b), L. 28 febbraio 1985 n. 47: un problema aperto, in questa Rivista 1993, II, 673; C. CANAIA, Responsabilità del proprietario: nuove prospettive giurisprudenziali (nota a Cass., sez. III pen., 3 novembre 1999, Mureddu; Cass., sez. III pen., 26 ottobre 1999, Pepe); in Urbanistica e appalti 2000, II, 455.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'imputato Pier Antonio Coppedè è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe trascritto (art. 20, lett. b, legge 28 febbraio 1985, n. 47).

In dibattimento, previa produzione documentale e fotografica, si procedeva all'esame dei testi d'accusa Antonio Marcuccetti e Cesare Marchetti, in servizio presso il Comune di Carrara.

All'esito, le parti formulavano le rispettive conclusioni. Ritiene questo tribunale che, sulla scorta delle emergenze processuali, l'imputato debba essere ritenuto responsabile degli abusi edilizi contestatigli.

Nella specie, dall'istruttoria è emerso come l'odierno imputato eserciti un'impresa individuale, denominata «la legnaia di Coppedè Pier Antonio», con sede in Avenza, al viale XX Settembre 214, (cfr. Visura CCIAA prodotta dal P.M. all'udienza del 19 giugno 2003), luogo (distinto catastalmente al Foglio n. 72 mappale n. 187), in cui veniva effettuato il sopralluogo da parte del personale del Comando di Polizia Municipale.

La circostanza è stata, peraltro, confermata e dal teste Marcuccetti nonché dalla documentazione fotografica in atti (v. in particolare foto nr. 4).

Lo stesso Marcuccetti precisava di aver effettuato accertamenti in ordine alla titolarità dell'immobile di cui al capo d'imputazione. Esso risultava di proprietà di tali Bertolini e Frediani, benché l'imputato esercitasse un diritto personale di godimento in forza di contratto di locazione (cfr. verbale d'udienza 19 giugno 2003 dep. Marcuccetti Antonio).

Da tale ricostruzione dei fatti si deve concludere come l'immobile fosse nella esclusiva disponibilità dell'imputato, il quale aveva un concreto interesse alla realizzazione dei manufatti descritti in rubrica ed utili all'esercizio dell'impresa.

Invero, in data 10 aprile 2002 il teste Marcuccetti accertava che l'imputato aveva realizzato, in assenza di concessione edilizia, due manufatti.

Page 1090

Si trattava di una tettoia in profilato di alluminio e ferro, sorretta da sei pali in ferro, ciascuno poggiante su apposita ruota, a sua volta posizionata su di uno spessore in marmo, il tutto per una dimensione di ml. 12 × ml. 5.00 ed altezza media di circa ml. 3 (capo a); così come di un box metallico dalla dimensione di 4 ml. 2,50, per un'altezza di circa ml. 2,00 (capo b).

Si è, poi, verificato che entrambi i manufatti erano stati realizzati in assenza di concessione edilizia.

A parere dell'odierno giudicante le opere contestate all'imputato richiedevano il rilascio della concessione edilizia che, secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, è necessaria per «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio».

Sul punto va sottolineata la puntuale e precisa deposizione del teste qualificato Marchetti (funzionario del settore urbanistica del Comune di Carrara) il quale evidenziava che le opere abusive sopra descritte erano state costruite in una zona sottoposta a vincolo cimiteriale, in relazione al quale il regolamento edilizio comunale proibiva la realizzazione di qualsiasi costruzione.

Lo stesso Marchetti aggiungeva che i manufatti de quibus non sarebbero potuti essere oggetto di sanatoria di sorta, poiché in tale fascia di rispetto cimiteriale sono ammesse soltanto trasformazioni del suolo funzionali alla gestione del servizio cimiteriale medesimo ovvero alla viabilità ed ai parcheggi.

Si deve poi, osservare che le opere di cui ai capi a) e b) oltre ad essere state realizzate in zona vincolata sono sprovviste del carattere di amovibilità, idoneo ad escludere la necessità del provvedimento concessorio.

Invero, le opere abusive risultano connesse con l'attività d'impresa esercitata dall'imputato.

In particolare entrambi i testi riferivano come il box venisse utilizzato come ufficio (vedi anche foto nr. 1 in atti). Mentre la tettoia veniva adibita a ricovero del legname, come emerge dalla prima foto scattata dalla polizia municipale in data 5 marzo 2002 e dalla successiva datata 10 aprile 2002 (v. foto nn. 2 e 5).

Com'è noto l'art. 1 della legge n. 10/1977, deve interpretarsi nel senso di considerare opere destinate alla trasformazione permanente del suolo, e perciò necessitanti concessione, quelle a ciò poste per un periodo illimitato nel tempo, in quanto l'uso a cui quotidianamente sono adibite non può essere limitato a priori.

Orbene, dalla visura camerale si desume che l'attività esercitata dall'impresa di cui è titolare Coppedè consiste nel commercio all'ingrosso di legna da ardere.

Da ciò segue come i manufatti abusivi si correlino funzionalmente all'oggetto dell'impresa essendo, quindi, tendenzialmente destinati a permanere nel tempo fino a quando l'impresa stessa sarà in attività. Pertanto, era giuridicamente obbligatorio richiedere la concessione edilizia.

Ulteriori precisazioni merita svolgersi in ordine all'ascrivibilità del reato oggi contestato a Coppedè Pier Antonio.

Infatti, deve giungersi alla conclusione che l'imputato abbia commesso il fatto. È emersa, infatti, a suo carico prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.

Coppedè Pier Antonio è unico titolare dell'impresa individuale di cui sopra si è detto. Inoltre viene individuato come gestore dell'attività di rivendita del legname da parte dell'agente accertatore, nonché locatario dell'immobile in forza di regolare contratto.

Qualsiasi attività migliorativa dell'esercizio dell'impresa, o comunque idonea a permettere l'espletamento dell'attività imprenditoriale non può non coinvolgere, direttamente od indirettamente, lo stesso imprenditore individuale, anche in termini di maggiori profitti o spese.

Ne consegue che Coppedè sia l'unico responsabile delle opere abusive descritte in rubrica.

Nello stesso senso si è espressa anche la Suprema Corte, precisando che nell'ipotesi in cui un immobile...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT