Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1231-1240

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@TRIBUNALE DI TRENTO 16 luglio 2004, n. 422. Est. Pascucci - Imp. Marcucci ed altro.

Delitti colposi di pericolo in genere - Delitti contro la salute pubblica - Reato di epidemia - Elemento oggettivo - Configurabilità - Condizioni.

Delitti colposi di pericolo in genere - Delitti contro la salute pubblica - Reato di epidemia - Natura del reatoReato di pericolo - Configurabilità - Condizioni.

Affinché la fattispecie preveduta e punita dall'art. 438 c.p. possa ritenersi integrata, occorre che la condotta del reato di epidemia, consistente nella diffusione di germi patogeni, cagioni un evento definito come la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo in un dato territorio, colpendo un rilevante numero di persone. L'evento che ne deriva è quindi, al contempo, un evento di danno e di pericolo, costituendo il fatto come fatto di ulteriori possibili danni, cioè il concreto pericolo che il bene giuridico protetto dalla norma, rappresentato dall'incolumità e dalla salute pubblica, possa essere distrutto o diminuito. (C.p., art. 438; c.p., art. 452) (1).

Ai fini della configurabilità del reato di epidemia, non è sufficiente un evento c.d. «superindividuale», generico e completamente astratto, ossia avulso dalla verifica di casi concreti causalmente ricollegabili alla condotta del soggetto agente, ciò che porterebbe a confondere il concetto di evento con quello di pericolo. Viceversa, il pericolo per la pubblica incolumità che la condotta di epidemia deve determinare e che è dato dalla potenzialità espansiva della malattia contagiosa, è sì un pericolo per un bene «superindividuale», ma è un pericolo susseguente, il cui accertamento presuppone, perché la fattispecie possa dirsi integrata, la preventiva verifica circa la causazione di un evento dannoso per un certo numero di persone, per giunta ricollegabile, sotto il profilo causale, alla condotta tenuta dal soggetto agente. (C.p., art. 438) (2).

    (1) Non si rilevano significativi precedenti in materia in sede di legittimità.


    (2) Nel caso di specie, equiparando i prodotti semilavorati, i sieri o materie prime emoderivate ai prodotti medicinali, si osserva che la giurisprudenza prevalente ritiene che il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti farmaceutici abbia l'obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza il responsabile del ciclo produttivo ne risponde a meno che non abbia delegato la responsabilità a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne. Per una tesi secondo cui sarebbe configurabile nella detenzione il tentativo di somministrazione, risultano: Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1998, Barbiera, in questa Rivista 1998, 617; Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1995, Sciutto, ivi 1996, 62. Infine si veda Cass. pen, sez. IV, 16 luglio 1997, Trovato, ivi 1998, 285, secondo cui la somministrazione colposa di medicinale scaduto rientra nella previsione di cui agli artt. 452 e 443 c.p. e precisamente in quella di somministrazione di medicinale imperfetto: si tratta di reato non di danno ma di pericolo, presunto iuris et de iure.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Con decreto del 13 novembre 2002, la Corte di appello di Trento rinviava a giudizio dinanzi a questo tribunale Marcucci Guelfo e Marcucci Paolo per rispondere di cooperazione nel delitto di epidemia colposa aggravata nei termini di cui all'originario decreto.

Dichiarata la nullità parziale del decreto di citazione a giudizio, con conseguente rimodulazione delle imputazioni in conformità di citazione a giudizio del procuratore della Repubblica (vedi ordinanza relativa), respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa degli imputati, si procedeva nei confronti di questi ultimi.

I fatti sottoposti all'attenzione del tribunale riguardano, nella formalizzata prospettazione accusatoria, l'insorgere sul territorio italiano, posteriormente al marzo 1994, di una epidemia di HBV, HCV e HIV fra i malati di emofilia a seguito dell'assunzione terapeutica dei farmaci «emoderivati» (prodotti plasmatici frazionati) prodotti dalle officine del gruppo industriale-farmaceutico Marcucci (in particolare, si tratta di quei specifici e circoscritti prodotti oggetto del contratto di vendita Sclavo-Padmore rinvenuti al momento del sequestro della P.G. del 30 maggio 1995 presso le celle frigorifere dei magazzini generali di Padova).

Le laboriose, complesse, lunghe indagini della Procura di Trento hanno riguardato per vero l'intero e complessivo fenomeno epidemico, a far data dalla sua più remota diffusione e in tutte le sue molteplici evenienze causali (la totalità - nel circuito necessariamente limitato dei risultati investigativi - delle malattie virali sopradescritte contratte da tutti gli utilizzatori di tali farmaci, con propagazione delle stesse in ragione della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad una cerchia indeterminata di altri soggetti anche senza un intervento diretto, un'ulteriore attività dell'autore dell'originaria diffusione).

