Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine993-1009

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I

@CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sez. II, 18 marzo 2004, n. 513. Pres. Leo - P.M. D'Amico - Ric. X.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza - Presentazione di autocertificazione - Falsa dichiarazione - Inidoneità offensiva - Insussistenza del reatoCondizioni.

L'autocertificazione corredante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato non integra «falsità dichiarativa» quando per l'inidoneità offensiva dell'azione e per l'intrinseca assenza del fatto punibile non si realizza una concreta lesione del bene giuridico tutelato. (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 78; c.p., art. 49).

II

@TRIBUNALE DI CATANZARO Uff. Gip, 9 aprile 2003, n. 192. Est. Baudi - Imp. B.C. e altro.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Istanza - Falsità delle dichiarazioni reddituali contenute nell'autocertificazione - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, assume rilevanza la falsità delle dichiarazioni dell'interessato nell'autocertificazione, in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito per il beneficio richiesto, qualora vi sia l'idoneità dell'enunciato a ledere la fede pubblica avuto riguardo allo specifico contesto d'uso sia nella materializzazione storica che nella sua proiezione e dimensione. (Fattispecie in cui si è ritenuto irrilevante la mancata allegazione all'autocertificazione dei documenti comprovanti la proprietà di autoveicolo dell'interessato, in quanto di valore insufficiente a oltrepassare il limite della prevista soglia di ammissibilità). (L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5; D.P.R: 30 maggio 2002, n. 115, art. 78; c.p., art. 49).

I

FATTO E DIRITTO. - Nei motivi d'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe il P.G. ha dedotto che aveva errato il Gup nel mandare assolti gli odierni imputati.

In effetti non poteva ritenersi la innocuità del falso in base alla irrisorietà del valore del bene non denunziato. Secondo la giurisprudenza vi era falso innocuo nel momento in cui il documento non era necessario e quindi inutile. Andava ritenuta la inoffensività della falsa dichiarazione solo quando la forza probante di questa doveva escludersi per caratteri ad essa propri e non per le vicende che il mezzo potesse subire nel corso ulteriore del processo. In ogni caso il primo giudice aveva trascurato che il tribunale di sorveglianza aveva revocato il provvedimento di ammissione del Berlingeri al patrocinio a spese dello Stato concludeva per la condanna dei prevenuti alla pena richiedenda dal P.G. di udienza.

All'odierna udienza celebrata nella contumacia dei prevenuti, il gravame veniva discusso; P.G. e difesa concludevano come in epigrafe riportato.

La statuizione del primo giudice appare fondata e non meritevole di censura.

È opportuno ricordare come la giurisprudenza della S.C. abbia fornito un indirizzo, abbastanza consolidato, che evidenzia come vi sia insussistenza del falso penalmente rilevante nel momento in cui la falsa dichiarazione sia inutile, non sia, cioè, necessaria per i fini che l'atto si prefigge in concreto.

In questo senso si segnalano le massime che seguono: «Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico, tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responabilità penale» (Cass. pen., sez. V, 20 novembre 1996 - 24 gennaio 1997, Scaricabarozzi).

Così come il falso non è punibile, per inidoneità dell'azione, quando sia grossolano, allo stesso modo e per le medesime ragioni nemmeno può ritenersi punibile, in quanto innocua, la falsità che si riveli in concreto idonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Più specificamente, in riferimento alla falsità materiale, la punibilità è esclusa tutte le volte che l'alterazione o la contraffazione del documento appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio

. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza di falsità in atti pubblici nell'apposizione di firma di un collega dopo averne ottenuto l'esplicito consenso, da parte di medico in un documento di denuncia, già sottoscritto da lui e da un altro medico, per cui la validità ed efficacia la falsa sottoscrizione non poteva incidere in alcun modo). (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1987, n. 7875 - ud. 13 maggio 1987, Dell'Acqua).

