Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1119-1124

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@TRIBUNALE DI MASSA Sez. dist. di Carrara, 1 luglio 2004, n. 1104 (ud. 22 aprile 2004). Est. Ferri - Imp. Lorieri ed altri.

Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Individuazione - Responsabilità in caso di evento colposoIndividuazione.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatari autonomi delle norme di prevenzione antinfortunistica sono i datori di lavoro (nel caso di specie il presidente di una cooperativa), i dirigenti, i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, che sovraintendono alle attività cui sono addetti i lavoratori subordinati. Ne deriva che, in caso di evento colposo, è ravvisabile il concorso di azioni autonome ed indipendenti, ma convergenti, dei diversi destinatari di dette norme. (C.p., art. 40; c.p., art. 113, D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626) (1).

    (1) Giurisprudenza costante. In senso conforme si vedano, ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 1986, Accettura, in questa Rivista 1987, 83 e Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 1983, Vedovato, ivi 1983, 919. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1983, Ceccato, ivi 1984, 548, per la quale, in caso di mancato uso di una misura di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non è responsabile il lavoratore quando tale manchevolezza rientra in una pratica di lavorazione instauratasi da lungo tempo e sempre seguita, nonché tollerata dal datore di lavoro o da chi per lui, e pertanto, in tal caso, nessun addebito può muoversi al prestatore d'opera in caso di infortunio, neppure a titolo di concorso di colpa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - In data 5 maggio 2003 il P.M. citava a giudizio innanzi a questo Tribunale gli imputati Lorieri Pier Paolo, Pucciarelli Roberto, Schepis Giuseppe e Marchetti Giorgio per rispondere del reato loro ascritto in rubrica.

In data 6 novembre 2003 si costituiva parte civile De Grandis Massimiliano, socio lavoratore della cooperativa «Servizi Malaspina», chiedendo il pagamento di una provvisionale di 10.000,00 euro in attesa di definire, in separata sede, il risarcimento del danno.

Nel corso del dibattimento, svoltosi in contumacia di tutti gli imputati, venivano escussi, in qualità di testimoni, gli operai della cooperativa «Servizi Malaspina», Palombi Daniele, Boni Claudio, Ceragioli Giovanni e Baldini Rodolfo Arnaldo, ed inoltre Radicchi Pier Luigi, capo cantiere presso la medesima cooperativa, Immordino Livio, tecnico della prevenzione nell'unità funzionale di prevenzione igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro dell'ASL, Di Domenico Alessandro, consulente esterno con compito particolare di informare i dipendenti della cooperativa «Servizi Malaspina» in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. All'esito, il giudice, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, ha ritenuto il processo in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale di udienza.

Ad avviso di questo giudicante il complesso delle risultanze istruttorie induce ad affermare in maniera inequivocabile la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata.

Il procedimento penale trae origine dall'infortunio cui è incorso, in data 30 ottobre 2001, il signor De Grandis Massimiliano. Come ricordato, De Grandis era socio lavoratore della cooperativa Malaspina, società che si occupava di fornire servizi, prevalentemente di pulizia e manutenzione, alle aziende situate nel territorio apuano (ad esempio Solvay, Bario, Mediterranea produzione paste alimentari). L'incidente si è, appunto, verificato in una di queste industrie: la cooperativa «Mediterranea produzione paste alimentari» rl di Avenza.

La mattina dell'evento, De Grandis si era recato, assieme al suo collega Palombi Daniele, presso la suddetta cooperativa ricevendo l'ordine da Schepis Giuseppe, addetto alla qualità, di pulire anche il locale seminterrato denominato «Fariniera». Lì si trovavano in funzione i motori e, in particolare alberi rotanti, posti ad un'altezza di circa 50 centimetri da terra, i quali, agganciando la tuta di De Grandis, la avvolgevano fino a schiacciare gli arti inferiori.

L'Accusa contestava agli imputati la responsabilità delle lesioni subite da De Grandis per aver omesso di ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza: informare il lavoratore dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro, indicare le misura di sicurezza adottabili, predisporre idonea protezione fisica agli organi motore presenti nel locale macchine (fariniera), nel caso di affidamento dei lavori ad un'altra azienda (come in questa ipotesi) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi proprio considerando i pericoli specifici dell'attività oggetto di appalto.

