Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine499-516

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@TRIBUNALE PENALE DI CASSINO 13 gennaio 2003. Est. Tudino - Imp. Sacco (avv.ti Tomassi e Curti)

Svolta a sinistra - Obblighi del conducente - Cautele da adottarsi - Fattispecie in tema di sorpasso da parte del veicolo seguente.

Se ad un incrocio a T il conducente che intende svoltare a sinistra non segnala la manovra ed anzi si sposta verso l'estrema destra della strada inducendo in errore il conducente del veicolo che segue, questo è autorizzato ad effettuare il sorpasso del primo veicolo. In tal caso il comportamento del conducente del primo veicolo risulta del tutto imprevedibile ed improvviso; nessuna responsabilità, anche concorsuale, può essere pertanto addebitata al conducente del veicolo sorpassante. (C.p., art. 589; nuovo c.s., art. 145; nuovo c.s., art. 154).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - A seguito di decreto in data 14 febbraio 2001, il Gup disponeva il rinvio a giudizio di Sacco Gianluca, in epigrafe generalizzato, chiamato a rispondere del reato sopra rubricato.

All'udienza del 24 maggio 2001, udita la relazione del P.M. ed ammesse dal Giudice, ex art. 495 c.p.p., le prove richieste dalle parti, venivano esaminati i testi Evangelista Franco, Pesce Romano, Fraioli Antonio, Fimiani Francesca (gli ultimi due sottoposti a confronto); all'esito, l'imputato si sottoponeva ad esame.

Nelle successive udienze veniva esaminato il perito già nominato in sede di incidente probatorio, ed il teste Gagliardi Francesco, ammesso a deporre ex art. 507 c.p.p.

All'odierna udienza, previa revoca dell'ordinanza ammissiva dell'ulteriore teste Costa Piero (mai comparso), dichiarata l'utilizzabilità degli atti di cui, ex art. 511 c.p.p., può essere data lettura, le parti concludevano nei termini di cui in epigrafe.

L'espletata istruttoria dibattimentale ha - ad avviso del Giudicante - ampiamente suffragato l'ipotesi accusatoria.

È, difatti, emerso dal celebrato dibattimento che il 3 dicembre 1998, verso le ore 24,00 circa, in territorio del Comune di Piedimonte San Germano, precisamente lungo la via Casilina ed in prossimità dell'incrocio con la via D'Aguanno, avveniva un sinistro nel quale restavano coinvolte due vetture, marcianti entrambe nella direzione Frosinone-Cassino, e precisamente una Fiat 500 (vecchio tipo) condotta dal Sacco, ed una Fiat 500 (nuovo tipo) condotta da Sabatino Teresa; sinistro nel quale quest'ultima riportava lesioni di tale gravità che, nonostante il trasferimento disposto nella immediatezza dai sanitari del locale nosocomio (dove era stata immediatamente trasportata), ella decedeva il giorno successivo presso il Policlinico Umberto Iº in Roma.

Il conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro non riportava, invece, lesione alcuna.

Deve anche aggiungersi, per completezza, che l'autovettura Fiat 500 vecchio tipo - nel compiere la manovra di attraversamento della via Casilina per imboccare la perpendicolare via D'Aguanno - colpiva tangenzialmente, con la parte anteriore sinistra, la fiancata posteriore destra della 500 nuovo tipo, che sopravveniva da tergo in fase di sorpasso, determinando una variazione della componente tangenziale del moto di questa vettura, che - a seguito della perdita di controllo del guidatore - usciva dalla sede stradale ed andava a schiantarsi contro un albero sito nella campagna adiacente il margine destro della strada consolare.

Questi i fatti.

Orbene, la pubblica accusa ipotizza una responsabilità penale colposa nella determinazione del sinistro per cui è processo in capo al conducente della Fiat 500 vecchio tipo; responsabilità colposa che si sarebbe estrinsecata nell'avere il Sacco iniziato la manovra di deviazione verso la via cittadina perpendicolare tenendo una condotta di guida imprudente, consistita nell'essersi approssimato al margine destro della carreggiata prima di intraprendere la svolta; nel non aver presegnalato la intenzione di svoltare mediante segnalatore ottico; nel non aver controllato la provenienza di veicoli da tergo, determinando quindi la collisione dei mezzi e dunque l'evento dannoso.

Giova subito evidenziare che in sede di indagini preliminari è stata disposta ed effettuata perizia che ha prospettato una ricostruzione della dinamica del sinistro del tutto convergente con le ulteriori fonti processuali; il perito prof. Marcon ha, infatti, concluso nell'elaborato tecnico in atti che, a suo giudizio, la causa del sinistro sarebbe da ravvisare nella «convergenza dell'autovettura Fiat 500 condotta dal Sacco verso sinistra in corrispondenza dell'intersezione e contatto a frizione con l'autovettura Fiat 500 condotta dalla Sabatino in fase di sorpasso, ma in prossimità e corrispondenza di intersezione stradale».