In tema di falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell'azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. (La Corte di cassazione, in applicazione del principio di cui in massima ha affermato la non punibilità, per inidoneità dell'azione, della falsa attestazione - attuata mediante la apposizione della firma di alcuni docenti universitari, componenti le commissioni esaminatrici, sui verbali di vari esami - che detti esami si eranoPage 994 svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore; la Suprema Corte, in proposito, ha ritenuto esenti da censura le argomentazioni della corte di merito, secondo cui, in particolare, nel caso di specie, né la prova d'esame, né il voto, potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti, essendo quest'ultima composizione prevista e neanche a pena di nullità solo da norme regolamentari secondarie)

. (Cass. pen., sez. I, 13 novembre 1997 - 12 marzo 1998, P.M. e Gargiulo e altri).

Nel caso di specie si contesta ai due imputati di avere omesso di far presente il possesso di alcuni mobili registrati nella dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Orbene si osserva che la travagliatissima legislazione in tema ha visto varie modifiche, ma di certo, sin dalla L. 134/ 2001 non era più previsto l'obbligo di dichiarare il possesso di beni mobili registrati. Pertanto, essendo innegabile che anche volendo attribuire una qualche capacità di produrre reddito alle automobili in questione, l'entità di esso mai potrebbe, per la sua irrisorietà, inibire il beneficio chiesto dal Berlingeri per cui non si ravvisa una falsa dichiarazione utile, che abbia ripercussioni sulle finalità dell'atto.

Che poi il tribunale di sorveglianza abbia ritenuto di dover revocare l'ammissione del prevenuto al beneficio de quo è circostanza che attiene al libero convincimento del giudice su cui questa Corte non deve esprimere alcuna valutazione.

Attesa la situazione processuale così come evidenziata l'impugnata sentenza non può che essere confermata.

(Omissis).

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto datato 14 gennaio 2003 e depositato in cancelleria il successivo giorno 20 il pubblico ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di B.C. e V.S., imputati in concorso nei delitti, in continuazione, specificati in epigrafe.

Evidenziava il P.M. la acquisizione delle seguenti fonti di prova:

  1. istanze di ammissione al gratuito patrocinio e relativi allegati depositate presso la Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 22 gennaio 2001, 26 gennaio 2001 e 10 luglio 2001;

  2. provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro di ammissione al patrocinio rispettivamente in data 4 luglio 2001, 18 luglio 2001 e 3 ottobre 2001;

  3. accertamenti della guardia di finanza ed atti allegati in data 19 novembre 2001.

    All'odierna udienza preliminare, procedutosi in contumacia degli imputati, ritualmente citati e non comparsi, i difensori producevano documentazione allegata alla memoria difensiva, formulavano istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, muniti di procura speciale, chiedevano la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato.

    Questo presidente, valutate le istanze di ammissione e ritenuto che sotto il profilo formale esse corrispondevano ai requisiti di legge, ammetteva gli imputati al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; disponeva quindi la acquisizione agli atti della documentazione prodotta e ammetteva la definizione del procedimento in forma abbreviata.

    P.M. e difensori concludevano formulando le richieste specificate in epigrafe.

    All'esito della camera di consiglio era data lettura del dispositivo di sentenza.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La ricostruzione del fatto.

    Con ordinanza in data 30 gennaio 2002 il Tribunale di sorveglianza revocava i provvedimenti di ammissione di B.C. al patrocinio a spese dello Stato e disponeva la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza circa le acclarate falsità o omissioni.

    La vicenda processuale trova genesi nella indicata ordinanza, revocatoria del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e deriva dalla pregressa definizione delle procedure avviate dagli imputati per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di alcuni procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

    I dati acquisiti sono inequivoci e di fonte documentale. Come ha rilevato la difesa: - le richieste di ammissione apparivano conformi a legge e portavano in allegato la certificazione rilasciata dall'Ufficio delle entrate di Catanzaro attestante la mancata percezione di reddito; - la...

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