È incontrovertibile, a parere dello Scrivente, la responsabilità degli odierni imputati, atteso che gli stessi, nell'esercizio dei loro rispettivi incarichi, hanno posto in essere la condotta contestata, violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 4, 56, D.P.R. N. 547/55; 6, 21, 22 D.L.vo n. 626/94).

Nello specifico Marchetti, in qualità di presidente della cooperativa «Mediterranea produzione alimentari», Schepis, in qualità di responsabile preposto allo stabilimento, Pucciarelli, quale responsabile della manutenzione degli impianti e dei macchinari avrebbero dovuto fornire al lavoratore della cooperativa «Servizi Malaspina» sufficienti ed idonei dispositivi di protezione individuale e predisporre idonea protezione fisica agli organi di trasmissione del motore presenti nel locale denominato «fariniera» nonché posizionare adeguati impianti che condizionassero l'accesso alle zone a rischio solo a macchine ferme ed elettricamente disalimentate. Lorieri, in qualità di presidente della cooperativa «Servizi Malaspina» avrebbe dovuto, inoltre, svol-Page 1120gere una seria attività formativa sui propri dipendenti (art. 6 D.L.vo n. 626/94), consentendo agli stessi di valutare gli ambienti di lavoro presso i quali era possibile svolgere le proprie mansioni in sicurezza e coordinarsi con il presidente Marchetti nella verifica che gli ambienti di lavoro e le macchine fossero a norma.

Nel corso del dibattimento è emerso un quadro di scarsa attenzione, di "leggerezza", di "superficialità", "negligenza", "imperizia", "imprudenza" da parte di Marchetti, Schepis, Pucciarelli nonché Lorieri nel rapportarsi con la complessa realtà professionale cui si trovava ad operare De Grandis.

Il socio-lavoratore della cooperativa Malaspina era impiegato in molteplici attività; nel corso delle udienze, si è parlato di "tuttofare", riferendosi allo stesso perché, in una giornata, poteva passare dal compiere opere di pulizia, ad attività di carico-scarico e, addirittura, ad essere impiegato direttamente alle produzioni (cfr. dep. De Grandis pp. 2-3 «i primi giorni si faceva pulizia, poi secondo le loro esigenze ci mettevano anche ai macchinari a fare produzioni»; dep. Palombi pp. 37 e 41). I responsabili avrebbero perciò dovuto dedicare una maggiore attenzione nell'informare e nel formare il lavoratore: tenuto anche conto della diversità delle aziende nelle quali i soci erano chiamati a lavorare, diversità che, sicuramente, riguardava anche l'organizzazione e la modalità di funzionamento di vari macchinari.

Lontano dall'enfatizzare le difficoltà che possono riscontrare questo tipo di lavoratori, il giudicante ha dovuto ricordare i dati essenziali per chiarire come l'attività di formazione svolta dalla cooperativa «Servizi Malaspina» (documentata attraverso la produzione di verbali di lezioni di sicurezza, l'assunzione di un consulente del lavoro esterno, la distribuzione di un libretto informativo), risulti rispecchiare più lo svolgimento di un "compito", di una formalità, che la seria pianificazione di attività formativa volta ad evitare in concreto rischi inutili per il lavoratore.

Per quel che concerne l'informazione, infatti, gli operai della cooperativa Malaspina lamentano scarse spiegazioni sia in merito alle mansioni da svolgere, sia ai rischi riguardanti, nel caso che a noi interessa, il locale «Fariniera» (cfr. dep. Baldini pp. 27-28; dep. Palombi, p. 37, secondo il quale Lorieri non dava informazioni né sul tipo di lavoro, né sui rischi specifici cui si poteva incorrere; dep. Radicchi p. 5; dep. De Grandis p. 26).

Dalle deposizioni dei testi Boni (p. 18), De Grandis (p. 23) e Immordino (p. 81) e dai...

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