Le deduzioni tecniche articolate dal perito venivano rassegnate tenuto conto dei rilievi svolti nella immediatezza, dello stato dei veicoli e delle condizioni stradali; tale conclusione, invero ampiamente argomentata dal Prof. Marcon nel corso dell'esame dibattimentale, appare adeguatamente motivata e dunque condivisibile. Infatti, le premesse in fatto su cui l'intero elaborato è stato fondato - e cioè che la Fiat 500 condotta da Sacco si fosse accinta ad effettuare la svolta a sinistra sulla SS. Casilina, come che la 500 condotta dalla vittima provenisse nella stessa direzione - oltre che confermate dall'istruttoria dibattimentale svolta, non risultano neppure contestate dall'imputato.

Orbene, se gli esiti dell'esperita perizia ricostruiscono la dinamica dell'azione (in modo, peraltro, del tutto coerente con lo stato dei mezzi e la posizione finale del veicolo condotto dalla Sabatino ritratti dalle fotografie in atti, scattate nella immediatezza), è attraverso la deposizione del teste Fraioli Antonio che è dato apprezzare in grado di prudenzaPage 500 ed osservanza delle norme di disciplina della circolazione stradale tenute dal Sacco nella circostanza.

Difatti il Fraioli - che era alla guida del veicolo che procedeva in coda alla Fiat 500 della Sabatino - ha avuto modo di osservare che la Fiat 500 vecchio tipo (condotta dal Sacco) dapprima si approssimava al margine destro della carreggiata; quindi intraprendeva la manovra di svolta a sinistra omettendo di azionare il dispositivo di segnalazione luminosa, «agganciando» con il paraurti la parte posteriore destra della 500 rossa che intanto aveva quasi completamente completato la manovra di sorpasso, determinandone la deviazione e quindi l'impatto con l'olmo.

Ebbene, dell'attendibilità ricostruttiva del teste Fraioli non v'è motivo alcuno di dubitare, tenuto conto della sua equidistanza dai fatti processuali (non è emerso che conoscesse alcuno dei personaggi coinvolti); della concordanza delle diverse fonti processuali; della complessiva condotta tenuta, essendosi prestato ai primi soccorsi, alla liberazione della vittima dalle lamiere, ed al trasporto della stessa presso il nosocomio cassinate, stante il ritardo dell'intervento del 118.

L'assunto defensionale si è, invece, attestato sulla negatoria di qualsivoglia profilo di negligenza, avendo il Sacco ricondotto il sinistro alla inaspettata sopravvenienza dell'auto antagonista, che egli avrebbe visto solo immediatamente dopo il sinistro; ha difatti affermato di non aver scorto i fari del veicolo dallo specchietto retrovisore, tant'è che aveva intrapreso la manovra di immissione segnalandola con la freccia; assunti confortati dalla deposizione della teste Fimiani, seduta nella sua auto nel posto riservato al passeggero.

Tale alternativa versione dei fatti - che finirebbe con l'accollare alla povera Sabatino la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro - non appare tuttavia plausibile, a fronte delle inequivocabili dichiarazioni ricostruttive del Fraioli, affatto inficiate dalla deposizione della teste Fimiani anche all'esito del confronto disposto in ordine ai particolari post delictum; difatti le circostanze dalla teste riferite in merito alla estrazione della vittima dall'auto incidentata (condotta che ella riconduce a persona diversa dal Fraioli) ed alla presenza di persone sul luogo del sinistro (invece negata dal Fraioli) non appaiono confermate da ulteriori fonti processuali; anzi, sarebbero state smentite dalle dichiarazioni rese dal Sacco nella immediatezza dei fatti ai parenti della vittima (su cui ha riferito de auditu il teste Gagliardi); quanto, invece, alla ricostruzione della condotta di guida tenuta dal Sacco, non può parimenti riconoscersi alla deposizione della Fimiani portata probatoria di segno contrario rispetto alla ricostruzione del Fraioli, non apparendo verosimile (ad esempio) che ella abbia potuto constatare l'adozione del segnalatore di direzione, che nella 500 vecchio tipo non è - notoriamente - sonoro.

Ed allora nessuna concreta censura può elevarsi a carico del Fraioli, che pertanto si atteggia a fonte pienamente attendibile di conoscenza della dinamica dell'azione che egli ebbe modo di osservare, fotogramma per fotogramma, nel campo visivo circoscritto dal parabrezza della sua auto, che precedeva i veicoli coinvolti nel sinistro a breve distanza, illuminando la scena con i fari.

Rileva, pertanto, un significativo profilo di responsabilità colposa a carico del Sacco, ravvisabile nel non essersi egli approssimato alla linea di mezzeria prima di accingersi alla manovra di svolta, e nel non averla segnalata tempestivamente; con ciò inducendo in errore la conduttrice del mezzo che sopravveniva da tergo, che pertanto procedeva alla (fatale) manovra di sorpasso.

Peraltro, il CT ha evidenziato una condotta di guida piuttosto censurabile anche in riferimento alla Sabatino, evidenziando l'eccessiva velocità tenuta nel sorpasso, eseguito in prossimità della intersezione ed in presenza di pioggia; tale incidentale profilo della vicenda, invero, appare del tutto recessivo a fronte dell'accertata condotta di guida del Sacco, atteso che è ragionevole ipotizzare che se lo stesso avesse correttamente osservato le regole prudenziali (dunque approssimandosi alla...

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