Sennonché, su eccezione della difesa, la competenza a giudicare su tutti i fatti anteriori al marzo del 1994 è stata ritenuta appartenente al Tribunale di Napoli, cui gli atti con sentenza di spoliazione sono stati inviati, con la conseguenza che l'oggetto dell'attuale processo si è necessariamente circoscritto all'epidemia che, con il proposto - in sede di imputazione - contributo colpevole degli imputati, sarebbe insorto (o, comunque, si sarebbe aggravata) successivamente all'anno 1994 di cui s'è detto appena sopra.

E tuttavia, perché l'istruttoria dibattimentale ha riguardato in modo approfondito il meccanismo del contagio dell'epatite B, dell'epatite C e dell'Aids a seguito dell'utilizzo degli emoderivati, considerando che non si possono affrontare i temi processuali della diffusione o menoPage 1232 dell'epidemia posteriormente al 1994 se non si precisa concettualmente che cosa sia (stata) - in termini medico-giuridici - tale epidemia, valutato che il processo penale (e dunque, evidentemente - si potrebbe dire: segnatamente - anche questo processo penale) ha, insieme con la naturale finalità di accertare se l'imputato sia colpevole o meno del reato contestato, quella di ordine etico di corrispondere all'insopprimibile bisogno di conoscenza e di verità da parte di coloro in nome dei quali si giudica, è necessario dare conto, sia pure nella forma sintetica imposta dalla già sottolineata delimitazione del thema decidendum, di quanto sul punto dell'evidenza storica e scientifica è stato processualmente accertato in subiecta materia.

Si è già detto come l'istruttoria dibattimentale abbia riguardato, in una sua parte consistente, la produzione industriale (con tutte le problematiche di carattere giuridico che l'hanno connotata, soprattutto sotto l'assetto della ritenuta e, almeno fino ad un certo periodo temporale, conclamata loro capacità infettivante) dei presidi medici «emoderivanti», destinati alla cura di pazienti affetti dalla patologia «emofilia».

L'emofilia è termine che designa un gruppo di malattie emorragiche a trasmissione ereditaria, caratterizzate da una ridotta o assente sintesi di alcuni fattori proteici della coagulazione (l'emocoagulazione è un processo fisiologico che, in caso di rotture della parete vascolare, arresta o limita il verificarsi di un'emorragia).

La forma più nota di emofilia (circa l'85%) è quella di tipo A, legata ad un difetto di sintesi del fattore VIII della coagulazione.

Il fattore VIII è una proteina sintetizzata principalmente dal fegato e dalle cellule endoteliali.

L'emofilia B è caratterizzata dalla carenza del fattore IX e il suo quadro clinico è sovrapponibile alla forma di carenza di fattore VIII.

Sia nel caso di emofilia A che in quello di emofilia B il trattamento, fino agli anni '50, consisteva nel trasfondere nel malato plasma (la parte liquida del sangue), essendosi osservato che in questo modo si fornivano i fattori VIII e IX mancanti.

Con il plasma, però, si doveva sostituire circa un terzo della massa liquida circolante nel corpo umano e l'operazione avveniva con trattamento ospedaliero.

Successivamente si ebbe modo di osservare che il fattore VIII (ma anche il fattore XI, nonché altri fattori di minore importanza) si concentrava in una frazione del plasma.

Mettendo, infatti, il plasma ad una temperatura di -20/-30 gradi centigradi, esso si solidificava.

Quando poi la temperatura veniva fatta salire, il plasma si riscioglieva tranne che per una parte, non più reversibile da solido a liquido.

Tale parte, detto crioprecipitato, conteneva i fattori VIII e IX che, in quantità molto inferiore rispetto al plasma (un rapporto di 200 m.litro a 1 litro) venivano infusi nel paziente.

Il crioprecipitato aveva dunque l'inestimabile vantaggio che se ne potevano infondere maggiori quantità senza rischiare il sovraccarico della circolazione corporea.

Una sostanziale evoluzione nel trattamento degli emofiliali si ebbe agli inizi degli anni '70 con l'introduzione del «concentrati» di fattore VIII e IX (che, d'ora in poi, chiameremo emoderivati).

Mentre, infatti, il trattamento - peraltro di natura ospedaliera - con crioprecipitato avveniva pur sempre mediante infusione cospicua di liquidi, i «concentrati» permettevano, con una modesta infusione endovenosa (praticabile anche a domicilio), l'introduzione in circolo di una grande quantità di fattore VIII e di fattore IX.

Sennonché, la trasmissione del virus dell'epatite B (HBV), del virus dell'epatite C (HCV) - quest'ultima, fino alla individuazione del relativo virus, definita epatite non A e non B - e...

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