Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1085-1104

Page 1085

@TRIBUNALE PENALE DI MASSA Sez. dist. Carrara, 8 agosto 2003. Est. Ferri - Imp. Cenderelli

Indagini preliminari - Chiusura - Archiviazione - Riapertura delle indagini - Riapertura per fatti diversi - Conseguenze. Falsità in atti - Falsità ideologica - Falsa dichiarazione - Falsità dichiarata in un modulo prestampato - Modulo dichiarativo della proprietà di un veicolo - Modulo redatto dalla Motorizzazione civile - Effetti - Reato commesso in atto pubblico - Configurabilità - Esclusione - Falso in scrittura privata - Condizioni.

In tema di riapertura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., l'ipotesi di mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Gip, non può essere valutata né in termini di procedibilità, né in termini di invalidità ex art. 178, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p., potendo comportare, l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivamente svolti dal P.M., per implicita violazione dell'art. 191 c.p.p., ovvero in applicazione analogica dell'art. 407, comma 3, c.p.p., per essere stati gli atti compiuti dopo la scadenza di ogni termine. (C.p.p., art. 414) (1).

L'atto presentato agli uffici della Motorizzazione civile, che contenga una falsa dichiarazione dell'imputato ai fini di ottenere l'aggiornamento della situazione giuridica di un veicolo, non è qualificabile come dichiarazione sostitutiva di certificazione, essendo privo degli elementi essenziali previsti dalla legge in materia. Da ciò ne consegue che la falsa affermazione di essere proprietario del veicolo e contenuta nel modulo prestampato presentato agli uffici non integra il delitto di cui all'art. 483 c.p., in quanto il dichiarante non ha il dovere giuridico di dire la verità circa la proprietà del veicolo a lui intestato, poiché il detto prestampato non è qualificabile come dichiarazione sostitutiva di certificazione, potendosi, prefigurare una responsabilità per falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., procedibile a querela di parte. (C.p., art. 483; c.p., art. 485) (2).

    (1) In argomento si rilevano: Corte App. pen. L'Aquila 9 febbraio 1996, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 433, secondo cui, in caso di mancata autorizzazione a riaprire le indagini deve ritenersi precluso l'esercizio dell'azione penale in relazione allo stesso fatto già oggetto di archiviazione. Peraltro tale condizione di procedibilità opera solo nell'ambito della stessa sede giudiziaria, nel rapporto tra gli stessi P.M. e Gip che in precedenza si sono interessati della notizia di reato pervenendo all'archiviazione. La Corte cost., in relazione alla questione qui affrontata, ha disposto, con sentenza 19 gennaio 1995, n. 27, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1995, 1371, che, nel caso di mancata autorizzazione alla riapertura norma di riferimento è stata anche oggetto di una pronuncia del giudice delle leggi delle indagini preliminari deve ritenersi precluso l'esercizio dell'azione penale e, dunque, impedita la procedibilità, non diversamente da ciò che accade nell'ipotesi di mancata revoca della sentenza di non luogo a procedere per la quale è da ritenersi operante l'istituto del ne bis in idem. In dottrina si segnala: PANSINI C., Indagini preliminari e citazione a giudizio, in Dir. pen. e proc. 2001, II, 31.

    (2) Nello stesso senso, per quanto riguarda la prima parte della massima, Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1992, Ceccalli, in questa Rivista 1993, 620, secondo cui la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., si configura allorché la falsa attestazione contenuta nell'atto pubblico sia riferibile a fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente (false attestazioni contenute in un atto notorio) e dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e non quando, come nella specie, relativa alla presentazione di un certificato di conformità non autentico, la falsa attestazione ha portato alla formazione di un autonomo atto pubblico falso, l'immatricolazione di un veicolo, in base ad una ingannevole rappresentazione della realtà che ha tratto in errore il pubblico ufficiale che ne è l'autore, comportamento quest'ultimo che configura l'ipotesi delittuosa della falsità ideologica in atto pubblico indotta ex artt. 48, 479 c.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Marco Cenderelli veniva tratto a giudizio di fronte a questo tribunale per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica.

All'udienza del 5 dicembre 2002 il difensore della Winterthur Ass.ni Spa depositava atto di costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, a cui seguiva provvedimento di ammissione.

Alla stessa udienza, la difesa dell'imputato chiedeva una pronuncia di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rilevando la generica improcedibilità del reato contestato al capo a), in quanto i fatti de quo risultavano essere stati oggetto di provvedimento di archiviazione (cfr. decreto emesso in data 28 ottobre 1999 dal Gip), cui non era seguito decreto di riapertura delle indagini.

Il P.M., nell'opporsi a tale richiesta, osservava come i fatti di cui al decreto di archiviazione fossero diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento e pertanto chiedeva che il giudice si pronunciasse soltanto all'esito dell'istruttoria.

