Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine551-567

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@TRIBUNALE DI MASSA Sez. dist. Carrara, 23 agosto 2003, n. 1146. Est. Ferri - Imp. Ndiaye ed altro.

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Finalità di vendita di cose recanti marchi e segni distintivi contraffatti - Reato di pericolo - Configurabilità - Fondamento.

Ricettazione - Elemento soggettivo - Dolo - Conoscenza della provenienza delittuosa - Criteri di valutazioneRiferimento a qualsiasi fattore - Criteri indicati dall'art. 712 c.p. - Applicabilità.

Pena - Sospensione condizionale - Applicabilità - Criteri di valutazione - Capacità a delinquere e pericolositàIncompatibilità con il riconoscimento delle attenuanti generiche - Esclusione.

In materia del delitto preveduto e punito dall'art. 474 c.p., relativo all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non rileva che gli elementi caratterizzanti i prodotti, in ragione della loro oggettività, possano consentire all'acquirente di comune esperienza la possibilità di rendersi conto che la merce non possa essere stata prodotta e distribuita dai prestigiosi marchi di rilevanza nazionale ed internazionale, posta la natura di reato di pericolo del delitto in esame. (C.p., art. 474) (1).

In tema di ricettazione, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, il giudice può desumere il dolo dell'agente da qualsiasi fattore, anche con riferimento all'art. 712 c.p., quando si sia in presenza di elementi univoci che inducano a ritenere l'imputato, che abbia la diretta disponibilità di cose ed oggetti con marchi contraffatti, intenzionato alla loro successiva utilizzazione a scopo di lucro. (C.p., art. 648; c.p., art. 712) (2).

Il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche non pregiudica né è incompatibile con la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità: le prime attengono alla personalità degli imputati, mentre la seconda mira al ravvedimento dei colpevoli ed alla prevenzione della criminalità. (C.p., art. 62; c.p., art. 163) (3).

    (1) Con riferimento all'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p., difficilmente il concetto di falso grossolano può essere delineato per la preminente ragione che detta norma è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e dei prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. L'art. 474 c.p. delinea una fattispecie di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. In questo senso Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2000, Ndong Khadim, in questa Rivista 2001, 491. Si veda altresì Cass. pen., Sez. Un., 7 giugno 2001, Ndiaye Papa, ivi 2002, 57. In dottrina si segnalano: V. FASCE, Brevi note in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 648 c.p. in materia di reati di falso e concorso tra le ipotesi di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (nota a Cass., sez. II, 27 giugno 1989, Perico), in questa Rivista 1990, 236; V. FASCE, Brevi note in ordine alla innocuità del falso in relazione all'art. 474 c.p. (nota a Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2000, Niang Djilly; Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2000, Dame), ivi 2001, II, 275; V. FASCE, Brevi note in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 648 c.p. nei delitti di falso (nota a Pret. Sanremo 17 marzo 1997, Rosolia e altro), ivi 1997, II, 509; V. FASCE, Brevi cenni in ordine alla innocuità del falso nell'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. (nota a Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2000, Diaw), ivi 2000, II, 587; V. FRANCESCHELLI, «Veramente falso»: ovvero di come le vicende penali possono avere fortuna e creare allarme e sconforto se elevate a principi generali del diritto civile (nota a Cass., sez. V, 23 febbraio 2000, Papa), in Riv. dir. ind. 2000, II, 276; S. NICCHIA, Orientamenti interpretativi in materia di contraffazione (nota ad App. Firenze 6 novembre 1997, n. 2459, Maranta), in questa Rivista 1998, II, 789; M. PAPA, La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di «cose illecite», in Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 715; E. SVARIATI, Contraffazione e ricettazione (nota ad App. Firenze 27 febbraio 1989, Vignolini; App. Firenze 13 febbraio 1989, Di Ienno; App. Firenze 16 dicembre 1988, Rossetti e altro; App. Firenze 15 novembre 1988, Vignolini e altro; App. Firenze 30 maggio 1988, Olivieri e altro), in Giur. merito 1989, 1195; E. SVARIATI, In tema di vendita di prodotti con marchio contraffatto (osservaz. a Cass., sez. V, 23 febbraio 2000, Papa), in Cass. pen. 2000, II, 1085.


    (2) Dal richiamo, contenuto in massima, all'art. 712 c.p., sorge l'opportunità di distinguere l'elemento soggettivo relativo al reato di ricettazione ed a quello di incauto acquisto. In proposito risulta utile segnalare Cass. pen., sez. II, 6 aprile 2001, Macchia, in questa Rivista 2001, 538, secondo cui si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; si configura invece l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata. Secondo Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2000, Pasotti, ivi 2000, 637, invece, il dolo eventuale non è compatibile con il reato di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. (Nella specie la Corte, rilevato come il giudice di merito avesse semplicemente accertato l'accettazione del rischio, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 712 c.p.). Infine si segnala Cass. pen., sez. II, 25 marzo 1998, Conti, ivi 1998, 828, secondo cui, nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.


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    (3) Nello stesso senso Cass. pen., sez. III, 11 novembre 1999, Dal Pont, in questa Rivista 2000, 748, secondo cui non vi è contrasto tra il diniego in appello della sospensione condizionale della pena perché i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato non consentono un giudizio prognostico favorevole sul fatto che lo stesso si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e la concessione in primo grado delle attenuanti generiche, non ostandovi l'esistenza dei precedenti penali perché non di particolare gravità. Ed invero, si tratta di valutazioni diverse e con finalità differenti, l'una volta a considerare la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. e, quindi, con riguardo alla natura e alla consistenza dei precedentipenali; l'altra orientata, invece, a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose e perciò a dar rilievo al numero, oltre che alla gravità, dei precedenti in un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - In data 2 dicembre 2002 il P.M. citava a giudizio di fronte a questo tribunale Ndiaye Aliou e Ndiaye Moussa per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica.

All'udienza del 13 marzo 2003, dichiarata la contumacia degli imputati, si costituivano, in qualità di parti civili, le società Christian Dior Couture S.A. e Fendi Adele Srl.

La difesa degli imputati eccepiva, in relazione agli atti di costituzione, il difetto di sottoscrizione delle parti civili, ritenendo non sufficiente la sola sottoscrizione dei rispettivi difensori.

Questo giudicante riteneva infondata l'eccezione ed ammetteva le costituzioni di parti civili in quanto rispettavano tutte le formalità richieste dall'art. 78 c.p.p.

In relazione all'asserito difetto di sottoscrizione si rileva che con il conferimento della procura speciale ai rispettivi difensori le persone offese hanno rimesso agli stessi l'esercizio del potere di sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile.

Nel dibattimento, previa produzione documentale del P.M. (verbale di perquisizione e sequestro, copie dei marchi internazionali) e delle parti civili (copia dei certificati di brevetto per marchi d'impresa, dichiarazioni di protezione), si procedeva all'esame del testo introdotto dalla pubblica accusa, il sovrintendente Alex Morelli, in servizio presso la Sottosezione della Polizia stradale di viareggio. Quindi, dichiarata l'utilizzabilità degli atti assunti, le parti concludevano come da verbale.

Ritiene il giudicante che sia stata provata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi a), b), c).

La ricostruzione dei fatti è risultata pacifica e conforme all'impostazione accusatoria.

Decisiva, al riguardo, è stata la deposizione del teste Morelli il quale ha riferito di aver notato, in data 23 luglio 2002, durante un servizio di appostamento...

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