Questo giudice riteneva, così, di non accogliere la richiesta di immediato proscioglimento, essendo necessario, ai fini del decidere, attendere gli esiti del dibattimento in ordine all'esatta portata dei fatti di cui al capo a).

A questo punto è possibile svolgere le opportune precisazioni in ordine alla correttezza procedurale dell'imputazione formulata dall'ufficio del P.M., in riferimento a quanto previsto dall'art. 414 c.p.p.

Il provvedimento di cui all'articolo citato è idoneo, secondo il dettato letterale, a permettere all'accusa di svolgere nuove indagini,ovviando così all'eventuale scadenza dell'ordinario termine di durata delle stesse.

Il mancato rilascio del provvedimento di riapertura può, al più, comportare l'inutilizzabilità degli atti d'indagine successivamente svolti dal P.M., per implicita violazione dell'art. 191 c.p.p., ovvero in applicazione analogica dell'art. 407, comma 3, c.p.p., per essere stati gli atti compiuti dopo la scadenza di ogni termine.

Page 1086

In questo senso si è più volte pronunciata la Suprema Corte, il cui orientamento deve condividersi in questa sede.

Infatti, gli effetti del provvedimento di archiviazione devono essere tenuti distinti dal c.d. giudicato penale rappresentato nella sua forma tipica da quanto dsiposto dall'art. 649 c.p.p.

La contraria conclusione finirebbe per confondere il piano dell'indagine rispetto a quello dell'azione, impedendo al P.M. di esercitare l'azione penale senza lo svolgimento di un'attività di indagine preliminare.

L'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, al contrario, può incidere solo sullo svolgimento di ulteriori investigazioni, interdette appunto dal decreto di archiviazione, non certo sull'obbligo costituzionalmente imposto dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero.

In definitiva lo scopo dell'art. 414 c.p.p. è quello di impedire nuove indagini da parte dell'organo di accusa avverso la medesima persona, al di fuori del controllo dell'organo giudicante. Quindi il provvedimento di riapertura delle indagini non condiziona l'esercizio dell'azione penale, in quanto ciò sarebbe da qualificare contra legem, ma si limita ad evitare che essa sia preceduta da nuovi atti investigativi non autorizzati.

La mancata autorizzazione, perciò, non può essere valutata né in termini di procedibilità né di invalidità ex art. 178, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p.

La prima soluzione non è condivisibile poiché l'art. 414 c.p.p. postula la rimozione del limite ostativo per nuove investigazioni, non per l'attività diretta a far valere la pretesa punitiva.

La seconda impostazione, invece, non tiene conto che la causa di nullità disciplinata negli artt. 178 e 179 c.p.p. è relativa all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, mentre quella in esame è estranea a tale patologia, in quanto l'esercizio dell'azione penale è cosa assolutamente diversa dalla riapertura dell'indagine.

Ne deriva che l'azione penale è valida, benché non preceduta dal rituale decreto di autorizzazione, la cui inesistenza concretizza soltanto la sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine nel frattempo posti in essere e del tutto mancanti nel caso di specie, atteso che l'ufficio del P.M. ometteva di proseguire l'attività d'investigazione.

Nel dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, venivano escussi, in qualità di testimoni, il maresciallo Nicola Di Rubba, in servizio presso la polizia giudiziaria (aliquota carabinieri) della Procura della Repubblica di Massa, Paolo Baronti, Raffaello Romoli, Antonio Cagnoni, Mario Gaddini, in servizio presso la Caserma Vigili del fuoco di Carrara, l'ing. Arcangelo Argenzio, l'agente Riccardo Salvetti, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Carrara, Paolo Grassi, Giorgio Carleschi, Enzo Batini, Francesco ed Antonia Cannistraci, Massimina Sulis. Veniva, infine, effettuato l'esame dell'imputato.

All'esito dell'istruttoria le parti concludevano come in epigrafe.

Attesa la complessità dell'imputazione merita ricostruire in punto di fatto la tesi accusatoria, così come suffragata dai riscontri documentali in atti e dalle deposizioni dei testi dell'accusa, approfondendo in fase successiva il quadro probatorio formatosi in dibattimento.

È, infatti, emerso che nel marzo del 1996 il signor Cenderelli aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con tale «Professional Ducato Leasing» Spa, filiale di Avenza, avente ad oggetto un autoveicolo marca BMW 525 Turbo Diesel (v. verbale ud. 5 dicembre 2002, p. 38, testimonianza di Paolo Baronti, responsabile dell'ufficio legale della suddetta società, nonché verbale ud. 27 febbraio 2003, p. 1 ss., teste Enzo Batini, all'epoca dei fatti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT